Le similitudini strutturali e formali con
il reato di danneggiamento (art. 635 c.p.) consentono di utilizzare
nell'opera di interpretazione della nuova figura, dedicata in
modo precipuo al danneggiamento informatico, molte delle conclusioni
che la giurisprudenza e la dottrina hanno raggiunto nell'esame
pratico e teorico del suddetto reato.
In primo luogo, "...come nel danneggiamento,
oggetto della tutela non è soltanto la proprietà
in senso tecnico, ma lo è ogni diritto sulla cosa che nel
caso concreto abbia un rilievo sociale maggiore o anche paragonabile
a quello che eventualmente spetti al soggetto attivo. Entro questi
limiti, può trattarsi di qualsiasi diritto, reale o processuale,
di godimento e di garanzia" [16].
In questa prospettiva, il soggetto passivo
coincide nei vari casi ipotizzabili con il titolare di uno dei
predetti diritti. Inoltre, "se concorrono più diritti
spettanti a più soggetti diversi, ciascuna di tali persone
sarà soggetto passivo. Non ha importanza se si tratti di
persona fisica o giuridica"[17].
A questo punto è opportuno specificare
che anche per l'individuazione del soggetto attivo il punto di
partenza imprescindibile diviene il rapporto sussistente tra l'agente
e la res danneggiata.
E' necessario, appunto, che i sistemi informatici
o telematici ovvero i programmi, le informazioni o i dati siano
altrui. Ossia che il soggetto attivo nella situazione concreta
non possa vantare uno dei diritti in precedenza indicati.
Per quanto riguarda la condotta, il reato
di danneggiamento ex art. 635 bis c.p. è diretto a punire
"chiunque distrugge deteriora o rende in tutto o in parte,
inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi,
informazioni o dati altrui..."[18].
Il punto nodale della descrizione delle
diverse modalità di realizzazione del reato è il
fine a cui tali condotte sono dirette.
L'evento offensivo, in realtà, è
rappresentato proprio dal danneggiamento dei predetti beni; a
ben osservare, la stessa condotta, diretta alternativamente a
danneggiare sistemi informatici o telematici ovvero programmi,
informazioni o dati, acquista pieno significato solo in rapporto
all'oggetto danneggiato.
Continuando ad osservare la norma, mantenendo
la predetta angolatura, si nota che i modi di realizzazione del
danno (distruzione, deterioramento, rendere inservibile) "..devono
essere rapportati all'oggetto della tutela, che si presenta, per
la verità, come fortemente eterogeneo.
Se, in effetti, la distribuzione ed il
deterioramento risultano configurabili sia per i sistemi informatici
o telematici che per programmi, informazioni o dati, è
difficile ipotizzare come dati o informazioni possano essere resi
"inservibili""[19].
Discutendo della condotta, infine, è
utile rileggere parte delle motivazioni di una interessante sentenza
del 1996 delle sezioni Unite della Corte di Cassazione[20]:
"Sotto il profilo giuridico
si deve ribadire la tesi espressa dal Pretore e dai giudici di
appello, secondo la quale la cancellazione di dati dalla memoria
di un computer in modo tale da renderne necessaria la creazione
di nuovi significa rendere inservibile parzialmente, mediante,
cioè un bene mobile, donde la configurabilità del
delitto di danneggiamento previsto dall'art.635 c.p.. Né
in contrario avviso può indurre l'analoga fattispecie criminosa
nella materia de qua prevista dall'art.635 bis c.p., introdotto
con l'art. 9 della l. 23.12.1993 n. 547 in materia di criminalità
informatica, poiché la nuova ipotesi di reato, punita più
gravemente di quella di cui all'art. 635 ha lo scopo di rafforzare
la tutela penale nella specifica materia per le necessità
imposte dalla frequenza dei comportamenti illeciti nel campo dell'informatica
e dei danni che ne derivano agli autori e ai fruitori dei sistemi
di base e applicativi. Il rapporto tra le due norme incriminatrici
è dunque esclusivamente di successione di leggi nel tempo,
disciplinato dall'art. 2 c.p.".