Codice penale
CAPO III
Dei delitti contro la libertà individuale
SEZIONE I
Dei delitti contro la personalità individuale
Art. 600-ter
Pornografia minorile
1 Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto,
realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico
ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni
pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici
anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228. (Comma sostituito
dall'art. 2, comma c. 1, lett. a), L. 6 febbraio 2006, n. 38)
2 Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale
pornografico di cui al primo comma.
3 Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al
secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica,
distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico
di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga, diffonde
notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento
sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con
la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582
(lire cinque milioni) a euro 51.645 (lire cento milioni).(Comma
modificato dall'art. 2, comma c. 1, lett. b), L. 6 febbraio
2006, n. 38)
4 Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo,
secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito,
il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito
con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549
a euro 5.164. (Comma sostituito dall'art. 2, comma c. 1, lett.
c), L. 6 febbraio 2006, n. 38)
5 Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è
aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale
sia di ingente quantità. (Comma aggiunto dall'art. 2,
comma c. 1, lett. d), L. 6 febbraio 2006, n. 38)
Note:
L'articolo è stato aggiunto dall'art. 3, comma c. 1,
L. 3 agosto 1998, n. 269.
Art. 600-quater
Detenzione di materiale pornografico
1 Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo
600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico
realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è
punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non
inferiore a euro 1.549.
2 La pena è aumentata in misura non eccedente i due
terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.
Note:
L'articolo è stato aggiunto dall'art. 4, comma c. 1,
L. 3 agosto 1998, n. 269 e, successivamente, sostituito dall'art.
3, comma c. 1, L. 6 febbraio 2006, n. 38.
Art. 600-quater.1
Pornografia virtuale
1 Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter
e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico
rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini
di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è
diminuita di un terzo.
2 Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con
tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in
parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione
fa apparire come vere situazioni non reali.
Note:
L'articolo è stato inserito dall'art. 4, comma c. 1,
L. 6 febbraio 2006, n. 38.