Selezione di testi giurisprudenziali a cura di Leo Stilo

Cass. pen., sez. III, sentenza 16 febbraio 2005 (21 gennaio 2005), n. 5774. Pres. Postiglione; Rel. Vangelista.

Massima 1
Tramite il delitto di pornografia minorile di cui al primo comma dell'art. 600 ter, c.p. l'ordinamento appresta una tutela penale anticipata della libertà sessuale del minore, reprimendo quei comportamenti prodromici, che ne mettono a repentaglio il libero sviluppo personale con la mercificazione del suo corpo e l'immissione nel circuito perverso della pedofilia. Tale ipotesi criminosa ha natura di reato di pericolo concreto: la condotta di chi impieghi uno o più minori per produrre spettacoli o materiali pornografici è punibile, salvo l'ipotizzabilità di altri reati, quando abbia una consistenza tale da implicare concreto pericolo di diffusione del materiale prodotto

TESTO DELLA SENTENZA

...Omissis...

Svolgimento del processo. M. S. ricorre, per ministero dei difensori, avverso la sentenza in data 25.06.04, con cui la Corte di Appello di Catania, in riforma della decisione del locale Tribunale emessa il 19.09.03, rideterminava in anni quattro e mesi dieci di reclusione la pena inflittagli dal primo giudice per i reati di pornografia minorile aggravato in atti sessuali con minorenne aggravato. Il M. era stato ritenuto responsabile per aver sfruttato la minore L. V. di anni quattro, al fine di produrre materiale pornografico, consistente in riprese fotografiche ravvicinate delle parti intime, da diffondere e distribuire sul circuito pedopornografico clandestino mediante utilizzo della rete telematica; inoltre, per aver compiuto, con la stessa minore, atti sessuali, consistiti nel toccarle ripetutamente le parti intime.

Il ricorrente deduce che la condotta ascrittagli non integrerebbe gli estremi del reato ipotizzato dall'art. 600 - ter, c.p., in quanto la nozione di sfruttamento dovrebbe essere caratterizzata, contrariamente alla fattispecie, dalla sussistenza di uno specifico fine di lucro: non sarebbe, infatti, provato che le fotografie della minore sarebbero state immesse nel circuito di rete per ottenere un guadagno; lamenta, inoltre, la mancata concessione dell'attenuante speciale prevista dallo art. 609 - quater, c.p. per i casi di minore gravità, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che il precedente penale a suo carico, lontano nel tempo, non sarebbe ostativo alla concessione e che il riconoscimento della propria condotta criminosa paleserebbe un evidente pentimento "post delictum" per una condotta, appunto, che sarebbe conseguenza della patologia psichica da cui era affetto.

Si duole, infine, che la concessa attenuante di cui all'art. 62, n° 6, c.p. non sia stata dichiarata prevalente nelle ritenute aggravanti e sulla recidiva contestata.

Motivi della decisione. Il ricorso è infondato e, come tale, deve essere respinto: infatti, entrambi i giudici di merito, ritenuto che la fattispecie configurasse l'ipotesi delittuosa contestata ex art. 600 - ter, 1° comma, c.p., hanno emesso due decisioni, sul punto, logicamente e correttamente motivate, aventi i medesimi contenuti di giudizio, sicché la struttura motivazionale della sentenza impugnata si salda con quella di primo grado, per formare un unico complesso argomentativo.

I giudici di merito, invero, hanno opportunamente accertato che la condotta ascritta al prevenuto rappresentava un concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico prodotto: al riguardo, infatti, va osservato, conformemente alla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, richiamata anche dal provvedimento impugnato, che, poiché il delitto di pornografia minorile di cui al primo comma dell'art. 600 - ter, c.p. - mediante il quale l'ordinamento appresta una tutela penale anticipata della libertà sessuale del minore, reprimendo quei comportamenti prodromici, che ne mettono a repentaglio il libero sviluppo personale con la mercificazione del suo corpo e l'immissione nel circuito perverso della pedofilia - ha natura di reato di pericolo concreto, la condotta di chi impieghi uno o più minori per produrre spettacoli o materiali pornografici è punibile, salvo l'ipotizzabilità di altri reati, quando abbia una consistenza tale da implicare concreto pericolo di diffusione del materiale prodotto (Cass. SS. UU. n° 13/2000).

In proposito, il giudice ha opportunamente, con motivazione logica ed esauriente, accertato, nel caso concreto, la configurabilità del predetto pericolo, considerato: l'imponente apparato informatico nella disponibilità del M.; la circostanza, riferita dalla madre della minore, che il predetto fosse solito comunicare in "chat", fatto da ricollegare all'ingente materiale pedopornografico in possesso del prevenuto; l'avere egli coperto il volto della bambina; i tentativi di nascondere le tracce del reato, con l'inserimento di un virus nella cartella riproducente le fotografie della minore; l'utilizzo di una macchina digitale e lo scaricamento delle foto nello "hard disk", subito dopo che la madre, con la piccola, era andata via, ritenuto logicamente che una tale condotta non avrebbe avuto senso se il M. non avesse voluto fare un uso diffusivo delle immagini. Alla stregua degli enunciati principi, pertanto, si può affermare che la condotta di sfruttamento, sanzionata dall'art. 600 - ter. C.p., non deve avere necessariamente caratteristiche di utilità economica per l'agente, come il ricorrente pretenderebbe, in quanto dal sistema della L. 269/1998 è dato chiaramente dedurre come le condotte incriminatrici, da esse sanzionate, sono state ritenute penalmente rilevanti per l'inusitata violenza che le caratterizza e per la violazione di fondamentali principi in materia di libertà sessuale e tutela dei minori, senza che "il profitto" sia stato ritenuto elemento da inserire nella fattispecie.

La condotta punibile prevista dal primo comma dell'art. 600 - ter, c.p., contestata all'imputato, poi, non presuppone la distribuzione, la divulgazione o la pubblicazione del materiale pornografico con qualunque mezzo, anche per via telematica -, configurando tali comportamenti la diversa ipotesi criminosa, c.p.c. del terzo comma della citata disposizione di legge, che non la parte degli addebiti mossi al M., secondo i capi di imputazione. Infine, corretta motivazione ebbe la sentenza impugnata sulla mancata concessione dell'attenuante speciale, prevista dallo art. 609 - quater, 3° comma, c.p., che ha considerato, come ostative, le modalità di esecuzione, la durata della condotta e, quindi, le circostanze dell'azione, posta in essere nei confronti di minore di appena quattro anni, così ritenuto giustamente che la libertà sessuale della vittima fosse stata compressa in modo grave (Cass. 9528/2000). Adeguata motivazione è stata anche fornita circa le richieste attenuanti generiche, la cui mancata concessione è stata messa in relazione con l'atteggiamento processuale dell'imputato, che aveva tentato di nascondere le tracce del reato e che aveva reso confessione parziale solo programma della discussione nel giudizio, scelto con il rito abbreviato. Da ultimo, va, ancora, osservato, che il giudizio di comparazione tra circostanze di segno diverso rientra nella discrezionalità del giudice, il quale, perciò, non è tenuto ad un'analitica esposizione dei criteri di valutazione delle circostanze concorrenti, esaurendosi l'obbligo della motivazione anche con la sola enunciazione della eseguita valutazione (Cass. 10379/90), come nella fattispecie è avvenuto a proposito della successa attenuante di cui allo art. 62., n° 6, c.p. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, c. 1 - ter, disp. att., c.p.p.