Il legislatore ha previsto una serie di
ipotesi aggravate nel secondo comma dell'art. 635 bis c.p., tutte
punite con la pena della reclusione da uno a quattro anni, che
si affiancano all'ipotesi base descritta al primo comma e in precedenza
analizzata.
Le prime fattispecie aggravate sono individuate
tramite rinvio a quelle contenute nel secondo comma dell'art.
635 c.p.
Leggendo il contenuto di quest'ultimo
comma si possono immediatamente rilevare le difficoltà
interpretative legate ad un generico rinvio che il legislatore
compie ad una serie eterogenea di circostanze che male si adattano
alla realtà informatica[21].
Naturalmente, il tutto può essere
superato dal buon senso degli interpreti, ma questo non solleva
da critiche il legislatore che ben poteva, nel caso specifico,
prestare maggiore attenzione nella formulazione della fattispecie
individuando puntualmente le diverse ipotesi aggravate.
Indubbiamente, le altre circostanze individuate
tramite rinvio (art. 635, comma secondo nn. 1, 2 e 3, c.p.) assumono
una precisa collocazione sistematica in quanto il legislatore
ha compiuto per il danneggiamento informatico, commesso attraverso
violenza su cose e persone o in altre particolari situazioni,
un ragionamento analogo a quello che ha determinato la scelta
di aggravare la risposta sanzionatoria nella classica figura del
danneggiamento.
Continuando nell'esame dell'art. 635 bis
c.p., di particolare rilevanza è la circostanza descritta
nell'ultima parte del secondo comma.: "...ovvero se il reato
è commesso con abuso della qualità di operatore
del sistema[22]...".
Il punto su cui porre maggiore attenzione
è il rapporto che sussiste tra la particolare posizione
del soggetto attivo e il bene oggetto della tutela. Infatti, nel
caso in cui il reato di danneggiamento sia commesso da un operatore
del sistema bisogna considerare che tale soggetto, in qualche
modo, riveste un ruolo di custode del bene difeso dalla norma
e che contro le condotte offensive di quest'ultimo, in genere,
le difese opponibili sono nella pratica nulle o quasi.
L'aumento della pena, quindi, è
frutto di un bilanciamento complessivo dell'offesa perpetrata;
si precisa che l'operatore del sistema non cagiona solo un danneggiamento
particolarmente "qualificato", ma determina anche e
soprattutto una frattura di quel particolare rapporto di fiducia
che lo legava, temporaneamente o in modo stabile, al bene tutelato
e al soggetto passivo.
Per usare le parole di un autorevole studioso
della materia:
"La ratio dell'aggravante speciale va ricercata nel fatto
che chiunque opera nell'ambito di un sistema ha una "speciale
opportunità" nella commissione del reato, e quindi
è facilitato rispetto ad un estraneo: essa costituisce
il pendant di quella prevista dall'art. 61 n.11 c.p. "[23].
Da quanto analizzato si può dedurre
che l'art. 635 bis c.p. è un reato di evento in cui le
stesse condotte elencate dal legislatore acquistano rilevanza
e carattere in rapporto allo stesso evento offensivo.
Infine, sempre per quanto riguarda la condotta
si devono compiere, seppure in modo superficiale, due ulteriori
considerazioni:
1. ai sensi dell'articolo 40 cpv c.p.,
il danneggiamento informatico può essere commesso mediante
omissione quando il soggetto ha l'obbligo giuridico di impedire
l'evento;
2. ai sensi dell'art. 56 c.p. è
configurabile il tentativo, se l'evento non si realizza, nel momento
in cui vengono posti in essere atti idonei, diretti in modo non
equivoco, a commettere il danneggiamento informatico[24].