Codice penale
CAPO III
Dei delitti contro la libertà individuale
SEZIONE IV
Dei delitti contro la inviolabilità del domicilio
Art. 614
Violazione di domicilio
1 Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui,
o in altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di
essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il
diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente
o con l'inganno, è punito con la reclusione fino a tre
anni .
2 Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi
contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo,
ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.
3 Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
4 La pena è da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio,
se il fatto è commesso con violenza sulle cose , o alle
persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.
Art. 615
Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale
1 Il pubblico ufficiale , che, abusando dei poteri
inerenti alle sue funzioni , s'introduce o si trattiene nei
luoghi indicati nell'articolo precedente, è punito con
la reclusione da uno a cinque anni [Cost. 14].
2 Se l'abuso consiste nell'introdursi nei detti luoghi senza
l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge,
la pena è della reclusione fino a un anno.
Art. 615-bis
Interferenze illecite nella vita privata
1 Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o
sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti
alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo
614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro
anni .
2 Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca
più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi
mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini
ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.
3 I delitti sono punibili a querela della persona
offesa ; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della
reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso
da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio
, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti
alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente
la professione di investigatore privato .
Art. 615-ter
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
1 Chiunque abusivamente si introduce in un sistema
informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero
vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di
chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione
fino a tre anni.
2 La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o
da un incaricato di un pubblico servizio , con abuso dei poteri
o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio
, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore
privato , o con abuso della qualità di operatore del
sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle
cose o alle persone , ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del
sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento,
ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni
o dei programmi in esso contenuti.
3 Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino
sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi
all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità
o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la
pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque
anni e da tre a otto anni.
4 Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile
a querela della persona offesa ; negli altri casi si procede
d'ufficio.
Art. 615-quater
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi
informatici o telematici
1 Chiunque, al fine di procurare a sé o
ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente
si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici,
parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema
informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o
comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto
scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con
la multa sino a euro 5.164 (lire dieci milioni).
2 La pena è della reclusione da uno a due anni e della
multa da euro 5.164 (lire dieci milioni) a euro 10.329 (venti
milioni) se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri
1 e 2 del quarto comma dell'articolo 617quater.
Art. 615-quinquies
Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere
un sistema informatico
1 Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico
da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto
il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei
dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti,
ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del
suo funzionamento, è punito con la reclusione sino a
due anni e con la multa sino a euro 10.329 (lire venti milioni)
.
