L'articolo 635 bis c.p. è stato
introdotto nel tessuto del codice penale dall'articolo 9 della
legge 23 dicembre 1993, n. 547. L'analisi, seppur breve e lacunosa,
dei motivi che indussero il legislatore italiano a dedicare una
maggiore attenzione alla criminalità informatica offre
degli spunti importanti per comprendere ed interpretare il contenuto
dell'art. 635 bis c.p.
Nel 1985 fu costituito, in seno al Consiglio
d'Europa, un Comitato ristretto di esperti con lo scopo di affiancare
al preesistente Comitato per i problemi criminali un organo con
conoscenze atte ad affrontare le nuove sfide che la criminalità
sempre più organizzata e sempre più transnazionale
lanciava alle Istituzioni nazionali ed internazionali. Sulla base
di un attento esame della realtà criminale informatica
vennero stilate due "liste"[1].
All'interno di ciascuna furono inseriti
tutti quei comportamenti avvertiti come offese perpetrate con
e sulle nuove tecnologie. Le due liste furono così distinte[2]:
1. "Lista minima", contenente
l'elenco dei comportamenti e dei fatti offensivi ritenuti talmente
gravi da richiedere un immediato e non prorogabile intervento
del diritto penale, extrema ratio di ogni ordinamento giuridico
statale [3];
2. "Lista facoltativa", contenente
l'elenco di comportamenti e fatti ritenuti non eccessivamente
offensivi ma che, tuttavia, richiedevano un intervento del legislatore
nazionale[4].
Il legislatore penale italiano decise,
anche a seguito di tali iniziative, di affrontare e risolvere,
almeno in parte, i problemi legati al fenomeno del crimine informatico.
Nel gennaio 1989 il Ministro della Giustizia
(G.VASSALLI) istituì una commissione[5]
presieduta dal Direttore Generale degli affari penali (P.CALLA')
e composta da magistrati, accademici ed esperti informatici[6].
Questa commissione venne istituita con
il chiaro intento di elaborare un progetto contenente le linee
di una riforma del diritto penale diretta a far fronte alle nuove
realtà informatiche.
La commissione, prima di redigere il progetto
da presentare al Governo e al Parlamento, avvertì l'esigenza
di reperire informazioni e pareri dai rappresentanti dei soggetti
pubblici e privati che più di altri apparivano coinvolti
da questa nuova frontiera del crimine.
Questo momento di contatto con le diverse
realtà economiche, istituzionali e culturali consentì
di creare delle basi concrete su cui poter costruire il futuro
progetto di riforma. Successivamente, la Commissione dovette verificare
se tra la lista minima e quella facoltativa vi fossero alcune
condotte che potessero essere ricondotte entro la sfera di operatività
di fattispecie penali già in vigore.
In tali discussioni un ruolo centrale venne
rivestito dal principio di legalità, cardine e fondamento
del diritto penale, e in particolare da un suo aspetto: il divieto
di analogia in materia penale. Per quel che riguarda il danneggiamento
dei sistemi informatici questi "...trovavano collocazione,
sebbene la disciplina meritasse di essere integrata e adattata
alle particolarità dei fatti stessi, nell'ambito delle
norme penali esistenti; risultavano, così, utilizzabili
sia l'art. 635 che l'art. 420 c.p."[7].
La Commissione, tuttavia, era pienamente
consapevole del fatto che le suddette fattispecie se da un lato
riuscivano a fagocitare le ipotesi in cui il danneggiamento era
rivolto all'oggetto materiale del bene informatico dall'altro
non si presentavano sufficientemente idonee a contenere le offese
perpetrate contro i dati informatici.
I lavori vennero conclusi nel 1991 e il
disegno venne presentato dal Ministro della Giustizia (CONSO)
nel novembre del 1992 al Senato.
L'iter legislativo è stato caratterizzato
dalla decisa partecipazione di chi intervenne nella discussione
e di chi propose degli emendamenti. Tuttavia, proprio dai contenuti
di questi ultimi si deduce "l'esistenza di una certa superficialità
o impreparazione o, quantomeno, di una incompleta conoscenza del
fenomeno"[8].
Con la legge n. 547 del 1993, recante "modificazioni
e integrazioni delle norme del codice penale e del codice di procedura
penale in materia di criminalità informatica", si
è così effettuata una duplice operazione: da una
parte si è realizzato un innesto di nuove fattispecie nel
vecchio tronco dell'impianto codicistico; dall'altro si è
proceduto alla modifica di preesistenti fattispecie penali al
fine di adattarle alle lotta contro il crimine informatico.
Questa operazione di "chirurgia legislativa"
è stata attuata con il chiaro intento di stigmatizzare
i nuovi e dilaganti fenomeni di criminalità informatica
in piena sintonia con le altre nazioni del mondo che nel frattempo
si erano già attivate per tentare di arginare il nuovo
fenomeno.