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L'ART. 171-TER DELLA
LEGGE N. 633 DEL 1941:
DAL 1994 AL 2000.
[di Leo
Stilo]
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1. PREMESSA
L'art. 171-ter della legge n. 633 del 1941 ha subìto nel
tempo numerose ed importanti modifiche.
Lo scopo del presente studio
è quello di analizzare, in modo schematico, l'effetto che
le predette modifiche hanno avuto sul testo dell'articolo in commento
e le principali problematiche legate all'interpretazione delle
sue diverse formulazioni.
Si procederà, quindi,
ad una suddivisione cronologica degli argomenti, analizzando gli
stessi attraverso le riforme che nel tempo sono state realizzate
e dedicando contestualmente, nelle note, ampio spazio alle problematiche
più interessanti che la giurisprudenza della Corte di Cassazione
ha dovuto affrontare.
2.LA DISCIPLINA DELL'ART. 171-TER DAL
1994 AL 2000.
L'articolo 171-ter è stato inserito nel corpo della legge
n. 633 del 1941 sulla protezione del diritto d'autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio dall'art. 17, comma 1, del D.
Lgs. del 16/11/1994, n. 685, in attuazione della Direttiva 92/100/CEE
concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni
diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà
intellettuale così come previsto dalla legge delega del
22/02/1994, n. 146 (legge comunitaria 1993).
Con questo intervento il legislatore ha
voluto aggiornare le norme relative alla duplicazione e riproduzione
delle opere tutelate dal diritto d'autore che più di altre
apparivano coinvolte nella lotta contro un'attività criminale
in frenetica espansione.
Il D.Lgs. n. 685 del 1994, inoltre, ha
riorganizzato [1] l'intero settore
riaffermando, in materia di tutela del diritto d'autore, la centralità
della legge n. 633 del 1941 [2] .
L'entrata in vigore delle nuove fattispecie
penali, però, ha prodotto sin dalle prime decisioni giurisprudenziali
numerosi problemi interpretativi [3].
Originariamente l'articolo, costituito
da tre commi, prevedeva tre ipotesi di reato, un'aggravante ed
una pena accessoria.
Le ipotesi di reato contenute nel primo
comma - tutte punite con la reclusione da tre mesi a tre anni
e con la multa da lire cinquecentomila a lire sei milioni - sanzionavano
il comportamento di chi:
a) "abusivamente duplica o riproduce
a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, opere destinate al
circuito cinematografico o televisivo, dischi, nastri o supporti
analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi
di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini
in movimento";
b) "pur non avendo concorso alla
duplicazione o riproduzione, pone in commercio, concede in noleggio
o comunque in uso a qualunque titolo a fine di lucro, detiene
per gli usi anzidetti, introduce a fini di lucro nel territorio
dello Stato, proietta in pubblico o trasmette per il mezzo della
televisione le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alla
lettera";
c) "vende o noleggia videocassette,
musicassette od altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi
di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini
in movimento, non contrassegnati dalla Società italiana
degli autori ed editori (S.I.A.E.) ai sensi della presente legge
e del regolamento di esecuzione [4]".
Per quanto riguarda la citata aggravante,
il secondo comma della prima formulazione dell'art. 171-ter così
disponeva: "la pena non è inferiore nel minimo a sei
mesi e la multa a lire un milione se il fatto è di rilevante
gravità"; infine, il terzo comma, prescriveva che
l'eventuale condanna per uno dei predetti reati comportava la
pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani ed
in uno o più periodici specializzati. Successivamente,
attraverso l'emanazione del D. Lgs. n. 204 del 15 marzo 1996 (Modificazioni
ed integrazioni al decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685,
in materia di diritto di noleggio ed altri diritti connessi al
diritto d'autore) venne inserito nel corpo dell'art. 171-ter il
comma 3 bis: "Gli importi derivanti dall'applicazione delle
sanzioni pecuniarie previste dai commi 1 e 2 sono versati all'Ente
nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori,
musicisti, scrittori e autori drammatici".
Per concludere l'esame di questi primi
interventi normativi sull'art. 171-ter appare opportuno esaminare
l'opinione espressa dalla Corte di Cassazione nel 1997 in merito
alla possibile applicazione dell'art. 171-ter come strumento di
tutela del software. La Suprema Corte, giudicando sull'applicabilità
della norma in esame alla duplicazione abusiva di programmi applicativi
del computer, non ha ritenuto la stessa "adattabile"
poiché l'estensione della disciplina avrebbe determinato
una chiara violazione del fondamentale principio del divieto di
analogia in materia penale [5].
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NOTE
[1] Per la Corte di Cassazione,
sez. III pen., sentenza 31/1/1996 (29/11/1995), n. 1027 la presunta
depenalizzazione, operata dal nuovo art. 171-ter della legge sul
diritto d'autore, delle fattispecie penali sanzionanti la vendita
di opere musicali abusivamente riprodotte previste nell'art. 1
della legge 29/7/1981, n. 406 deve essere esclusa alla luce delle
seguenti motivazioni: "... Con il D. Lgs. n. 685 del 6/11/1994,
il legislatore - dando attuazione alla Direttiva del Consiglio
CEE n. 92/100 del 19/11/1992 - ha inteso aggiornare e risistemare
la disciplina riguardante tutta la materia della duplicazione
e riproduzione di opere artistiche, musicali, cinematografiche
e televisive, riconducendola all'originaria e fondamentale legge
n. 633/1941 (omissis). Ne consegue che il legislatore, con l'art.
20 del D. Lgs. n. 685/1994, ha abrogato gli artt. 1 e 2 della
legge n. 406/1981, nonché la legge n. 400/1985 e, infine,
l'art. 2 D. L. n. 9 /1987 convertito nella legge n. 121/1987,
soltanto in quanto ha trasfuso nella legge fondamentale n. 633/1941
il contenuto delle norme abrogate...". Si è pronunciata
in modo conforme a quest'ultima decisione la Corte di Cassazione,
sez. III pen., nelle sentenze: del 9/2/1996 (12/12/1995), n. 1607;
del 24/06/1997 (23/05/1997), n. 2162; del 7/10/1998 (2/7/1998)
n.10498 (la Suprema Corte nella parte finale di questa sentenza
fornisce un esaustivo quadro riepilogativo delle conclusioni che
la stessa ha raggiunto sull'argomento).
[2]
L'art. 20 del D. Lgs. n. 685 del 1994 al fine di ricondurre, esplicitamente,
la disciplina della materia in esame all'interno della legge fondamentale
sul diritto d'autore, restituendo ad essa parte della centralità
e della rilevanza persa nel tempo, ha abrogato gli artt. 1 e 2
della legge 29 luglio 1981, n. 406 (Misure urgenti contro la abusiva
duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita
di prodotti fonografici non autorizzati), la legge 20 luglio 1985,
n. 400 (Norme in materia di abusiva duplicazione, riproduzione,
importazione, distribuzione e vendita, proiezione in pubblico
e trasmissione di opere cinematografiche), e l'art. 2 del D. L.
26 gennaio 1987, n. 9 (Interventi urgenti in materia di distribuzione
commerciale ed ulteriori modifiche alla legge 10 ottobre 1975,
n. 517, sulla disciplina del credito agevolato al commercio),
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.
[3] DANIELE
MINOTTI, La lotta alla pirateria nella più recente legislazione
in tema di diritto d'autore, in I Quaderni Di Diritto D'autore.It
, Anno I , n. 1, 3 giugno 2002, (URL: http://www.dirittodautore.it).
[4]
Le prime applicazioni giurisprudenziali hanno prodotto non pochi
problemi interpretativi sui quali è stata chiamata a pronunciarsi,
più volte, la Corte di Cassazione. Le questioni più
rilevanti che vennero sollevate furono quelle relative alla presunta
abrogazione delle fattispecie penali introdotte dalle leggi n.
406 del 1981 e n. 400 del 1981 ad opera del D. Lgs. n. 685 del
1994 (sul punto si rinvia alla nota n. 2) e alla corretta interpretazione
dell'ultima parte della lett. c) del primo comma dell'art. 171-ter.
In merito a quest'ultima questione la Corte di Cassazione, sez.
III pen., del 12/07/1997 (16/05/1997), n. 2090 si è pronunciata
affermando che: "La condotta tipizzata dalla norma in esame
- inserita dall'art. 17 D. Lgs 685/1994 nel corpo della L.633/1941-
si fonda sul vendere o noleggiare vari supporti "non contrassegnati
dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ai
sensi della presente legge e del regolamento di esecuzione".
Il D. Lgs. 685/1994 nulla dispone in merito alla applicazione
dei contrassegni ed il suo regolamento di esecuzione non è
ancora stato emanato (omissis) A parere del Collegio l'obbligo
del contrassegno, introdotto dalla SIAE con la cennata modalità,
non ha tutela penale. La previsione dell'art. 171-ter è
costruita sul modello della integrazione con altra norma; il legislatore,
per individuare gli elementi su cui fondare il disvalore del fatto
e caratterizzarlo rispetto ad altre ipotesi di mero inadempimento,
rinvia ad ulteriori interventi specificatori. Essendo parte della
condotta non pienamente individuata, è indispensabile,
per statuire le concrete modalità di esecuzione dell'obbligo,
l'emanazione dell'ulteriore atto precettivo di cui è individuata
la fonte. (Omissis) Pertanto l'azione di colui che non applica
i contrassegni imposti dalla SIAE non è tipica nel senso
che non corrisponde alla peculiare forma di aggressione del bene
tutelato contenuta nel modello legale". In senso conforme
a quest'ultima decisione si pronuncia la Corte di Cassazione,
sez. III pen., con la sentenza del 19/03/1998 (10/02/1998), n.
3419. Tuttavia, l'originaria linea interpretativa venne subito
dopo abbandonata dalla Corte di Cassazione, sez. III pen., con
la sentenza del 15/06/1998 (28.04.1998) n. 7128; la Suprema Corte,
dopo aver evidenziato un contrasto di giurisprudenza in materia,
decide di non aderire all'interpretazione (condivisa dal ricorrente)
che esclude la possibilità di attuazione pratica del precetto
penale contestato poiché riferito a fattispecie non completamente
prevista, formulando le seguenti considerazioni: " a) Il
D. Lgs. n. 685/1994 (come si evince dall'allegata Relazione) ha
inteso riaffermare il valore centrale della legge n. 633 del 1941,
tanto che il legislatore ha operato la scelta di "aggiornare"
tale corpo normativo originario attraverso l'interpolazione, senza
alterarne la struttura ed anzi riassorbendo in esso il contenuto
di altri provvedimenti additivi precedentemente emanati (le leggi
n. 406/1981, n. 400/1985, n. 421/1987). Il ricorso alla tecnica
dell'interpolazione (valutato secondo il canone interpretativo
dell'intenzione del legislatore, a norma dell'art. 12 delle disposizioni
preliminari al codice civile) palesa chiaramente la volontà
di inserire le nuove previsioni penali quale parte integrante
della legge fondamentale sul diritto d'autore, sicché il
Regolamento di esecuzione richiamato dall'art. 171-ter altro non
è che quello approvato con il R. D. 18/5/1942, n. 1369,
come deve ovviamente ritenersi per tutte le norme della medesima
legge che fanno riferimento al Regolamento di esecuzione di essa.
(omissis) L'art. 171-ter, 1° comma - lett. c), della legge
n. 633/1941, dunque, attraverso l'integrazione con l'art. 12 del
R. D. n. 1369/1942 che specifica elementi di fatto già
in esso contemplati, enuncia un precetto penale completamente
descritto e sufficientemente determinato per cui deve considerarsi
pienamente ed immediatamente applicabile". In senso conforme
a questa seconda interpretazione (divenuta dominante) si è
pronunciata la Corte di Cassazione con le seguenti sentenze: del
31/7/1998 (16/06/1998), n. 8880; del 23/2/1999 (22/1/1999) n.
2316; del 22/9/1999 (22/6/1999) n. 10780; del 8/10/1999 (22/9/1999)
n. 11525; del 22/10/1999 (1/10/1999) n. 12112 ed infine, a sez.
Unite, con la sentenza del 8/2/2000 (19/1/2000) n. 2. In quest'ultima
le sez. Unite hanno ribadito, ulteriormente, la corretta interpretazione
dell'art. 171-ter attraverso un breve esame della evoluzione legislativa
in materia di diritto d'autore. Di estremo rilievo è il
punto in cui la stessa Corte, alla luce della evoluzione legislativa,
conferma la fondatezza dell'orientamento prevalente già
espresso da una cospicua giurisprudenza, che si riassume nei seguenti
punti: "a) il decreto legislativo 685/94 ha avuto una funzione
di armonizzazione del regime sanzionatorio che disciplina la materia;
b) il riferimento contenuto nell'art. 173-ter alla necessità
del contrassegno della SIAE "ai sensi della presente legge
e del regolamento" va inteso in relazione alla legge del
1941 ed al relativo regolamento (anche se gli estremi non vengono
indicati), proprio in considerazione dell'opera di riformulazione
e sistemazione organica delle disposizioni vigenti in precedenza;
c) la fattispecie penale ex art. 171-ter è sufficientemente
delineata, sicché non si pone il problema di una norma
in bianco, neppure parzialmente, da integrare con norme regolamentari
nuove; d) nessuna "abrogatio criminis" si è verificata
in quanto il sistema sanzionatorio preesistente è stato
conservato, anzi risulta rafforzato e chiarificato in forza dell'opera
di coordinamento ed integrazione compiuta (omissis)".
[5]
Il caso citato è quello affrontato dalla Corte di Cassazione,
sez. III pen., nella sentenza 8/9/1997 (04/07/1997) n. 8236 da
cui si può estrarre la seguente conclusione: " La
diffusione di sistemi di riproduzione di opere create per il circuito
televisivo e per quello cinematografico, a mezzo di videocassette,
ha imposto la necessità di proteggere - pure sotto il profilo
penale - i diritti d'autore anche in tali campi e, cosi, è
intervenuto il D. Lgs. 16/11/94, n. 685, che ha aggiunto alla
L. 22/4/41, n. 633, lo art. 171-ter (omissis). In tale maniera
si è rimasti nel campo delle riproduzione magnetiche, ampliato
alle opere visive, diverso da quello degli elaboratori elettronici
e dei loro prodotti, la cui duplicazione avviene sulla base di
programmi applicativi che siano stati inseriti nella memoria del
computer, vale a dire con procedimento di tipo elettronico, assolutamente
diverso da quello magnetico. Da ciò deriva che la applicazione,
alla riproduzione abusiva o duplicazione di tali programmi, della
disciplina dettata dalle norme prima richiamate, potrebbe avvenire
solo in via di interpretazione estensiva di tipo analogico che,
in materia penale, non è però consentita.".
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