Selezione normativa a cura di Leo Stilo

Codice penale
CAPO III
Dei delitti contro la libertà individuale


SEZIONE I
Dei delitti contro la personalità individuale

Art. 600-quater bis

Pornografia virtuale

1. Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

2. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.