Legge 23 dicembre 1993, n. 547
Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e
del codice di procedura penale in tema di criminalità
informatica
...Omissis...
Art. 1
1. All'art. 392 del codice penale, dopo il secondo comma è
aggiunto il seguente:
"Si ha, altresì, violenza sulle cose allorchè
un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato
in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento
di un sistema informatico o telematico".
Art. 2
1. L'art. 420 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 420. (Attentato a impianti di pubblica utilità).
- Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere
impianti di pubblica utilità, è punito, salvo
che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione
da uno a quattro anni.
La pena di cui al primo comma si applica anche a chi commette
un fatto diretto a danneggiare o distruggere sistemi informatici
o telematici di pubblica utilità, ovvero dati, informazioni
o programmi in essi contenuti o ad essi pertinenti.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell'impianto
o del sistema, dei dati, delle informazioni o dei programmi
ovvero l'interruzione anche parziale del funzionamento dell'impianto
o del sistema la pena è della reclusione da tre a otto
anni".
Art. 3
1. Dopo l'art. 491 del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 491-bis. (Documenti informatici). - Se alcuna
delle falsità previste dal presente capo riguarda un
documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni
del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici
e le scritture private. A tal fine per documento informatico
si intende qualunque supporto informatico contenente dati o
informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente
destinati ad elaborarli".
Art. 4
1. Dopo l'art. 615-bis del codice penale sono inseriti i seguenti:
"Art. 615-ter. (Accesso abusivo ad un sistema informatico
o telematico). - Chiunque abusivamente si introduce in un sistema
informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero
vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di
chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione
fino a tre anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o
da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri
o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio,
o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore
privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle
cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del
sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento,
ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni
o dei programmi in esso contenuti.
Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi
informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine
pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla
protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena
è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque
anni e da tre a otto anni.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile
a querela della persona offesa; negli altri casi si procede
d'ufficio.
Art. 615-quater. (Detenzione e diffusione abusiva di
codici di accesso a sistemi informatici o telematici). - Chiunque,
al fine di procurare a sè o ad altri un profitto o di
arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce,
diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri
mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico,
protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni
o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la
reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci
milioni.ù
La pena è della reclusione da uno a due anni e della
multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna
delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma
dell'art. 617-quater
Art. 615-quinquies. (Diffusione di programmi diretti
a danneggiare o interrompere un sistema informatico). - Chiunque
diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui
stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il
danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati
o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero
l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento,
è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa
sino a lire venti milioni".
Art. 5
1. Nell'art. 616 del codice penale, il quarto comma è
sostituito dal seguente:
"Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per
"corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica,
telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni
altra forma di comunicazione a distanza".
Art. 6
1. Dopo l'art. 617-ter del codice penale sono inseriti i seguenti:
"Art. 617-quater. (Intercettazione, impedimento
o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche).
- Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative
ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più
sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito
con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa
pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo
di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto
delle comunicazioni di cui al primo comma.
I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela
della persona offesa.
Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione
da uno a cinque anni se il fatto è commesso:
1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato
dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente
servizi pubblici o di pubblica necessità;
2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico
servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti
alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità
di operatore del sistema;
3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore
privato.
Art. 617-quinquies. (Installazione di apparecchiature
atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni
informatiche o telematiche). - Chiunque, fuori dai casi consentiti
dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare,
impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema
informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più
sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro
anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi
previsti dal quarto comma dell'art. 617-quater.
Art. 617-sexies. (Falsificazione, alterazione o soppressione
del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche).
- Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio
o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera
o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente
intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema
informatico o telematico o intecorrenti tra più sistemi,
è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne
facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi
previsti dal quarto comma dell'art. 617-quater".
Art. 7
1. Nell'art. 621 del codice penale, dopo il primo comma è
inserito il seguente:
"Agli effetti della disposizione di cui al primo comma
è considerato documento anche qualunque supporto informatico
contenente dati, informazioni o programmi".
Art. 8
1. L'art. 623-bis del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 623-bis. (Altre comunicazioni e conversazioni).
- Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative
alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche,
informatiche o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione
a distanza di suoni, immagini od altri dati".
Art. 9
1. Dopo l'art. 635 del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 635-bis. (Danneggiamento di sistemi informatici
e telematici). - Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto
o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui,
ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito,
salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la
reclusione da sei mesi a tre anni.
Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo
comma dell'art. 635, ovvero se il fatto è commesso con
abuso della qualità di operatore del sistema, la pena
è della reclusione da uno a quattro anni".
Art. 10
1. Dopo l'art. 640-bis del codice penale è inserito il
seguente:
"Art. 640-ter. (Frode informatica). - Chiunque,
alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico
o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità
su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico
o telematico o ad esso pertinenti, procura a sè o ad
altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire
centomila a due milioni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della
multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle
circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art.
640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità
di operatore del sistema.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa,
salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo
comma o un'altra circostanza aggravante".
Art. 11
1. Dopo l'art. 266 del codice di procedura penale è inserito
il seguente:
"Art. 266-bis. (Intercettazioni di comunicazioni
informatiche o telematiche). - 1. Nei procedimenti relativi
ai reati indicati nell'art. 266, nonchè a quelli commessi
mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche,
è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni
relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente
tra più sistemi".
Art. 12
1. L'art. 268 del codice di procedura penale è così
modificato:
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Quando si procede a intercettazione di comunicazioni
informatiche o telematiche, il pubblico ministero può
disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti
appartenenti a privati";
b) i commi 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
"6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato
avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5,
hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni
ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche
o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione
delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche
o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano manifestamente
irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle
registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione.
Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare
allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima.
7. Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni
ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute
nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire,
osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento
delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel
fascicolo per il dibattimento.
8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e
fare eseguire la trasposizione della registrazione su nastro
magnetico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni
informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia
su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della
stampa prevista dal comma 7".
Art. 13
1. Al comma 1 dell'art. 25-ter del decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356, dopo le parole: "e di altre forme di telecomunicazione"
sono inserite le seguenti: "ovvero del flusso di comunicazioni
relativo a sistemi informatici o telematici".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare.