Codice penale
CAPO III
Dei delitti contro la libertà individuale
SEZIONE I
Dei delitti contro la personalità individuale
Art. 600-quater
Detenzione di materiale pornografico
1. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.
2. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.