Il reato di danneggiamento informatico
è stato elaborato prendendo come modello la fattispecie
penale descritta nell'art. 635 c.p. (Danneggiamento), con cui
mantiene un rapporto di specialità.
L'interpretazione dell'art. 635 bis c.p. deve essere effettuata
all'interno della cornice dei delitti contro il patrimonio e in
particolare, dei delitti commessi mediante violenza alle cose
o alle persone (Libro II, Titolo XIII, Capo I).
Uno dei frutti più rilevanti della
riforma del 1993 è la messa in evidenza del concetto di
violenza informatica e la necessità di creare una serie
di norme penali stigmatizzanti le condotte offensive di beni che
in modo diretto o indiretto sono collegati alla realtà
informatica, sia essa costituita da hardware che da sequenze di
bit.
In questa prospettiva di tutela rientrano,
oltre al danneggiamento dei sistemi informatici e telematici (art.
635 bis c.p.): l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art.
392, terzo comma, c.p.), l'attentato a impianti di pubblica utilità
(art. 420 c.p.) e la diffusione dei programmi diretti a danneggiare
o a interrompere il sistema informatico (art. 615 quinquies c.p.).[9]
Come avviene per le altre figure di reato,
e in modo specifico per quelle rientranti nei delitti contro il
patrimonio, il legislatore ha avvertito l'esigenza di descrivere
la fattispecie in esame utilizzando alcune realtà complesse
normativamente prefissate nell'ambito del diritto civile[10].
Per questo motivo, per interpretare correttamente
il contenuto del delitto di danneggiamento informatico bisogna
premettere alcune considerazioni di carattere sostanziale e generale
che trovano fondamento nell'utilizzo di elementi normativi, accanto
ad elementi descrittivi, per costruire le fattispecie penali.
Gli elementi normativi, infatti, sono gli
unici capaci di soddisfare l'esigenza di un reale bilanciamento
tra la sintesi, necessaria per non ridurre la norma ad una semplice
elencazione casistica mai esaustiva, e la completezza propria
di una norma di chiusura.
Tutti gli elementi, descrittivi e normativi,
sono utilizzabili per esprimere, tramite una rappresentazione
convenzionale, realtà diverse e la scelta dell'uno o dell'altro
strumento dovrebbe essere motivata da ragioni di carattere funzionale.
E' ciò che deve essere rappresentato
a scegliere, in qualche modo, la sua rappresentazione linguistica
descrittiva o di sintesi.
Non esistono categorie d'elementi, definiti
tramite giudizi di realtà o di valore, che presentino il
carattere dell'assoluta determinatezza[11].
Per tale ragione non esiste una preferenza,
dovuta alla maggiore determinatezza, verso un linguaggio normativo
che utilizzi elementi definiti attraverso giudizi di realtà,
c.d. elementi descrittivi, a discapito di una tecnica legislativa
che utilizzi, invece, elementi definiti da giudizi di valore,
c.d. elementi normativi.
Gli elementi normativi, infatti, non costituiscono
dati della realtà ma sue "evocazioni" ed i termini
adottati, per la formulazione della fattispecie, sono strumenti
del linguaggio utilizzati per esprimere e rappresentare delle
coordinate reali.[12]
Tali coordinate rappresentano, all'interno
di una fattispecie penale come quella descritta nell'art. 635
bis c. p., dati e concetti comprensibili solo presupponendo la
conoscenza di una o più norme diverse.
Questi particolari elementi non si riferiscono
a dati percepibili attraverso i nostri sensi, ma ad "entità"
che hanno bisogno di un "retroterra di significato conosciuto"
per poter dialogare correttamente con la fattispecie.[13]
L'elemento normativo, come giudizio di
valore, rappresenta la "sintesi di una realtà qualificata"
e dal momento in cui questa convenzione viene fissata in una norma
le diverse realtà riconducibili ad essa si potranno esprimere
e rappresentare semplicemente richiamandole tramite la convenzione.
Non vi è una perfetta coincidenza
tra i due strumenti poiché la traduzione in "termini
descrittivi" di un qualsiasi "termine normativo",
giuridico o sociale, non è esaustiva[14].
Il termine "altrui"[15],
ad esempio, non può essere compiutamente tradotto con un'elencazione,
mai esaustiva, dei modi di acquisto della proprietà che
qualificano l'altruità della res.
Anche per il giurista più preparato
la traduzione si trasformerebbe in un compito difficile ed incompleto,
perché dovrebbe costantemente essere aggiornata alla luce
delle forme d'acquisto della proprietà che nascono o muoiono
nell'ordinamento.
A tali considerazioni di carattere generale,
in merito all'utilizzo degli elementi normativi nell'art. 635
bis c.p., si affianca un'altra rilevante considerazione che necessariamente
deve essere posta alla base dell'interpretazione nel momento in
cui si procede alla verifica della corretta riconduzione di un
fatto concreto entro una ipotesi normativamente prefissata.
Posto che alcuni elementi normativi "giuridici",
rinviando ad altra norma, richiamano concetti originari di altri
settori non penali, il problema che deve risolvere l'interprete
diviene quello di verificare se i concetti richiamati sono utilizzati
dal legislatore nel loro significato originario oppure se ne acquistano
uno diverso alla luce della norma richiamante.
Al quesito si può rispondere tenendo
in considerazione l'ampia valenza semantica di un qualsiasi termine;
il significato, infatti, viene dato dall'idea evocata dal termine
richiamato e dal rapporto con il contesto richiamante.
Una trasformazione è insita nella
natura stessa del rinvio che la norma penale compie, aprendo le
porte ad un concetto che verrà recepito nel contesto del
diritto penale subendone, inevitabilmente, l'influenza.
In conclusione, tutte queste problematiche
devono rappresentare un momento di riflessione imprescindibile
nell'opera di interpretazione del reato di danneggiamento informatico.