Selezione di testi giurisprudenziali a cura di
Leo Stilo
Corte di Cassazione pen., sez. II, 14 febbraio
2005 (17 dicembre 2004), n. 5688 - Pres. Morgigni - Rel. Carmenini
Massima 1
Integra il reato di detenzione e diffusione abusiva di codici
di accesso a servizi informatici o telematici (art. 615 quater
cod. pen.) la condotta di colui che si procuri abusivamente il
numero seriale di un apparecchio telefonico cellulare appartenente
ad altro soggetto, poiché attraverso la corrispondente
modifica del codice di un ulteriore apparecchio (cd. clonazione)
è possibile realizzare una illecita connessione alla rete
di telefonia mobile, che costituisce un sistema telematico protetto,
anche con riferimento alle banche concernenti i dati esteriori
delle comunicazioni, gestite mediante tecnologie informatiche.
Massima 2
L'acquisto consapevole a fini di profitto di un telefono cellulare
predisposto per l'accesso alla rete di telefonia mediante i codici
di altro utente ("clonato") integra il delitto di ricettazione
(art. 648 cod. pen.), di cui costituisce reato presupposto quello
ex art. 615 quater cod. pen. (v. CASS. SEZ. 2 ANNO/NUMERO 2003/36288
RV 226699).
TESTO DELLA SENTENZA
...Omissis...
Osserva
L'avv. G. P. ha proposto, in favore degli imputati
indicati in epigrafe (M. M., T. D., D. B., N. I., S. M., S. O.),
ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello
di Genova del 12.12.2000, la quale, in parziale riforma di quella
resa in primo grado dal Pretore di Genova il 26/06/1995, dichiarava
non doversi procedere nei confronti dei prevenuti in ordine all'addebito
ex art. 195 D.P.R. 156/1973, nonché, concesse a tutti le
attenuanti generiche, prevalenti sulle aggravanti, in ordine al
reato di truffa, essendo i reati estinti per prescrizione; rideterminava,
quindi, la pena come in atti, per il reato di cui all'art. 648
c.p.
Egli deduce due motivi:
1) violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b), c.p.p.,
in relazione all'art. 648 c.p., nonché agli artt. 23 e
25 DPR n. 156/73. Si sostiene che mancherebbe l'indefettibile
presupposto della ricettazione, consistente nell'accertamento
della provenienza delittuosa del bene "ricettato"; che
nel caso di specie, trattandosi di "clonazione" di telefoni
cellulari, si dovrebbe tenere conto del fatto che il settore delle
telecomunicazioni è stato investito, di recente, da interventi
normativi innovativi che ne hanno determinato una radicale trasformazione;
che la T. è attualmente costituita nella forma di S.p.A.
a partecipazione statale e non più di ente pubblico; che,
quand'anche si volessero astrattamente ritenere configurabili
i delitti di cui agli artt. 23 e 25 D.P.R. 156/1973 in qualità
di potenziali delitti presupposti della ricettazione, mancherebbe,
comunque, l'elemento costitutivo dell'evento dannoso, in quanto
nessun danno potrebbe ravvisarsi nella sola duplicazione di un'utenza
telefonica, bensì, eventualmente soltanto col successivo
utilizzo della linea;
2) sussistenza di un errore materiale, da correggere
ex art. 130 c.p.p., per essere stato sbagliato il calcolo della
diminuzione di pena applicata dalla Corte nella misura di un terzo
in virtù della concessione delle attenuanti generiche laddove
(assumendo come pena base per il delitto di cui all'art. 648 il
minimo edittale di anni due di reclusione e lire 1.000.000 di
multa ed applicando la riduzione nella misura di un terzo in virtù
della concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p.,
la Corte perviene ad una pena finale - errata - di anni 1 mesi
6 di reclusione e lire 700.000 di multa).
Il ricorso è fondato limitatamente al secondo
motivo, come si dirà tra breve.
Quanto al primo motivo si deve innanzi tutto osservare
che il giudice di merito ha insindacabilmente accertato in fatto
che è stata raggiunta la prova certa ed inequivoca che
gli imputati hanno ricevuto ed utilizzato telefoni cellulari oggetto
di "clonazione" ossia di riproduzione (c.d. "clone")
della identica copia di un determinato prodotto. Nel caso di specie
si tratta quindi della riproduzione in un secondo telefono cellulare
delle stesse caratteristiche tecniche digitali dell'originale,
dotato dello stesso codice di accesso (cioè dello stesso
numero seriale e telefonico).
Al riguardo il Collegio ritiene di dover confermare
la giurisprudenza della Sezione, secondo cui integra il reato
di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a servizi
informatici o telematici (art. 615 quater cod. pen.) la condotta
di colui che si procuri abusivamente il numero seriale di un apparecchio
telefonico cellulare appartenente ad altro soggetto, poiché
attraverso la corrispondente modifica del codice di un ulteriore
apparecchio (cd. clonazione) è possibile realizzare una
illecita connessione alla rete di telefonia mobile, che costituisce
un sistema telematico protetto, anche con riferimento alle banche
concernenti i dati esteriori delle comunicazioni, gestite mediante
tecnologie informatiche. Ne consegue che l'acquisto consapevole
a fini di profitto di un telefono cellulare predisposto per l'accesso
alla rete di telefonia mediante i codici di altro utente ("clonato")
integra il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.), di cui
costituisce reato presupposto quello ex art. 615 quater cod. pen.
(v. CASS. SEZ. 2 ANNO/NUMERO 2003/36288 RV 226699).
Si deve pertanto confermare la sussistenza del delitto
d i ricettazione, anche se è diversa la qualificazione
giuridica del delitto presupposto, il che non comporta nessuna
immutazione del fatto contestato.
Quanto al secondo motivo, in effetti, la Corte di
merito è incorsa in un errore materiale in quanto ha applicato
il minimo edittale ed ha espressamente affermato di applicare
la riduzione di un terzo "ex art. 62 bis"; consegue
che due anni di reclusione e lire 1.000.000 di multa, ridotti
di un terzo e convertite le lire in euro, conducono alla pena
finale - per ciascuno dei ricorrenti - di un anno e quattro mesi
di reclusione e 343 euro di multa; in tali limitati sensi va annullata
la sentenza impugnata, senza rinvio, potendo procedere questa
Corte direttamente alla determinazione corretta della pena, come
da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente
al capo relativo alla pena, che ridetermina in un anno e mesi
quattro di reclusione ed euro 343 di multa. Rigetta nel resto
il ricorso.