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DANNEGGIAMENTO INFORMATICO:
LE IPOTESI AGGRAVATE.

[di
Leo Stilo]


Il legislatore ha previsto una serie di ipotesi aggravate nel secondo comma dell'art. 635 bis c.p., tutte punite con la pena della reclusione da uno a quattro anni, che si affiancano all'ipotesi base descritta al primo comma e in precedenza analizzata.

Le prime fattispecie aggravate sono individuate tramite rinvio a quelle contenute nel secondo comma dell'art. 635 c.p.

Leggendo il contenuto di quest'ultimo comma si possono immediatamente rilevare le difficoltà interpretative legate ad un generico rinvio che il legislatore compie ad una serie eterogenea di circostanze che male si adattano alla realtà informatica[21].

Naturalmente, il tutto può essere superato dal buon senso degli interpreti, ma questo non solleva da critiche il legislatore che ben poteva, nel caso specifico, prestare maggiore attenzione nella formulazione della fattispecie individuando puntualmente le diverse ipotesi aggravate.

Indubbiamente, le altre circostanze individuate tramite rinvio (art. 635, comma secondo nn. 1, 2 e 3, c.p.) assumono una precisa collocazione sistematica in quanto il legislatore ha compiuto per il danneggiamento informatico, commesso attraverso violenza su cose e persone o in altre particolari situazioni, un ragionamento analogo a quello che ha determinato la scelta di aggravare la risposta sanzionatoria nella classica figura del danneggiamento.

Continuando nell'esame dell'art. 635 bis c.p., di particolare rilevanza è la circostanza descritta nell'ultima parte del secondo comma.: "...ovvero se il reato è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema[22]...".

Il punto su cui porre maggiore attenzione è il rapporto che sussiste tra la particolare posizione del soggetto attivo e il bene oggetto della tutela. Infatti, nel caso in cui il reato di danneggiamento sia commesso da un operatore del sistema bisogna considerare che tale soggetto, in qualche modo, riveste un ruolo di custode del bene difeso dalla norma e che contro le condotte offensive di quest'ultimo, in genere, le difese opponibili sono nella pratica nulle o quasi.

L'aumento della pena, quindi, è frutto di un bilanciamento complessivo dell'offesa perpetrata; si precisa che l'operatore del sistema non cagiona solo un danneggiamento particolarmente "qualificato", ma determina anche e soprattutto una frattura di quel particolare rapporto di fiducia che lo legava, temporaneamente o in modo stabile, al bene tutelato e al soggetto passivo.

Per usare le parole di un autorevole studioso della materia:
"La ratio dell'aggravante speciale va ricercata nel fatto che chiunque opera nell'ambito di un sistema ha una "speciale opportunità" nella commissione del reato, e quindi è facilitato rispetto ad un estraneo: essa costituisce il pendant di quella prevista dall'art. 61 n.11 c.p. "[23].

Da quanto analizzato si può dedurre che l'art. 635 bis c.p. è un reato di evento in cui le stesse condotte elencate dal legislatore acquistano rilevanza e carattere in rapporto allo stesso evento offensivo.

Infine, sempre per quanto riguarda la condotta si devono compiere, seppure in modo superficiale, due ulteriori considerazioni:

1. ai sensi dell'articolo 40 cpv c.p., il danneggiamento informatico può essere commesso mediante omissione quando il soggetto ha l'obbligo giuridico di impedire l'evento;

2. ai sensi dell'art. 56 c.p. è configurabile il tentativo, se l'evento non si realizza, nel momento in cui vengono posti in essere atti idonei, diretti in modo non equivoco, a commettere il danneggiamento informatico[24].


NOTE

[21] Si pensi, ad esempio, alle circostanze di cui ai nn. 4) e 5) dell'art. 635 c.p. :"sopra opere destinate all'irrigazione"; "sopra piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi..."

[22] Per un approfondimento delle ipotesi aggravate dall'abuso della qualità di operatore di sistema si rinvia a: PARODI-CALICE, Responsabilità penali e Internet, op.cit., 69 ss.

[23] SARZANA DI S. IPPOLITO, Informatica, Internet e diritto penale, 144 (nota n.8).

[24] PARODI-CALICE, Responsabilità penali e Internet, op.cit., 2001, 60: " ...trattandosi di un delitto, in relazione ad un reato di evento, è certamente configurabile l'ipotesi del tentativo, fermo restando che, in relazione proprio alle particolari tecnologie del settore, può presentarsi come di non facile individuazione un comportamento che, oltre a porre in essere, ad esempio, un accesso abusivo, risulti diretto a cancellare, distruggere o deteriorare sistemi, programmi o dati, laddove tali conseguenze non si siano in concreto realizzate"

 


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Sez. di "Crimine Informatico" di Crimine - Dir. Leo Stilo