Il Nuovo Diritto, Rassegna giuridica pratica

Articoli 171 ter ...

L'ART. 171-TER DELLA LEGGE N. 633 DEL 1941:
LA LEGGE N. 248 DEL 2000.

[di Leo Stilo]


Il 18 agosto dell'anno 2000 il legislatore ha deciso di mutare profondamente l'assetto normativo posto a tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi al suo esercizio [6] avvertendo l'esigenza di ricostituire un nuovo equilibrio tra i diritti dell'autore e gli interessi dei fruitori del prodotto "d'autore".

La legge n. 248 del 2000, così come il D. Lgs. n. 685 del 1994, ha inteso perseguire l'obiettivo di "...riaffermare il valore centrale della legge n. 633 del 1941, aggiornando il corpo normativo originario attraverso l'interpolazione, senza alterarne la struttura. Il ricorso alla tecnica dell'interpolazione mostra chiaramente la volontà di considerare le nuove previsioni penale quale parte integrante della legge fondamentale sul diritto d'autore" [7].

Inoltre, la necessità di far fronte al dilagante fenomeno della pirateria c.d. informatica e la scelta, privata ed imprenditoriale, di diffondere sempre con maggiore intensità beni tutelati dal diritto d'autore tramite Internet, rese non più procrastinabile l'assunzione di nuove e più efficaci strategie operative.

La scelta del legislatore italiano fu quella di utilizzare i delicati strumenti del diritto penale per arginare un fenomeno che viste le dimensioni e la trasversale diffusione sociale, probabilmente avrebbe richiesto, almeno per le espressioni meno gravi, la ricerca di una soluzione su un terreno diverso e più congeniale, come ad esempio il mercato con la sua rigida regola "della domanda e dell'offerta".

La legge n. 248 del 2000 contiene ben sei articoli dedicati ad introdurre nuove fattispecie penali a tutela del diritto d'autore. In particolare l'articolo 14 sostituisce integralmente l'art. 171-ter.
Il nuovo articolo è costituito da 5 commi: i primi due contengono le diverse ipotesi di reato, il terzo prevede una diminuzione per i casi in cui il fatto è di particolare tenuità [8]; il quarto comma dispone che la condanna per uno dei reati previsti nel primo comma [9] comporti l'applicazione delle pene di cui agli artt. 30 (Interdizione da una professione o da un'arte) e 32-bis c.p. (Interdizione temporanea degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese), la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani specializzati a diffusione nazionale e "la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale"; infine, il quinto comma, ricalcando il contenuto dell'originario comma 3 bis introdotto dal D. Lgs. n. 204 del 1996, dispone che gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie delle ipotesi di reato di cui al 1 e 2 comma siano versati all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici.

A sua volta, il primo comma è suddiviso in 6 lettere, ognuna delle quali prevede una specifica ipotesi di reato. Le diverse fattispecie, tuttavia, sono legate da alcuni elementi comuni: 1) il fine di lucro che teleologicamente deve caratterizzare l'agire del soggetto attivo; 2) l'esclusione esplicita della rilevanza penale di tutte quelle ipotesi che, sebbene perfezionino i diversi elementi della fattispecie penale descritta nel suddetto comma, vengono commesse per uso personale; 3) la pena prevista per i suddetti reati. Le prime due ipotesi, lett. a) e b), sono frutto di uno sdoppiamento della lett. a) della precedente formulazione dell'art. 171-ter. In entrambe: 1) vi è la presenza dell'avverbio "abusivamente" che riesce a caratterizzare, in modo deciso, le diverse condotte; 2) le condotte penalmente sanzionate sono riconducibili all'azione di chi duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento[10].

Diversi, invece, sono gli oggetti della tutela: la prima ipotesi di reato contenuta nella lett. a) del primo comma dell'art. 171-ter è diretta a tutelare le opere dell'ingegno destinate "al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento"; la seconda ipotesi contenuta nella lett. b) è diretta a tutelare le "opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati".

Proseguendo nell'esame dell'articolato, l'ipotesi contenuta alla lett. c) del primo comma dell'art. 171-ter sanziona penalmente chi pur non avendo concorso all'attività di duplicazione o riproduzione indicate alle lett. a) e b) tuttavia introduce le suddette duplicazioni o riproduzioni abusive nel territorio dello Stato oppure le detiene per la vendita o la distribuzione, le distribuisce, le pone in commercio, le concede in noleggio o comunque le cede a qualsiasi titolo, le proietta in pubblico, le trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, le trasmette a mezzo della radio o, infine, le fa ascoltare in pubblico [11].

Il legislatore con quest'ultima norma ha inteso colpire, in modo specifico, ogni singolo momento del circuito imprenditoriale che si sviluppa nelle fasi successive alla realizzazione del prodotto illecito. In altre parole, la norma tende a colpire le varie anime di quella economia che si fonda sulla circolazione di beni e servizi "pirata" e che si è andata nel tempo formandosi e specializzandosi. Di particolare complessità è la descrizione del reato contenuta alla lett. d) del primo comma dell'art. 171-ter [12].

In primo luogo, la norma è diretta a punire una serie di comportamenti, di natura commerciale, su determinati beni in violazione delle norme sull'apposizione del contrassegno della Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

In particolare è punito chiunque "detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato".

La lett. d), infine, si chiude predisponendo una meccanismo di "tutela avanzata" [13] teso a punire il comportamento di chi "produce, utilizza, importa, detiene per la vendita, pone in commercio, vende, noleggia o cede a qualsiasi titolo sistemi atti ad eludere, a decodificare o a rimuovere le misure di protezione del diritto d'autore o dei diritti connessi".

Le successive due ipotesi del primo comma dell'art. 171-ter hanno in comune di occuparsi in modo specifico del settore televisivo contribuendo a creare e rinforzare il sistema normativo posto a tutela di un settore che si è rivelato strategico per l'intera economica nazionale. L'ipotesi contenuta nella lett. e) è tesa a punire chi in assenza di uno specifico accordo con il distributore, "ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato" [14].

In altre parole, la norma sanziona tutti quei comportamenti che possono arrecare un danno alle aziende fornitrici di un servizio televisivo criptato [15], attraverso la diffusione o la ritrasmissione del servizio, in mancanza di un accordo specifico. Per rendersi conto dell'entità della posta in gioco è sufficiente pensare alla dimensione economica dei diritti legati alle partite di calcio e alla loro trasmissione tramite la c.d. tv a pagamento.

La successiva ipotesi contenuta nella lett. f) è rivolta a punire tutte quelle attività prodromiche all'utilizzazione illecita di un servizio criptato; la norma sanziona, infatti, il comportamento di chi: "introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto".

L'analisi dell'art. 171-ter procede ora con l'esame del secondo comma, anch'esso come il primo suddiviso in più lettere.
Le pena prevista per le diverse ipotesi è la reclusione da uno a quattro anni e la multa da cinque a trenta milioni di lire.

Nella nuova formulazione, a differenza delle precedente versione dell'art. 171-ter, le ipotesi aggravate sono suddivise in tre distinte disposizioni tese a punire chi: "a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1".

 


NOTE

[6] Per un approfondimento critico della riforma introdotta dalla legge n. 248 del 2000 si consiglia la lettura degli interessanti contributi di ANDREA MONTI, reperibili on-line all'indirizzo http://www.ictlaw.net .

[7] CESARE PARODI - ANDREA CALICE, Responsabilità penali e Internet, Milano, 2001, 251.

[8] La Corte di Cass., sentenza 8/10/2001 (12/9/2001) n. 36299 ha dichiarato la configurabilità dell'attenuante comune prevista dall'art. 62 n. 4 c.p. con riferimento al delitto di cui all'art. 171-ter qualora ricorrano simultaneamente: 1) il lucro di speciale tenuità; 2) la produzione, a detrimento della persona offesa, di un evento dannoso o di una situazione di pericolo.

[9] CESARE PARODI - ANDREA CALICE, Responsabilità penali e Internet, op. cit., 258: "La norma prevede, infine, in caso di condanna per una delle ipotesi di reato del comma 1, una serie di "conseguenze"; ragioni di ordine logico e sistematico impongono di ritenere che le stesse debbano essere applicate anche in caso di condanna per le ipotesi aggravate di cui al comma 2 dell'articolo".

[10] CESARE PARODI - ANDREA CALICE, Responsabilità penali e Internet, op. cit., 254.

[11] La Corte di Cassazione puntualizza nella sentenza del 3/12/2001 (19/10/2001) n. 43312 che con l'espressione "vende o noleggia" il legislatore ha inteso punire tutte quelle condotte che consistono nel porre in vendita o comunque disponibili per il noleggio cassette o altri supporti privi di contrassegno, specificando inoltre che la norma in esame descrive un reato a consumazione anticipata con esclusione della configurabilità del tentativo.

[12] Non costituisce reato, ai sensi dell'art. 171-ter, primo comma lett. d), la detenzione di videocassette munite del regolare contrassegno SIAE anche quando, recando la dicitura "abbinamento editoriale", non siano correlate alla originaria rivista (sul punto si rinvia alla Corte di Cass., sez. III, sentenza 24/12/2001 n. 45861).

[13] CESARE PARODI - ANDREA CALICE, Responsabilità penali e Internet, op. cit., 256.

[14] Configura reato ai sensi dell'art. 171-ter comma 1 lett. e) l'uso di una scheda elettronica che consente di ricevere dei programmi televisivi a pagamento (la c.d. payTV) in un circolo privato frequentato da persone, dietro pagamento di una quota, quando il contratto con la società fornitrice dei predetti programmi prevede solo un uso degli stessi strettamente personale e non commerciale.

[15] Naturalmente la definizione utilizzata nel testo serve solo a dare un'idea pratica dello scopo perseguito dalla norma; quest'ultima per essere valutata nella sua portata complessiva deve essere letta coordinandola con il contenuto dell'art. 181-octies della legge n. 633 del 1941 che esplicita il contenuto della definizione "apparati atti a decodificare una trasmissione ad accesso condizionato".




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Sez. di "Crimine Informatico"di Crimine - Dir. Leo Stilo