Quello che si è descritto nei paragrafi precedenti è
la parte materiale (oggettiva) del fatto tipico[25],
primo elemento della struttura del reato.
Il fatto costitutivo del reato, però,
non coincide con il fatto tipico, nel suo insieme ma rappresenta
solo una sua parte; una sintesi di elementi eterogenei che descrivono
oggettivamente l'offesa, costituendone l'oggetto che sarà
colpito dal dolo[26].
Quello che rileva al fine del danneggiamento
informatico, così come per il danneggiamento ai sensi dell'art.
635 c.p., non è solo il danno provocato inconsapevolmente
ma quello che si poteva e doveva evitare. In ultima analisi è
la partecipazione psicologica del soggetto al fatto realizzato
(il danno alla "res" informatica) che crea l'esigenza
di una reazione (la sanzione) e non il mero danno materiale.
Il dato materiale (il danno) è la
base necessaria per poter muovere un rimprovero ai sensi dell'art.
635 bis c.p. ma, tuttavia, non sufficiente.
Il diritto penale può agire solo
su una realtà materialmente accertabile e valutabile e
non potrà mai essere utilizzato per punire situazioni artificialmente
create che non hanno dei referenti esterni ed empirici che possono
essere valutati ed accertati dal giudice e, prima ancora, dalla
persona.
Il dolo, come coefficiente psicologico,
riveste un ruolo fondamentale non solo come oggetto nel giudizio
di colpevolezza ma anche e preliminarmente nella stessa tipicità
del fatto[27].
L'ipotesi delittuosa creata dal legislatore,
infatti, possiede non solo delle coordinate "fisiche e materiali"
ma anche delle coordinate psicologiche senza le quali l'immagine,
in bianco e nero, non costituisce un reato.
Bisogna puntualizzare, inoltre, che il
dolo[28] richiesto dalla fattispecie
in esame è generico in quanto non richiede una volontà
specifica diretta ad ottenere finalità ulteriori rispetto
al danno in sé.
Tuttavia, nella valutazione del caso concreto,
bisogna tenere in considerazione soprattutto la stessa struttura
del reato, costruita in modo da mettere in risalto l'estrema rilevanza
dell'aspetto finalistico della condotta che deve essere diretta
a distruggere, deteriorare o rendere, in tutto o in parte, inservibili
sistemi informatici o telematici ovvero programmi, informazioni
o dati altrui.
Il dolo del reato di danneggiamento informatico
è perfezionato anche dal soggetto che decide di agire nel
dubbio della realizzazione dell'evento dannoso.
Naturalmente, però, continuando
a ragionare su questa particolare situazione le considerazioni
che si devono compiere si complicano poichè il terreno
in esame si presenta come una impervia zona di confine tra il
dolo (penalmente rilevante) e la colpa (penalmente irrilevante
ai sensi dell'art. 635 bis c.p.).
Queste pagine non sono il luogo più
appropriato per soffermarsi sul confine tra dolo eventuale e colpa
cosciente poiché l'argomento necessità di un approfondimento
che esula dallo scopo di questo breve scritto; tuttavia, senza
pretesa di voler effettuare delle considerazioni di valore sistematico
si possono compiere alcune riflessioni in merito a talune "posizioni"
psicologiche che in concreto potrebbero caratterizzare la volontà
del soggetto attivo del danneggiamento informatico.
La prima ipotesi, pacifica e di scuola,
è quella in cui il soggetto, cosciente delle conseguenze
della sua condotta, decide di agire al fine di danneggiare il
sistema o i dati informatici.
In questa ipotesi la partecipazione psicologica
del soggetto rientra pienamente e senza alcun dubbio in quella
prevista dall'art. 635 bis c.p. Una seconda ipotesi è quella
in cui il soggetto agisce essendo cosciente che la sua condotta
potrebbe realizzare in concreto non solo una o più ipotesi
non costituenti reato ma anche l'ipotesi descritta dall'articolo
635 bis c.p.
E' in questa situazione che si deve effettuare
una ulteriore indagine tesa a rilevare la natura della partecipazione
psicologica del soggetto attivo.
Il punto di partenza del ragionamento è
una "chiara" situazione di dubbio vissuta dal soggetto
attivo durante la rappresentazione mentale delle varie situazioni
ritenute possibili[29].
Il soggetto si rende conto della probabile
realizzazione di altre eventualità da lui solo ipotizzate
e in questa condizione l'incertezza del conosciuto si riverbera
sul momento volitivo a causa della mancata distinzione delle coordinate
che compongono l'esatto scenario dell'azione.
Le possibili ipotesi per agire basandosi
su questa incertezza possono così essere sintetizzate:
1. l'agente può volere che il fatto
si realizzi indipendentemente da quale delle ipotesi, tutte possibili,
si verifichi in concreto (ad esempio: l'agente è a conoscenza
del fatto che l'installazione di un particolare software o il
compimento di determinate operazioni meccaniche o logiche su un
determinato computer possa provocare dei danni ai dati o alle
informazioni in esso contenute e nonostante tale consapevolezza
decide di procedere)[30];
2. può volere tenendo conto della
sicura realizzazione di una delle ipotesi non costituenti reato,
in astratto configurabili (ad esempio: l'agente nel compiere determinate
operazioni meccaniche o logiche su un computer è consapevole
che il suo comportamento potrà realizzare l'una o l'altra
ipotesi, però confida nella realizzazione di quella non
offensiva)[31].
L'elemento discriminante, in conclusione, diviene così
il disprezzo dimostrato dal soggetto attivo verso il bene tutelato
dalla norma penale pienamente dimostrato dall'accettazione, consapevole,
del rischio del realizzarsi del danno[32]
penalmente rilevante.