Selezione di testi giurisprudenziali a cura di Leo Stilo

Corte di Cassazione pen., sez. V, 15 dicembre 2004 (10 ottobre 2004), n. 48285 - Pres. Foscarini - Rel. Marini

Massima 1
Per la Corte di Cassazione l'art. 617 bis cod. pen. soddisfa un'esigenza di tutela della riservatezza e della libertà delle comunicazioni interpersonali anticipata ad una fase prodromica rispetto all'effettiva lesione del bene tutelato. La norma punisce, infatti, anche la mera installazione di parti di apparati o strumenti e considera l'evento intercettazione o impedimento delle altrui comunicazioni o conversazioni come fine della condotta. La Corte, infine, identifica in quest'ultimo elemento il dolo specifico del reato.

Massima 2
In tema di art. 617 bis c.p., si deve avere riguardo all'attività di installazione e non a quella - successiva - dell'intercettazione. Su tali premesse, la Corte di Cassazione argomenta che il reato resta consumato anche se, per una qualsiasi ragione non attinente all'inidoneità assoluta gli apparecchi non abbiano funzionato, e quindi non si sia realizzata l'intercettazione.

Massima 3
Il dolo del reato di cui all'art. 617 , invero, risulta testualmente desunto dalla tipologia dell'apparecchiatura illegittimamente installata, descritta come idonea ad impedire o intercettare conversazioni su frequenze riservate al Ministero della Difesa e, in particolare, utilizzate dalla sala operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina; argomento che, assolutamente immune da vizi d'ordine logico - giuridico, rende sufficientemente conto del fine illecito disegnato nella norma e concretamente perseguito, essendo inconcepibile qualunque altro fine lecito (ricerca, svago, studio) che, peraltro, il ricorrente neppure prospetta (e tanto meno assume sua stato prospettato ed immotivatamente rifiutato dai giudici di merito).


TESTO DELLA SENTENZA

...Omissis...

La Corte osserva

C. M. ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, avverso la sentenza in epigrafe, confermativa della di lui condanna alla pena (sospesa) di mesi 9 di reclusione quale responsabile del reato di cui all'art. 617 bis cod. pen., pronunciata in data 14.11.2000 dal Tribunale di Latina.

Il ricorrente deduce violazione di legge in ordine all'applicazione dell'art. 617 bis cod. pen., sul rilievo che: a) l'apparecchiatura installata non sarebbe mai stata attivata; b) il possesso di apparecchiature predisposte per il funzionamento di bande non consentite non costituirebbe, come previsto nella circolare 7.1.1999 DGCA, violazione degli artt. 218 e 402 codice postale e, conseguentemente, violazione del codice penale; c) difetterebbe motivazione in ordine al dolo del reato.

Il ricorso non può trovare accoglimento.

Quanto al rilievo sub a), infatti, va replicato che l'art. 617 bis cod. pen., nella specie ascritto, rappresenta una esigenza di tutela della riservatezza e della libertà delle comunicazioni interpersonali anticipata ad una fase prodromica all'effettiva lesione del bene, tanto è vero che la norma punisce anche l'installazione di parti di apparati o strumenti e considera l'evento intercettazione o impedimento delle altrui comunicazioni o conversazioni come fine della condotta (dolo specifico del reato).

Dovendosi, pertanto, avere riguardo all'attività di installazione e non a quella - successiva - dell'intercettazione, il reato resta consumato anche se, per una qualsiasi ragione non attinente all'inidoneità assoluta (ipotesi non risultante in sentenza né mai dedotta dall'imputato, neppure in ricorso) gli apparecchi non abbiano funzionato, e quindi non si sia realizzata l'intercettazione (Cass. Sez. V, 16.6.1992 n. 8422, Gazza).

Manifestamente infondato, poi, è il rilievo sub b), perché le condotte sanzionate in via amministrativa dagli artt. 218 e 402 DPR 29.3.1973 n. 156 (codice postale) riguardano le distinte e specifiche ipotesi di abusi della concessione ad uso privato ovvero di accesso a frequenze o a potenze diverse da quelle ammesse e, peraltro, apparecchiature emittenti, dunque assolutamente "altro" rispetto alle apparecchiature atte ad intercettare o impedire le comunicazioni o le conversazioni fra terze persone; e la stessa DLCA 7.1.1999 citata in ricorso fa riferimento al mero possesso di apparecchiature radioamatoriali predisposte per il funzionamento su bande di frequenze non consentite.

Destituito di fondamento è anche il rilievo sub c).

Il dolo del reato, invero, risulta testualmente desunto dalla tipologia dell'apparecchiatura illegittimamente installata, descritta come idonea ad impedire o intercettare conversazioni su frequenze riservate al Ministero della Difesa e, in particolare, utilizzate dalla sala operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina; argomento che, assolutamente immune da vizi d'ordine logico - giuridico, rende sufficientemente conto del fine illecito disegnato nella norma e concretamente perseguito, essendo inconcepibile qualunque altro fine lecito (ricerca, svago, studio) che, peraltro, il ricorrente neppure prospetta (e tanto meno assume sua stato prospettato ed immotivatamente rifiutato dai giudici di merito).

Alla reiezione del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte,

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.