Il 18 agosto dell'anno 2000 il legislatore
ha deciso di mutare profondamente l'assetto normativo posto a
tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi al suo esercizio
[6] avvertendo l'esigenza di
ricostituire un nuovo equilibrio tra i diritti dell'autore e gli
interessi dei fruitori del prodotto "d'autore".
La legge n. 248 del 2000,
così come il D. Lgs. n. 685 del 1994, ha inteso perseguire
l'obiettivo di "...riaffermare il valore centrale della legge
n. 633 del 1941, aggiornando il corpo normativo originario attraverso
l'interpolazione, senza alterarne la struttura. Il ricorso alla
tecnica dell'interpolazione mostra chiaramente la volontà
di considerare le nuove previsioni penale quale parte integrante
della legge fondamentale sul diritto d'autore" [7].
Inoltre, la necessità
di far fronte al dilagante fenomeno della pirateria c.d. informatica
e la scelta, privata ed imprenditoriale, di diffondere sempre
con maggiore intensità beni tutelati dal diritto d'autore
tramite Internet, rese non più procrastinabile l'assunzione
di nuove e più efficaci strategie operative.
La scelta del legislatore
italiano fu quella di utilizzare i delicati strumenti del diritto
penale per arginare un fenomeno che viste le dimensioni e la trasversale
diffusione sociale, probabilmente avrebbe richiesto, almeno per
le espressioni meno gravi, la ricerca di una soluzione su un terreno
diverso e più congeniale, come ad esempio il mercato con
la sua rigida regola "della domanda e dell'offerta".
La legge n. 248 del 2000
contiene ben sei articoli dedicati ad introdurre nuove fattispecie
penali a tutela del diritto d'autore. In particolare l'articolo
14 sostituisce integralmente l'art. 171-ter.
Il nuovo articolo è costituito da 5 commi: i primi due
contengono le diverse ipotesi di reato, il terzo prevede una diminuzione
per i casi in cui il fatto è di particolare tenuità
[8]; il quarto comma dispone
che la condanna per uno dei reati previsti nel primo comma
[9] comporti l'applicazione delle pene di
cui agli artt. 30 (Interdizione da una professione o da un'arte)
e 32-bis c.p. (Interdizione temporanea degli uffici direttivi
delle persone giuridiche e delle imprese), la pubblicazione della
sentenza in uno o più quotidiani specializzati a diffusione
nazionale e "la sospensione per un periodo di un anno della
concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per
l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale";
infine, il quinto comma, ricalcando il contenuto dell'originario
comma 3 bis introdotto dal D. Lgs. n. 204 del 1996, dispone che
gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie
delle ipotesi di reato di cui al 1 e 2 comma siano versati all'Ente
nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori,
musicisti, scrittori e autori drammatici.
A sua volta, il primo comma
è suddiviso in 6 lettere, ognuna delle quali prevede una
specifica ipotesi di reato. Le diverse fattispecie, tuttavia,
sono legate da alcuni elementi comuni: 1) il fine di lucro che
teleologicamente deve caratterizzare l'agire del soggetto attivo;
2) l'esclusione esplicita della rilevanza penale di tutte quelle
ipotesi che, sebbene perfezionino i diversi elementi della fattispecie
penale descritta nel suddetto comma, vengono commesse per uso
personale; 3) la pena prevista per i suddetti reati. Le prime
due ipotesi, lett. a) e b), sono frutto di uno sdoppiamento della
lett. a) della precedente formulazione dell'art. 171-ter. In entrambe:
1) vi è la presenza dell'avverbio "abusivamente"
che riesce a caratterizzare, in modo deciso, le diverse condotte;
2) le condotte penalmente sanzionate sono riconducibili all'azione
di chi duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con
qualsiasi procedimento[10].
Diversi, invece, sono
gli oggetti della tutela: la prima ipotesi di reato contenuta
nella lett. a) del primo comma dell'art. 171-ter è diretta
a tutelare le opere dell'ingegno destinate "al circuito televisivo,
cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri
o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi
o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive
assimilate o sequenze di immagini in movimento"; la seconda
ipotesi contenuta nella lett. b) è diretta a tutelare le
"opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche
o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali,
anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati".
Proseguendo nell'esame
dell'articolato, l'ipotesi contenuta alla lett. c) del primo comma
dell'art. 171-ter sanziona penalmente chi pur non avendo concorso
all'attività di duplicazione o riproduzione indicate alle
lett. a) e b) tuttavia introduce le suddette duplicazioni o riproduzioni
abusive nel territorio dello Stato oppure le detiene per la vendita
o la distribuzione, le distribuisce, le pone in commercio, le
concede in noleggio o comunque le cede a qualsiasi titolo, le
proietta in pubblico, le trasmette a mezzo della televisione con
qualsiasi procedimento, le trasmette a mezzo della radio o, infine,
le fa ascoltare in pubblico [11].
Il legislatore con quest'ultima
norma ha inteso colpire, in modo specifico, ogni singolo momento
del circuito imprenditoriale che si sviluppa nelle fasi successive
alla realizzazione del prodotto illecito. In altre parole, la
norma tende a colpire le varie anime di quella economia che si
fonda sulla circolazione di beni e servizi "pirata"
e che si è andata nel tempo formandosi e specializzandosi.
Di particolare complessità è la descrizione del
reato contenuta alla lett. d) del primo comma dell'art. 171-ter
[12].
In primo luogo, la norma
è diretta a punire una serie di comportamenti, di natura
commerciale, su determinati beni in violazione delle norme sull'apposizione
del contrassegno della Società italiana degli autori ed
editori (SIAE).
In particolare è
punito chiunque "detiene per la vendita o la distribuzione,
pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta
in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione
con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi
supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali,
cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento,
od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della
presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società
italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno
medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato".
La lett. d), infine, si
chiude predisponendo una meccanismo di "tutela avanzata"
[13] teso a punire il comportamento
di chi "produce, utilizza, importa, detiene per la vendita,
pone in commercio, vende, noleggia o cede a qualsiasi titolo sistemi
atti ad eludere, a decodificare o a rimuovere le misure di protezione
del diritto d'autore o dei diritti connessi".
Le successive due ipotesi
del primo comma dell'art. 171-ter hanno in comune di occuparsi
in modo specifico del settore televisivo contribuendo a creare
e rinforzare il sistema normativo posto a tutela di un settore
che si è rivelato strategico per l'intera economica nazionale.
L'ipotesi contenuta nella lett. e) è tesa a punire chi
in assenza di uno specifico accordo con il distributore, "ritrasmette
o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per
mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione
di trasmissioni ad accesso condizionato" [14].
In altre parole, la norma
sanziona tutti quei comportamenti che possono arrecare un danno
alle aziende fornitrici di un servizio televisivo criptato [15],
attraverso la diffusione o la ritrasmissione del servizio, in
mancanza di un accordo specifico. Per rendersi conto dell'entità
della posta in gioco è sufficiente pensare alla dimensione
economica dei diritti legati alle partite di calcio e alla loro
trasmissione tramite la c.d. tv a pagamento.
La successiva ipotesi contenuta
nella lett. f) è rivolta a punire tutte quelle attività
prodromiche all'utilizzazione illecita di un servizio criptato;
la norma sanziona, infatti, il comportamento di chi: "introduce
nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione,
distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo,
promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione
speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza
il pagamento del canone dovuto".
L'analisi dell'art. 171-ter
procede ora con l'esame del secondo comma, anch'esso come il primo
suddiviso in più lettere.
Le pena prevista per le diverse ipotesi è la reclusione
da uno a quattro anni e la multa da cinque a trenta milioni di
lire.
Nella nuova formulazione,
a differenza delle precedente versione dell'art. 171-ter, le ipotesi
aggravate sono suddivise in tre distinte disposizioni tese a punire
chi: "a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente,
vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo
o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere
tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; b) esercitando
in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione,
vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate
dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole
dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività
illecite di cui al comma 1".