Codice penale
CAPO III
Dei delitti contro la libertà individuale
SEZIONE V
Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti
Art. 616
Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza
1 Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza
chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine
di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza
chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte,
la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è
preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la
reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 (lire sessantamila)
a euro 516 (un milione) .
2 Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in
parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se
dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce
un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni.
3 Il delitto è punibile a querela della persona offesa
4 Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per corrispondenza
si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica
o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione
a distanza .
Art. 617
Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni
o conversazioni telegrafiche o telefoniche
1 Chiunque, fraudolentemente, prende cognizione
di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche,
tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe
o le impedisce è punito con la reclusione da sei mesi
a quattro anni
2 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la
stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi
mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto
delle comunicazioni o delle conversazioni indicate nella prima
parte di questo articolo.
3 I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia
si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da
uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di
un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio
nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero
da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio
con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla
funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la
professione di investigatore privato.
Art. 617-bis
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire
comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche
1 Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge,
installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti
al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni
telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito
con la reclusione da uno a quattro anni.
2 La pena è della reclusione da uno a cinque anni se
il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale
nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico
ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso
dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione
o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione
di investigatore privato .
Art. 617-ter
Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di
comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche
1 Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un
vantaggio o di recare ad altri un danno, forma falsamente, in
tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione
telegrafica o telefonica ovvero altera o sopprime, in tutto
o in parte, il contenuto di una comunicazione o di una conversazione
telegrafica o telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata,
è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne
faccia uso, con la reclusione da uno a quattro anni .
2 La pena è della reclusione da uno a cinque anni se
il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale
nell'esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico
ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso
dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione
o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione
di investigatore privato .
Art. 617-quater
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni
informatiche o telematiche
1 Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative
ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più
sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito
con la reclusione da sei mesi a quattro anni .
2 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la
stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi
mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto
delle comunicazioni di cui al primo comma.
3 I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a
querela della persona offesa .
4 Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione
da uno a cinque anni se il fatto è commesso:
1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato
dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente
servizi pubblici o di pubblica necessità;
2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico
servizio , con abuso dei poteri o con violazione dei doveri
inerenti alla funzione o al servizio , ovvero con abuso della
qualità di operatore del sistema;
3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore
privato.
Art. 617-quinquies
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire
od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
1 Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge,
installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere
comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico
ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito
con la reclusione da uno a quattro anni.
2 La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei
casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617quater.
Art. 617-sexies
Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di
comunicazioni informatiche o telematiche
1 Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un
vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente
ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto,
anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni
relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti
tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso
o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno
a quattro anni .
2 La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei
casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617quater.
Art. 618
Rivelazione del contenuto di corrispondenza
1 Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 616, essendo
venuto abusivamente a cognizione del contenuto di una corrispondenza
[616, 623bis] a lui non diretta, che doveva rimanere segreta,
senza giusta causa lo rivela, in tutto o in parte, è
punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino
a sei mesi o con la multa da euro 103 (lire duecentomila) a
euro 516 (un milione).
2 Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Art. 619
Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse
da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o
dei telefoni
1 L'addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni,
il quale, abusando di tale qualità, commette alcuno dei
fatti preveduti dalla prima parte dell'articolo 616, è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2 Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in
parte, il contenuto della corrispondenza , è punito,
qualora il fatto non costituisca un più grave reato,
con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da
euro 30 (lire sessantamila) a euro 516 (un milione) .
Art. 620
Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona
addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni
1 L'addetto al servizio delle poste, dei telegrafi
o dei telefoni, che, avendo notizia, in questa sua qualità,
del contenuto di una corrispondenza aperta, o di una comunicazione
telegrafica, o di una conversazione telefonica, lo rivela senza
giusta causa ad altri che non sia il destinatario, ovvero a
una persona diversa da quelle tra le quali la comunicazione
o la conversazione è interceduta, è punito con
la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 621
Rivelazione del contenuto di documenti segreti
1 Chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto,
che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti, pubblici
o privati, non costituenti corrispondenza [616], lo rivela,
senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto,
è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione
fino a tre anni o con la multa da euro 103 (lire duecentomila)
a euro 1.032 (due milioni) .
2 Agli effetti della disposizione di cui al primo comma è
considerato documento anche qualunque supporto informatico contenente
dati, informazioni o programmi .
3 Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Art. 622
Rivelazione di segreto professionale
1 Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o
ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto,
lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o
altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare
nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da
euro 30 (lire sessantamila) a euro 516 (un milione) .
2 La pena è aggravata se il fatto è commesso
da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla
redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori
o se è commesso da chi svolge la revisione contabile
della società.
3 Il delitto è punibile a querela della persona offesa
Art. 623
Rivelazione di segreti scientifici o industriali
1 Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o
ufficio, o della sua professione o arte, di notizie destinate
a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche,
o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio
o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a
due anni.
2 Il delitto è punibile a querela della persona offesa
.
Art. 623-bis
Altre comunicazioni e conversazioni
1 Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative
alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche,
informatiche o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione
a distanza di suoni, immagini od altri dati.