Selezione di testi giurisprudenziali a cura di
Leo Stilo
Cass. pen., sez. III, sentenza 16 febbraio 2005
(21 gennaio 2005), n. 5774. Pres. Postiglione; Rel. Vangelista.
Massima 1
Tramite il delitto di pornografia minorile di cui al primo
comma dell'art. 600 ter, c.p. l'ordinamento appresta una tutela
penale anticipata della libertà sessuale del minore, reprimendo
quei comportamenti prodromici, che ne mettono a repentaglio il
libero sviluppo personale con la mercificazione del suo corpo
e l'immissione nel circuito perverso della pedofilia. Tale ipotesi
criminosa ha natura di reato di pericolo concreto: la condotta
di chi impieghi uno o più minori per produrre spettacoli
o materiali pornografici è punibile, salvo l'ipotizzabilità
di altri reati, quando abbia una consistenza tale da implicare
concreto pericolo di diffusione del materiale prodotto
TESTO DELLA SENTENZA
...Omissis...
Svolgimento del processo. M. S. ricorre,
per ministero dei difensori, avverso la sentenza in data 25.06.04,
con cui la Corte di Appello di Catania, in riforma della decisione
del locale Tribunale emessa il 19.09.03, rideterminava in anni
quattro e mesi dieci di reclusione la pena inflittagli dal primo
giudice per i reati di pornografia minorile aggravato in atti
sessuali con minorenne aggravato. Il M. era stato ritenuto responsabile
per aver sfruttato la minore L. V. di anni quattro, al fine di
produrre materiale pornografico, consistente in riprese fotografiche
ravvicinate delle parti intime, da diffondere e distribuire sul
circuito pedopornografico clandestino mediante utilizzo della
rete telematica; inoltre, per aver compiuto, con la stessa minore,
atti sessuali, consistiti nel toccarle ripetutamente le parti
intime.
Il ricorrente deduce che la condotta ascrittagli
non integrerebbe gli estremi del reato ipotizzato dall'art. 600
- ter, c.p., in quanto la nozione di sfruttamento dovrebbe essere
caratterizzata, contrariamente alla fattispecie, dalla sussistenza
di uno specifico fine di lucro: non sarebbe, infatti, provato
che le fotografie della minore sarebbero state immesse nel circuito
di rete per ottenere un guadagno; lamenta, inoltre, la mancata
concessione dell'attenuante speciale prevista dallo art. 609 -
quater, c.p. per i casi di minore gravità, nonché
il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo
che il precedente penale a suo carico, lontano nel tempo, non
sarebbe ostativo alla concessione e che il riconoscimento della
propria condotta criminosa paleserebbe un evidente pentimento
"post delictum" per una condotta, appunto, che sarebbe
conseguenza della patologia psichica da cui era affetto.
Si duole, infine, che la concessa attenuante di
cui all'art. 62, n° 6, c.p. non sia stata dichiarata prevalente
nelle ritenute aggravanti e sulla recidiva contestata.
Motivi della decisione. Il ricorso è
infondato e, come tale, deve essere respinto: infatti, entrambi
i giudici di merito, ritenuto che la fattispecie configurasse
l'ipotesi delittuosa contestata ex art. 600 - ter, 1° comma,
c.p., hanno emesso due decisioni, sul punto, logicamente e correttamente
motivate, aventi i medesimi contenuti di giudizio, sicché
la struttura motivazionale della sentenza impugnata si salda con
quella di primo grado, per formare un unico complesso argomentativo.
I giudici di merito, invero, hanno opportunamente
accertato che la condotta ascritta al prevenuto rappresentava
un concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico
prodotto: al riguardo, infatti, va osservato, conformemente alla
giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, richiamata
anche dal provvedimento impugnato, che, poiché il delitto
di pornografia minorile di cui al primo comma dell'art. 600 -
ter, c.p. - mediante il quale l'ordinamento appresta una tutela
penale anticipata della libertà sessuale del minore, reprimendo
quei comportamenti prodromici, che ne mettono a repentaglio il
libero sviluppo personale con la mercificazione del suo corpo
e l'immissione nel circuito perverso della pedofilia - ha natura
di reato di pericolo concreto, la condotta di chi impieghi uno
o più minori per produrre spettacoli o materiali pornografici
è punibile, salvo l'ipotizzabilità di altri reati,
quando abbia una consistenza tale da implicare concreto pericolo
di diffusione del materiale prodotto (Cass. SS. UU. n° 13/2000).
In proposito, il giudice ha opportunamente, con
motivazione logica ed esauriente, accertato, nel caso concreto,
la configurabilità del predetto pericolo, considerato:
l'imponente apparato informatico nella disponibilità del
M.; la circostanza, riferita dalla madre della minore, che il
predetto fosse solito comunicare in "chat", fatto da
ricollegare all'ingente materiale pedopornografico in possesso
del prevenuto; l'avere egli coperto il volto della bambina; i
tentativi di nascondere le tracce del reato, con l'inserimento
di un virus nella cartella riproducente le fotografie della minore;
l'utilizzo di una macchina digitale e lo scaricamento delle foto
nello "hard disk", subito dopo che la madre, con la
piccola, era andata via, ritenuto logicamente che una tale condotta
non avrebbe avuto senso se il M. non avesse voluto fare un uso
diffusivo delle immagini. Alla stregua degli enunciati principi,
pertanto, si può affermare che la condotta di sfruttamento,
sanzionata dall'art. 600 - ter. C.p., non deve avere necessariamente
caratteristiche di utilità economica per l'agente, come
il ricorrente pretenderebbe, in quanto dal sistema della L. 269/1998
è dato chiaramente dedurre come le condotte incriminatrici,
da esse sanzionate, sono state ritenute penalmente rilevanti per
l'inusitata violenza che le caratterizza e per la violazione di
fondamentali principi in materia di libertà sessuale e
tutela dei minori, senza che "il profitto" sia stato
ritenuto elemento da inserire nella fattispecie.
La condotta punibile prevista dal primo comma dell'art.
600 - ter, c.p., contestata all'imputato, poi, non presuppone
la distribuzione, la divulgazione o la pubblicazione del materiale
pornografico con qualunque mezzo, anche per via telematica -,
configurando tali comportamenti la diversa ipotesi criminosa,
c.p.c. del terzo comma della citata disposizione di legge, che
non la parte degli addebiti mossi al M., secondo i capi di imputazione.
Infine, corretta motivazione ebbe la sentenza impugnata sulla
mancata concessione dell'attenuante speciale, prevista dallo art.
609 - quater, 3° comma, c.p., che ha considerato, come ostative,
le modalità di esecuzione, la durata della condotta e,
quindi, le circostanze dell'azione, posta in essere nei confronti
di minore di appena quattro anni, così ritenuto giustamente
che la libertà sessuale della vittima fosse stata compressa
in modo grave (Cass. 9528/2000). Adeguata motivazione è
stata anche fornita circa le richieste attenuanti generiche, la
cui mancata concessione è stata messa in relazione con
l'atteggiamento processuale dell'imputato, che aveva tentato di
nascondere le tracce del reato e che aveva reso confessione parziale
solo programma della discussione nel giudizio, scelto con il rito
abbreviato. Da ultimo, va, ancora, osservato, che il giudizio
di comparazione tra circostanze di segno diverso rientra nella
discrezionalità del giudice, il quale, perciò, non
è tenuto ad un'analitica esposizione dei criteri di valutazione
delle circostanze concorrenti, esaurendosi l'obbligo della motivazione
anche con la sola enunciazione della eseguita valutazione (Cass.
10379/90), come nella fattispecie è avvenuto a proposito
della successa attenuante di cui allo art. 62., n° 6, c.p.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali; manda alla Cancelleria per
gli adempimenti di cui all'art. 94, c. 1 - ter, disp. att., c.p.p.