Selezione normativa a cura di Leo Stilo

Codice penale
CAPO III
Dei delitti contro la libertà individuale


SEZIONE I
Dei delitti contro la personalità individuale


Art. 600-ter
Pornografia minorile

1 Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228. (Comma sostituito dall'art. 2, comma c. 1, lett. a), L. 6 febbraio 2006, n. 38)

2 Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

3 Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga, diffonde notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 51.645 (lire cento milioni).(Comma modificato dall'art. 2, comma c. 1, lett. b), L. 6 febbraio 2006, n. 38)

4 Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. (Comma sostituito dall'art. 2, comma c. 1, lett. c), L. 6 febbraio 2006, n. 38)

5 Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. (Comma aggiunto dall'art. 2, comma c. 1, lett. d), L. 6 febbraio 2006, n. 38)

Note:

L'articolo è stato aggiunto dall'art. 3, comma c. 1, L. 3 agosto 1998, n. 269.

 

Art. 600-quater
Detenzione di materiale pornografico


1 Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

2 La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.


Note:

L'articolo è stato aggiunto dall'art. 4, comma c. 1, L. 3 agosto 1998, n. 269 e, successivamente, sostituito dall'art. 3, comma c. 1, L. 6 febbraio 2006, n. 38.


Art. 600-quater.1
Pornografia virtuale

1 Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

2 Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Note:

L'articolo è stato inserito dall'art. 4, comma c. 1, L. 6 febbraio 2006, n. 38.