Selezione di testi giurisprudenziali a cura di
Leo Stilo
Corte di Cassazione pen., sez. V, 15 dicembre
2004 (10 ottobre 2004), n. 48285 - Pres. Foscarini - Rel. Marini
Massima 1
Per la Corte di Cassazione l'art. 617 bis cod. pen. soddisfa un'esigenza
di tutela della riservatezza e della libertà delle comunicazioni
interpersonali anticipata ad una fase prodromica rispetto all'effettiva
lesione del bene tutelato. La norma punisce, infatti, anche la
mera installazione di parti di apparati o strumenti e considera
l'evento intercettazione o impedimento delle altrui comunicazioni
o conversazioni come fine della condotta. La Corte, infine, identifica
in quest'ultimo elemento il dolo specifico del reato.
Massima 2
In tema di art. 617 bis c.p., si deve avere riguardo all'attività
di installazione e non a quella - successiva - dell'intercettazione.
Su tali premesse, la Corte di Cassazione argomenta che il reato
resta consumato anche se, per una qualsiasi ragione non attinente
all'inidoneità assoluta gli apparecchi non abbiano funzionato,
e quindi non si sia realizzata l'intercettazione.
Massima 3
Il dolo del reato di cui all'art. 617 , invero, risulta testualmente
desunto dalla tipologia dell'apparecchiatura illegittimamente
installata, descritta come idonea ad impedire o intercettare conversazioni
su frequenze riservate al Ministero della Difesa e, in particolare,
utilizzate dalla sala operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri
di Latina; argomento che, assolutamente immune da vizi d'ordine
logico - giuridico, rende sufficientemente conto del fine illecito
disegnato nella norma e concretamente perseguito, essendo inconcepibile
qualunque altro fine lecito (ricerca, svago, studio) che, peraltro,
il ricorrente neppure prospetta (e tanto meno assume sua stato
prospettato ed immotivatamente rifiutato dai giudici di merito).
TESTO DELLA SENTENZA
...Omissis...
La Corte osserva
C. M. ricorre per cassazione, a mezzo del difensore,
avverso la sentenza in epigrafe, confermativa della di lui condanna
alla pena (sospesa) di mesi 9 di reclusione quale responsabile
del reato di cui all'art. 617 bis cod. pen., pronunciata in data
14.11.2000 dal Tribunale di Latina.
Il ricorrente deduce violazione di legge in ordine
all'applicazione dell'art. 617 bis cod. pen., sul rilievo che:
a) l'apparecchiatura installata non sarebbe mai stata attivata;
b) il possesso di apparecchiature predisposte per il funzionamento
di bande non consentite non costituirebbe, come previsto nella
circolare 7.1.1999 DGCA, violazione degli artt. 218 e 402 codice
postale e, conseguentemente, violazione del codice penale; c)
difetterebbe motivazione in ordine al dolo del reato.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Quanto al rilievo sub a), infatti, va replicato
che l'art. 617 bis cod. pen., nella specie ascritto, rappresenta
una esigenza di tutela della riservatezza e della libertà
delle comunicazioni interpersonali anticipata ad una fase prodromica
all'effettiva lesione del bene, tanto è vero che la norma
punisce anche l'installazione di parti di apparati o strumenti
e considera l'evento intercettazione o impedimento delle altrui
comunicazioni o conversazioni come fine della condotta (dolo specifico
del reato).
Dovendosi, pertanto, avere riguardo all'attività
di installazione e non a quella - successiva - dell'intercettazione,
il reato resta consumato anche se, per una qualsiasi ragione non
attinente all'inidoneità assoluta (ipotesi non risultante
in sentenza né mai dedotta dall'imputato, neppure in ricorso)
gli apparecchi non abbiano funzionato, e quindi non si sia realizzata
l'intercettazione (Cass. Sez. V, 16.6.1992 n. 8422, Gazza).
Manifestamente infondato, poi, è il rilievo
sub b), perché le condotte sanzionate in via amministrativa
dagli artt. 218 e 402 DPR 29.3.1973 n. 156 (codice postale) riguardano
le distinte e specifiche ipotesi di abusi della concessione ad
uso privato ovvero di accesso a frequenze o a potenze diverse
da quelle ammesse e, peraltro, apparecchiature emittenti, dunque
assolutamente "altro" rispetto alle apparecchiature
atte ad intercettare o impedire le comunicazioni o le conversazioni
fra terze persone; e la stessa DLCA 7.1.1999 citata in ricorso
fa riferimento al mero possesso di apparecchiature radioamatoriali
predisposte per il funzionamento su bande di frequenze non consentite.
Destituito di fondamento è anche il rilievo
sub c).
Il dolo del reato, invero, risulta testualmente
desunto dalla tipologia dell'apparecchiatura illegittimamente
installata, descritta come idonea ad impedire o intercettare conversazioni
su frequenze riservate al Ministero della Difesa e, in particolare,
utilizzate dalla sala operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri
di Latina; argomento che, assolutamente immune da vizi d'ordine
logico - giuridico, rende sufficientemente conto del fine illecito
disegnato nella norma e concretamente perseguito, essendo inconcepibile
qualunque altro fine lecito (ricerca, svago, studio) che, peraltro,
il ricorrente neppure prospetta (e tanto meno assume sua stato
prospettato ed immotivatamente rifiutato dai giudici di merito).
Alla reiezione del ricorso consegue la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali.