Selezione di testi giurisprudenziali a cura di
Leo Stilo
Cass. pen., sez. III, sentenze 3 marzo 2005 (2
febbraio 2004), n. 8296. Pres. Savignano; Rel. Franco.
Massima 1
Per quanto concerne il reato di cui all'art. 600 ter, terzo
comma, cod. pen. il luogo in cui esso si è consumato coincide
con il luogo nel quale è avvenuto l'invio, da parte dell'indagato,
delle foto pedopornografiche al gruppo creato nell'ambito di un
sito o al gestore di esso, ossia nel luogo in cui l'indagato ha
digitato il comando di invio delle foto per via internet, e cioè
nella sua casa di abitazione nella quale era posto il computer
con il quale l'invio è stato effettuato.
É questo infatti il momento nel quale il materiale
fotografico è stato immesso in rete per raggiungere i potenziali
destinatari ed in cui quindi il reato si è consumato.
Massima 2
In tema di associazione per delinquere finalizzata allo
scambio di materiale pedopornografico, vi è la sussistenza:
1. dell'elemento oggettivo quando è stata creata
una comunità virtuale, regolata dalle disposizioni dettate
dal promotore e gestore e quindi dotata di una stabile organizzazione,
diretta allo scambio ed alla divulgazione tra tutti i possibili
attuali e futuri aderenti di foto pedopornografiche;
2. dell'elemento soggettivo quando tutti gli aderenti sono
stati edotti dello scopo e delle finalità del gruppo di
scambio, e la partecipazione al gruppo è ammessa solo dopo
l'esplicita accettazione di tali scopo e finalità nonché
dell'impegno di inviare con una certa frequenza foto pedopornografiche
(nel caso di specie la permanenza nel gruppo era condizionata
dall'invio effettivo di dette foto, e che del resto la fitta rete
di regole imposte non consentiva una visita occasionale, per mera
curiosità, ma richiedeva la consapevolezza piena del contenuto
e dello scopo del gruppo e l'accettazione delle finalità
perseguite dalla comunità di cui si entrava a far parte).
Massima 3
In tema di associazione per delinquere finalizzata allo scambio
di materiale pedopornografico, il fatto che lo scambio di foto
avvenga mediante l'invio delle stesse al gestore di un gruppo
non esclude che la finalità in concreto perseguita sia
quella della divulgazione delle foto a tutti i potenziali ed indeterminati
aderenti al gruppo stesso, presenti e futuri, e pertanto non esclude
di per sé la possibilità di sussistenza del dolo
del delitto di associazione.
TESTO DELLA SENTENZA
...Omissis...
Svolgimento del processo. Con ordinanza del
21 giugno 2004 il giudice per le indagini preliminari del tribunale
di Siracusa dispose la misura della custodia cautelare in carcere
nei confronti di O. R., in relazione ai reati di cui all'art.
416 e 600 ter, terzo comma, cod. pen. per avere partecipato ad
una associazione a delinquere diretta alla commissione di reati
di distribuzione e divulgazione per via telematica di foto pedopornografiche.
L'indagato propone ricorso per cassazione deducendo:
a) difetto di competenza territoriale della autorità
procedente. Lamenta che erroneamente l'ordinanza impugnata ha
ritenuto la competenza territoriale della procura della Repubblica
di Siracusa per il motivo che essa aveva effettuato per prima
la iscrizione della notizia di reato e che l'associazione operava
su tutto il territorio nazionale. Difatti, la competenza andava
individuata con riguardo al luogo di consumazione del reato, luogo
che, per il delitto di cui all'art. 600 ter, terzo comma, cod.
pen. coincideva con quello di residenza dell'indagato, ossia con
il luogo dal quale erano state inviate per via telematica le foto
pedopornografiche. Per il delitto di associazione a delinquere,
se sussistente, invece il luogo di consumazione andava individuato
in quello in cui la consumazione aveva avuto inizio, ossia nel
quale era stata costituita la comunità virtuale, e cioè
presso l'abitazione del creatore e promotore della stessa, che
corrispondeva peraltro anche al luogo nel quale era avvenuto il
primo scambio di materiale attraverso il quale la associazione
aveva preso forma effettiva.
b) violazione e falsa applicazione dell'art. 416
cod. pen. Osserva che nella specie manca in ogni caso l'elemento
soggettivo del reato di associazione per delinquere perché
la attività dell'indagato di invio di materiale è
circoscritta a solo due ipotesi, peraltro ravvicinate nel tempo
e limitate ad un contatto con il solo promotore del gruppo. Manca
perciò la prova della esistenza di un permanente vincolo
associativo e della coscienza e volontà di compiere un
atto di associazione. Del resto, nonostante le regole del gruppo
poste dal suo fondatore e gestore, il visitatore interagiva esclusivamente
con quest'ultimo e non aveva possibilità di interagire
con altri visitatori.
c) violazione ed erronea applicazione dell'art.
600 ter cod. pen. Osserva che le foto da lui inviate al gruppo
in questione erano state scaricate con un programma di scambio
di documenti (WinMx), sicché erano già ampiamente
divulgate e, quindi, mancava sia l'elemento della propalazione
sia la volontà di divulgare materiale pedopornografico.
D'altra parte le foto erano state inviate al solo gestore, il
quale soltanto aveva il potere di divulgarle ad altri. In ogni
caso anche l'invio da parte del gestore avveniva solo nei confronti
del ristretto numero degli iscritti al gruppo e non nei confronti
di una pluralità indeterminata di destinatari, sicché
semmai sussisterebbe il reato di cessione e non quello di divulgazione.
d) mancanza di presupposti per l'emissione di misura
cautelare. Osserva che la motivazione con cui è stata ritenuta
la sussistenza delle esigenze cautelari è illogica e priva
di fondamento perché, non avendo più egli in casa
né utenza telefonica né modem né computer,
non avrebbe potuto reiterare il reato e perché è
del tutto irrilevante la conoscenza delle modalità attraverso
le quali si può creare un gruppo di scambio di foto pedopornografiche.
Inoltre, il tribunale del riesame non ha preso in considerazione
gli elementi specifici e concreti relativi al singolo indagato,
che nei confronti del ricorrente potevano anche far ritenere che
sarebbe stata concessa la sospensione condizionale della pena.
Motivi della decisione. Ritiene il Collegio
che il primo motivo sia infondato. Va preliminarmente osservato
che il tribunale del riesame aveva l'obbligo di esaminare la eccezione
di incompetenza territoriale perché, secondo la giurisprudenza
di questa Suprema Corte, che si condivide, "rientra nelle
attribuzioni del tribunale del riesame verificare anche la competenza
territoriale del g.i.p. che ha emesso il provvedimento applicativo
della misura cautelare, giacché la legittimità di
detto provvedimento implica anche il rispetto delle norme sulla
competenza. Nel caso in cui queste ultime norme risultino violate,
il tribunale, dichiarata l'incompetenza, deve trasmettere gli
atti al giudice competente ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen."
(Sez. III, 7 settembre 1999, De Luca, m. 214.519).
Venendo al caso di specie, per quanto concerne il
reato di cui all'art. 600 ter, terzo comma, cod. pen. il luogo
in cui esso si è consumato coincide con il luogo nel quale
è avvenuto l'invio, da parte dell'indagato, delle foto
pedopornografiche al gruppo creato nell'ambito del sito della
soc. M. o al gestore di esso, ossia nel luogo in cui l'indagato
ha digitato il comando di invio delle foto per via internet, e
cioè nella sua casa di abitazione nella quale era posto
il computer con il quale l'invio è stato effettuato. É
questo infatti il momento nel quale il materiale fotografico è
stato immesso in rete per raggiungere i potenziali destinatari
ed in cui quindi il reato si è consumato.
Nella specie, tuttavia, non può escludersi,
almeno allo stato, la sussistenza anche del reato connesso di
associazione per delinquere, da considerarsi reato più
grave con riferimento alla ipotesi di organizzazione della associazione
contestata al C., sicché è con riferimento a questo
reato che deve individuarsi la competenza territoriale. A questo
proposito l'ordinanza impugnata ha applicato il criterio dell'ufficio
giudiziario che ha effettuato per primo la iscrizione della notizia
di reato in quanto l'associazione operava su tutto il territorio
nazionale.
La decisione non può, allo stato, essere
censurata, ma la motivazione deve essere corretta nel senso che
segue.
Infatti, "la competenza territoriale in ordine
al reato di associazione per delinquere si radica nel luogo in
cui ha avuto inizio la consumazione, ai sensi dell'art. 8, comma
3 del cod. proc. pen., per tale dovendosi intendere il luogo di
costituzione del sodalizio criminoso a prescindere dalla localizzazione
dei reati fine eventualmente realizzati" (Sez. I, 24 aprile
2001, D'Urso, m. 219.220), mentre nel caso in cui tale luogo non
sia "determinabile in base agli atti processuali, è
necessario fare riferimento ai criteri suppletivi di cui all'art.
9 cod. proc. pen. (Nella specie, in relazione ad un'associazione
criminale operante in Italia, Svizzera e Montenegro, avente lo
scopo di introdurre in Italia tabacchi lavorati esteri di contrabbando
per mezzo di motoscafi che effettuavano sbarchi su tutto il litorale
pugliese, nell'impossibilità di individuare il luogo indicato
dall'art. 8, comma terzo, c.p.p. e quelli di cui all'art 9, nn.
1 e 2, dello stesso codice, si è ritenuto corretta l'attribuzione
di competenza all'autorità giudiziaria di Bari, operata
dai giudici di merito, rispetto a quella di Brindisi, essendo
stata iscritta la notizia di reato per la prima volta nel registro
di cui all'art. 335 c.p.p. presso la Procura della Repubblica
di Bari)" (Sez. VI, 16 maggio 2000, Lorizzo, in. 217.561).
Alla luce del detto art. 9, invero, "ove non siano comunque
percepibili neppure elementi presuntivi che valgano a radicare
la competenza territoriale nel luogo in cui il sodalizio criminoso
si manifesti per la prima volta all'esterno, possono utilizzarsi
criteri desumibili dai reati fine, con particolare riferimento
a quello della consumazione dell'ultimo reato fine, specialmente
nel caso in cui detti reati siano stati tutti commessi nello stesso
luogo e siano tutti dello stesso tipo" (Sez. VI, 4 ottobre
1999, Piersanti, m. 214.944).
In altri termini, secondo la giurisprudenza di questa
Suprema Corte, "la competenza territoriale a conoscere di
un reato associativo si radica nel luogo in cui la struttura criminosa
destinata ad agire nel tempo diventa concretamente operante, a
nulla rilevando il luogo di consumazione dei singoli reati oggetto
del "pactum sceleris"" (Sez. II, 25 febbraio 1999,
Cohan, m. 212.974; Sez. I, 10 dicembre 1997, Rasovic, m. 209.608;
Sez. I, 25 novembre 1996, Chierchia, m. 206.261; Sez. I, 26 ottobre
1994, Arrighetti, m. 199.964), mentre "in difetto di elementi
storicamente certi in ordine alla genesi del vincolo associativo,
soccorrono criteri presuntivi, che valgono a radicare la competenza
territoriale nel luogo in cui il sodalizio criminoso si manifesti
per la prima volta all'esterno, ovvero in cui si concretino i
primi segni della sua operatività, ragionevolmente utilizzabili
come elementi sintomatici della genesi dell'associazione nello
spazio" (Sez. I, 18 dicembre 1995, Dilandro, m. 203.609).
E difatti, "la costituzione di un'associazione
per delinquere non si verifica nel momento in cui interviene l'accordo
fra i compartecipi, ma in quello della costituzione di un'organizzazione
permanente, frutto del concerto, anch'esso a carattere permanente,
di intenti e di azione fra gli associati. Solo in tale momento
infatti - divenendo operante la struttura permanente e presentandosi
quel pericolo della commissione dell'attività indicata
dalla legge, che giustifica le singole incriminazioni - si realizza
quel minimum di mantenimento della situazione antigiuridica necessaria
alla sussistenza dei delitti di costituzione di associazione per
delinquere, che segna il momento di perfezione e nel contempo
di inizio della consumazione di essi, rilevante ai fini della
determinazione della competenza per territorio, il quale deve
necessariamente identificarsi con quello del luogo in cui deve
essere commesso il primo dei delitti programmati" (Sez. VI,
19 giugno 1987, Achille, m. 176.812).
Quindi, solo se "difetta la prova relativa
al luogo e al momento della costituzione della associazione, soccorre
allora il criterio sussidiario e presuntivo del luogo del primo
reato commesso o, comunque, del primo atto diretto a commettere
i delitti programmati. Ove non sia possibile ancora determinare
la competenza per territorio secondo le regole innanzi descritte,
è decisivo allora il luogo ove fu eseguito l'arresto, emesso
un mandato o decreto di citazione ovvero il luogo in cui fu compiuto
il primo atto del procedimento" (Sez. I, 7 febbraio 1991,
Mulas, m. 186.709).
E si è anche ritenuto che "tuttavia,
qualora ci si trovi in presenza di un'organizzazione criminale
composta di vari gruppi operanti su di un vasto territorio, nazionale
ed estero, i cui raccordi per il conseguimento dei fini dell'associazione
prescindono dal territorio, né sono collegati allo stesso
per la realizzazione dei suddetti fini, la competenza per territorio
a conoscere del reato associativo non può essere individuata
sulla base di elementi i quali, pur essendo rilevanti ai fini
probatori per l'accertamento della responsabilità degli
imputati, non sono particolarmente significativi ai fini della
determinazione della competenza territoriale, essendo in contrasto
con altri elementi ben più significativi i quali lasciano
desumere che il luogo di programmazione e di ideazione dell'attività
riferibile all'associazione non possa essere individuato con certezza
(Fattispecie relativa a una grossa organizzazione, operante a
livello internazionale nel traffico delle armi e di sostanze stupefacenti,
i cui capi si incontravano, di volta in volta, in Spagna, in Italia,
in Svizzera e in Marocco per mettere a punto le strategie criminali,
senza che potesse dirsi prevalente l'una o l'altra località
come luogo centrale delle attività di associazione. In
relazione a tale fattispecie, la S. C., ha ritenuto che occorresse
far riferimento alla regola suppletiva dettata dall'art. 9, comma
primo, cod. proc. pen.)" (Sez. I, 25 novembre 1996, Chierchia,
m. 206.261).
Ritiene nella specie il Collegio che, al di là
della stringata motivazione, il tribunale del riesame abbia in
realtà voluto affermare proprio questo, e cioè che
- allo stato degli atti - non era ancora possibile, in questa
fase cautelare, individuare con certezza il luogo in cui si era
costituita, con una organizzazione di carattere permanente, la
associazione per delinquere (non potendosi senz'altro identificare
tale luogo con quello in cui il C. aveva inviato in rete il programma
- regolamento del gruppo di scambio di foto pedopornografiche)
o il luogo di programmazione e di ideazione dell'attività
riferibile all'associazione o il luogo del primo reato commesso
o del primo atto diretto a commettere i reati programmati, e che
di conseguenza andava applicato il criterio sussidiario di cui
al terzo comma dell'art. 9 cod. proc. pen.. D'altra parte, effettivamente
al momento non emerge con certezza dagli atti quale sia stato
il luogo di costituzione della associazione o quello del primo
atto diretto a compiere i reati programmati o del primo reato
commesso e neppure quello di consumazione dell'ultimo reato fine.
Ritiene pertanto il Collegio che, allo stato, non possa accogliersi
il motivo relativo alla incompetenza territoriale della autorità
giudiziaria di Siracusa, fermo restando che, non appena le indagini
faranno acquisire elementi tali da far individuare con certezza
un diverso luogo di costituzione della associazione a delinquere
o un diverso criterio applicabile in via suppletiva per determinare
la competenza territoriale, la detta autorità avrà
l'obbligo di dichiararsi incompetente e di trasmettere gli atti
al giudice competente ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen.
Il secondo motivo è infondato. Il tribunale
del riesame ha infatti ritenuto, con una congrua, specifica ed
adeguata motivazione, che vi fossero sufficienti indizi sulla
sussistenza sia dello elemento oggettivo sia di quello soggettivo
del delitto di associazione per delinquere osservando, quanto
all'elemento oggettivo, che era stata creata una comunità
virtuale, regolata dalle disposizioni dettate dal promotore e
gestore C. e quindi dotata di una stabile organizzazione, diretta
allo scambio ed alla divulgazione tra tutti i possibili attuali
e futuri aderenti di foto pedopornografiche di bambini di età
inferiore ai dodici anni e, quanto allo elemento soggettivo, che
tutti gli aderenti erano stati resi edotti dello scopo e delle
finalità del gruppo di scambio, che la partecipazione al
gruppo era ammessa solo dopo l'esplicita accettazione di tali
scopo e finalità nonché dell'impegno di inviare
con una certa frequenza foto pedopornografiche, che la permanenza
nel gruppo era condizionata dall'invio effettivo di dette foto,
e che del resto la fitta rete di regole imposte non consentiva
una visita occasionale, per mera curiosità, ma richiedeva
la consapevolezza piena del contenuto e dello scopo del gruppo
e l'accettazione delle finalità perseguite dalla comunità
di cui si entrava a far parte. Il tribunale del riesame ha poi
anche messo in rilievo che era stato accertato che tutti gli aderenti
al gruppo avevano effettivamente compiuto più operazioni
di scambio di materiale pedopornografico e non si erano mai limitati
ad una singola sporadica visita, e che in particolare l'attuale
ricorrente era sicuramente entrato a far parte del gruppo del
tutto consapevolmente avendo inteso parteciparvi mediante l'invio
anche da parte sua di foto pedopornografiche da divulgare agli
altri aderenti. Il fatto, quindi, che lo scambio di foto fosse
tecnicamente avvenuto mediante l'invio delle stesse al gestore
del gruppo non esclude che la finalità in concreto perseguita
fosse quella della divulgazione delle foto a tutti i potenziali
ed indeterminati aderenti al gruppo stesso, presenti e futuri,
e pertanto non esclude di per sé la possibilità
di sussistenza del dolo del delitto di associazione, così
come il fatto che l'O. avesse inviato il materiale pedopornografico
solo in due occasioni non è di per sé sufficiente
ad escludere - allo stato ed in questa fase cautelare - la presenza
di sufficienti indizi sulla sussistenza dello elemento soggettivo
del delitto associativo.
É infondato anche il terzo motivo. Invero,
la circostanza che il ricorrente avesse acquisito in rete le foto
in questione attraverso un programma c.d. "P2P" di scambio
di documenti (WinMx) non esclude che la successiva diffusione
di tali foto ad altri soggetti costituisca a sua volta propalazione
e divulgazione di foto pedopornografiche e sia quindi configurabile
il reato di cui all'art. 600 ter, terzo comma, cod. pen., e non
solo quelli di detenzione o di cessione di foto pedopornografiche,
così come il fatto che poi le foto fossero tecnicamente
inviate al solo C. che poi però le avrebbe dovute mettere
a disposizione di tutti i potenziali aderenti al gruppo non implica
necessariamente che sia configurabile il solo delitto di cessione
di dette foto e non invece quello ipotizzato di divulgazione delle
stesse. D'altra parte, la giurisprudenza di questa Suprema Corte
ha escluso la sussistenza del reato in esame solo quando l'invio
delle foto pedopornografiche viene fatto ad una o poche persone
ben determinate e singolarmente considerate, mentre nella specie
il tribunale del riesame, con un apprezzamento di fatto adeguatamente
e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede,
ha accertato che le foto erano divulgate a tutti i possibili aderenti
al gruppo, sia presenti sia futuri, e quindi ad una serie non
definita e non determinata di soggetti, sicché esattamente
è stato ritenuto configurabile il reato in questione.
Ritiene il Collegio che sia altresì infondato
il quarto motivo, anche se effettivamente appare poco congrua,
e va quindi corretta e precisata l'affermazione della ordinanza
impugnata secondo cui il concreto pericolo di reiterazione di
reati della stessa specie deriverebbe dal fatto che l'indagato
era ormai "ben edotto circa le modalità con cui può
attivarsi un sito pedopornografico", circostanza questa irrilevante
ai fini delle esigenze cautelari sia perché nella specie
non è mai stato ipotizzato che fosse stato creato dagli
indagati un qualche "sito" pedopornografico, sia perché
le modalità di creazione di un gruppo (normalmente lecito)
per lo scambio di discussioni o di materiali di un certo tipo
sono immediatamente note a chiunque voglia accedere ad uno qualsiasi
di tali gruppi, come quello nella specie aperto dal C. nello spazio
messo a disposizione di qualsiasi utente da parte della soc. M.,
sia perché al ricorrente non è stata contestata
la ipotesi della attivazione e della creazione del gruppo incriminato.
Deve tuttavia ritenersi che la motivazione della ordinanza impugnata
in ordine alla sussistenza di concrete esigenze cautelari sia
ugualmente congrua ed adeguata, perché il tribunale del
riesame ha in realtà messo in evidenza che, in considerazione
delle particolari modalità con le quali avveniva lo scambio
di foto pedopornografiche e della circostanza che la associazione
operava in concreto nelle abitazioni dei correi, il semplice fatto
che l'indagato avesse disdetto l'utenza telefonica e si fosse
disfatto del computer non impediva in modo assoluto ogni possibile
reiterazione di delitti della stessa specie, essendo del resto
evidente la facilità con cui si sarebbe potuto effettuare
un nuovo collegamento ad internet, eventualmente anche mediante
un semplice telefono cellulare. Tale circostanza, unitamente alle
modalità di divulgazione delle foto pedopornografiche attraverso
la adesione ad una associazione appositamente costituita per tale
finalità, valeva del resto a dimostrare anche la sussistenza
di un concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa
specie.
A parere del Collegio è anche congrua ed
adeguata la motivazione con la quale il tribunale del riesame
ha escluso che - allo stato - potesse ragionevolmente prevedersi
che sarebbe stata concessa la sospensione condizionale della pena,
e ciò in considerazione della estrema gravità dei
reati ipotizzati, salvo ovviamente una diversa valutazione sul
punto qualora fossero acquisiti nuovi elementi relativi alla personalità
dei singoli compartecipi.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta
il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.