Con il recente D.Lgs. n.
68 del 2003 il legislatore ha modificato nuovamente alcuni aspetti
della legge n. 633 del 1941 dando attuazione alla Direttiva 2001/29/CE
sulla armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e
dei diritti connessi nella società dell'informazione [16].
La Direttiva ha guidato,
in modo deciso, la penna del legislatore italiano che con il suddetto
intervento normativo ha inteso attuare i principi fissati nei
"considerando" n. 5 e n. 9 [17],
la cui lettura offre un'interessante e privilegiata chiave interpretativa
della riforma in esame.
Le nuove norme, tuttavia,
non hanno sconvolto l'impianto delle sanzioni penali creato dalla
legge n. 248 del 2000, viceversa appaiono orientate ad adeguare
gli stessi strumenti alla nuove realtà normative e tecnologiche
che nel frattempo sono andate tumultuosamente formandosi.
L'articolo del predetto
D. Lgs. che rileva maggiormente ai fini della presente trattazione
è il 26. Con quest'ultimo viene modificato, ancora una
volta, l'art. 171-ter della legge n. 633 del 1941. L'intervento
si può sinteticamente ridurre ad una modifica del primo
comma attraverso una nuova formulazione della lettera d) e l'aggiunta
delle lettere f-bis) e h). Prima di procedere all'esame della
riforma si ricorda, inoltre, che tutte le ipotesi di reato previste
dal primo comma dell'art. 171-ter hanno in comune il fatto di
sanzionare, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa da cinque a trenta milioni di lire le condotte indicate
solo se il fatto è commesso per uso non personale e a fini
di lucro. Per quanto riguarda la lett. d) del primo comma, quest'ultima
è sostituita da una disposizione che prescrive la punizione
di chi: "...d) detiene per la vendita o la distribuzione,
pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta
in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione
con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi
supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali,
cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento,
od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della
presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società
italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno
medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato".
Come si può evincere
da una rapida lettura della stessa disposizione prima della riforma,
la novità consiste nell'aver soppresso l'ultima parte della
lettera d) dedicata a sanzionare la produzione, utilizzazione,
importazione, detenzione per la vendita... di quei sistemi atti
ad eludere, a decodificare o a rimuovere le misure di protezione
del diritto d'autore o dei diritti connessi.
Per quanto riguarda l'aggiunta
della lettera f-bis), il legislatore con essa intende punire la
condotta di chi: "fabbrica, importa, distribuisce, vende,
noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita
o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature,
prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente
finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure
tecnologiche di cui all'articolo 102-quater [18]
ovvero siano principalmente progettati, prodotti,
adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile
o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche
sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della
rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa
volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi
e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di
provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale".
L'ultima modifica apportata al corpo delle sanzioni penali della
legge sul diritto d'autore è quella contenuta nella nuova
lett. h) con cui il legislatore decide di sanzionare chi "abusivamente
rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo
102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione,
diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione
del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano
state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse".
Le due ultime lettere sono
state inserite dall'art. 23, comma 1, del D. Lgs. 9 aprile 2003,
n. 68, che ha contemporaneamente dato vita all'intero Titolo II
ter (Misure tecnologiche di protezione. Informazioni sul regime
dei diritti). Il predetto art. 23, a sua volta, trae origine dai
trattati WIPO (World Intellectual Property Organization) adottati
il 20 dicembre 1996. Il legislatore decide così di riconoscere
e tutelare giuridicamente, con l'introduzione delle norme appena
citate, quei particolari meccanismi tecnologici che si concretizzano
in veri e propri "antifurti digitali". Lo scopo, ancora
una volta, appare quello di colpire l'intera catena economica
e commerciale che si è nel tempo creata attorno alla abusiva
rimozione di tutti quei meccanismi di "autotutela" che
gli Autori e le varie software-house hanno posto in essere per
limitare il fenomeno della "pirateria informatica".
Il legislatore, per concludere,
con la riforma in esame tenta di fornire alla macchina della giustizia
italiana gli strumenti giuridici idonei a perseguire non solo
il mercato dei prodotti "pirata" in cui siano state
rimosse o alterate i meccanismi di tutela ma anche il mercato,
altrettanto florido, di tutti quei meccanismi (beni e servizi)
atti ad eludere le predette misure tecnologiche di protezione.