Codice penale
CAPO III
Dei delitti contro la libertà individuale
SEZIONE I
Dei delitti contro la personalità individuale
Art. 600-quinquies
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento
della prostituzione minorile
1. Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.