Il Nuovo Diritto, Rassegna giuridica pratica

Articoli 171 ter ...

L'ART. 171-TER DELLA LEGGE N. 633 DEL 1941:
Il D. Lgs. N. 68 DEL 2003.

[di Leo Stilo]


Con il recente D.Lgs. n. 68 del 2003 il legislatore ha modificato nuovamente alcuni aspetti della legge n. 633 del 1941 dando attuazione alla Direttiva 2001/29/CE sulla armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione [16].

La Direttiva ha guidato, in modo deciso, la penna del legislatore italiano che con il suddetto intervento normativo ha inteso attuare i principi fissati nei "considerando" n. 5 e n. 9 [17], la cui lettura offre un'interessante e privilegiata chiave interpretativa della riforma in esame.

Le nuove norme, tuttavia, non hanno sconvolto l'impianto delle sanzioni penali creato dalla legge n. 248 del 2000, viceversa appaiono orientate ad adeguare gli stessi strumenti alla nuove realtà normative e tecnologiche che nel frattempo sono andate tumultuosamente formandosi.

L'articolo del predetto D. Lgs. che rileva maggiormente ai fini della presente trattazione è il 26. Con quest'ultimo viene modificato, ancora una volta, l'art. 171-ter della legge n. 633 del 1941. L'intervento si può sinteticamente ridurre ad una modifica del primo comma attraverso una nuova formulazione della lettera d) e l'aggiunta delle lettere f-bis) e h). Prima di procedere all'esame della riforma si ricorda, inoltre, che tutte le ipotesi di reato previste dal primo comma dell'art. 171-ter hanno in comune il fatto di sanzionare, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire le condotte indicate solo se il fatto è commesso per uso non personale e a fini di lucro. Per quanto riguarda la lett. d) del primo comma, quest'ultima è sostituita da una disposizione che prescrive la punizione di chi: "...d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato".

Come si può evincere da una rapida lettura della stessa disposizione prima della riforma, la novità consiste nell'aver soppresso l'ultima parte della lettera d) dedicata a sanzionare la produzione, utilizzazione, importazione, detenzione per la vendita... di quei sistemi atti ad eludere, a decodificare o a rimuovere le misure di protezione del diritto d'autore o dei diritti connessi.

Per quanto riguarda l'aggiunta della lettera f-bis), il legislatore con essa intende punire la condotta di chi: "fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater [18] ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale".


L'ultima modifica apportata al corpo delle sanzioni penali della legge sul diritto d'autore è quella contenuta nella nuova lett. h) con cui il legislatore decide di sanzionare chi "abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse".

Le due ultime lettere sono state inserite dall'art. 23, comma 1, del D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, che ha contemporaneamente dato vita all'intero Titolo II ter (Misure tecnologiche di protezione. Informazioni sul regime dei diritti). Il predetto art. 23, a sua volta, trae origine dai trattati WIPO (World Intellectual Property Organization) adottati il 20 dicembre 1996. Il legislatore decide così di riconoscere e tutelare giuridicamente, con l'introduzione delle norme appena citate, quei particolari meccanismi tecnologici che si concretizzano in veri e propri "antifurti digitali". Lo scopo, ancora una volta, appare quello di colpire l'intera catena economica e commerciale che si è nel tempo creata attorno alla abusiva rimozione di tutti quei meccanismi di "autotutela" che gli Autori e le varie software-house hanno posto in essere per limitare il fenomeno della "pirateria informatica".

Il legislatore, per concludere, con la riforma in esame tenta di fornire alla macchina della giustizia italiana gli strumenti giuridici idonei a perseguire non solo il mercato dei prodotti "pirata" in cui siano state rimosse o alterate i meccanismi di tutela ma anche il mercato, altrettanto florido, di tutti quei meccanismi (beni e servizi) atti ad eludere le predette misure tecnologiche di protezione.

 


NOTE

[16] Per un approfondimento sulla riforma in oggetto si rinvia agli scritti pubblicati in Guida al Diritto (Il sole24Ore) del 17 maggio 2003, n. 19, a cura di: DANIELE MINOTTI - ANDREA SIROTTI GAUDENZI, Un'ampia tutela della proprietà intellettuale rafforza l'opinione di creatori e interpreti, pag. 43; ID., Il "fonogramma" aggancia le riproduzioni digitali, pag. 48; ID., Biblioteche: fotocopie libere per fini personali, pag. 51; GIUSELLA FINOCCHIARO, Banche dati al sicuro con lo scudo delle protezioni, pag. 55; OBERDAN FORLENZA, Rimodellato il quadro per i reati e le multe, pag. 58; MARIO BARBUTO, L'inibitoria ad alta efficacia deterrente, pag. 62, ID., Entra in scena l'ADR, ma senza norme generali, pag. 66.

[17] E' lo stesso legislatore, nella relazione governativa al decreto n. 68 del 2003, che indica come punto di riferimento imprescindibile della ratio dell'intera riforma i considerando n. 5 e 9 della Direttiva 2001/29/CE.

[18] L'art. 102-quater è stato inserito nel corpo della legge sul diritto d'autore dall'art. 23, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, che ha inserito l'intero Titolo II ter "Misure tecnologiche di protezione. Informazioni sul regime dei diritti". Per un approfondimento sul tema ed una prima bibliografia si rinvia a: CRISTIAN ERCOLANO, Diritto d'autore: dalla tutela giuridica all'autotutela tecnologica delle opere dell'ingegno, in Diritto della gestione digitale delle informazioni, in Il Nuovo Diritto, n. 4/2003, 24 ss [articolo reperibile on-line all'indirizzo www.autoreonline.net ].



Torna su
Sez. di "Crimine Informatico"di Crimine - Dir. Leo Stilo