Selezione di testi giurisprudenziali e redazione
di massime a cura di
Leo Stilo
Cassazione penale, sez. V, 14 dicembre 2007,
n. 46674, Pres. Fazzioli, Rel. Calabrese; Pm (conf.) Mura
MASSIME
(massime non ufficiali)
Massima 1
Oggetto della tutela penale, in relazione al delitto preveduto
nellart. 494 Sostituzione di persona c.p.,è
linteresse riguardante la pubblica fede, in quanto questa
può essere sorpresa da inganni relativi alla vera essenza
di una persona o alla sua indentità o ai suoi attributi
sociali. E siccome si tratta di inganni che possono superare la
ristretta cerchia dun determinato destinatario, così
il legislatore ha ravvisato in essi una costante insidia alla
fede pubblica, e non soltanto alla fede privata e alla tutela
civilistica del diritto al nome.
Massima 2
Commette reato di cui all'art. 494 Sostituzione di persona
c.p.chiunque al fine di procurarsi un vantaggio e di recare
un danno ad un'altra persona crea un account di posta elettronic
apparentemente intestato a quest'ultima, e successivamente, utilizzandolo,
allaccia rapporti con utenti della rete internet inducendo in
errore sia il gestore del sito sia gli utenti.
Massima 3
Nonostante vi sia la possibilità di attivare un "account"
di posta elettronica recante un nominativo diverso dal proprio,
anche di fantasia, perfeziona il reato ex 494 Sostituzione
di persona c.p. chiunque, utilizzando un account di posta
elettronica apparentemente intestato ad un'altra persona, induce
in errore gli utenti della rete, i quali, ritenendo di interloquire
con una determinata persona in realtà inconsapevolmente
si sono trovati ad avere a che fare con una persona diversa.
TESTO DELLA SENTENZA
...Omissis...
Con limpugnata sentenza è stata confermata
la dichiarazione di colpevolezza di Tizio in ordine al reato p.
e p. dagli artt. 81, 494 c.p., contestatogli "perchè,
al fine di procurarsi un vantaggio e di recare un danno a Caia,
creava un account di posta elettronica, caia@libero.it., apparentemente
intestato a costei, e successivamente, utilizzandolo, allacciava
rapporti con utenti della rete internet al nome della Caia, e
così induceva in errore sia il gestore del sito sia gli
utenti, attribuendosi il falso nome della Caia".
Ricorre per cassazione il difensore deducendo violazione di legge
per lerronea applicazione dellart. 494 c.p. e per
la mancata applicazione dellart. 129 c.p.p.
Lamenta che non siano state confutate dalla corte fiorentina le
critiche rivolte al convincimento di colpevolezza espresso dal
primo giudice siccome basato sulla duplice errata considerazione,
inerente la prima alla tutela di stampo civilistico al nome e
allo pseudonimo, laltra, più propriamente tecnico-informatica,
alla sostenuta necessità di fornire allente gestore
del servizio telefonico lesatta indicazione anagrafica al
momento della richiesta di fornitura della prestazione telematica.
Tali doglianze non possono essere condivise.
Oggetto della tutela penale, in relazione al delitto preveduto
nellart. 494 c.p.,è linteresse riguardante
la pubblica fede, in quanto questa può essere sorpresa
da inganni relativi alla vera essenza di una persona o alla sua
indentità o ai suoi attributi sociali. E siccome si tratta
di inganni che possono superare la ristretta cerchia dun
determinato destinatario, così il legislatore ha ravvisato
in essi una costante insidia alla fede pubblica, e non soltanto
alla fede privata e alla tutela civilistica del diritto al nome.
In questa prospettiva, è evidente la configurazione, nel
caso concreto, di tutti gli elementi costitutivi della contestata
fattispecie delittuosa.
Il ricorrente disserta in ordine alla possibilità per chiunque
di attivare un "account" di posta elettronica recante
un nominativo diverso dal proprio, anche di fantasia. Ciò
è vero, pacificamente. Ma deve ritenersi che il punto del
processo che ne occupa sia tuttaltro.
Infatti il ricorso non considera adeguatamente che, consumandosi
il reato de quo con la produzione dellevento
conseguente alluso dei mezzi indicati nella disposizione
incriminatrice, vale a dire con linduzione di taluno in
errore, nel caso in esame il soggetto indotto in errore non è
tanto lente fornitore del servizio di posta elettronica,
quanto piuttosto gli utenti della rete, i quali, ritenendo di
interloquire con una determinata persona (la Caia), in realtà
inconsapevolmente si sono trovati ad avere a che fare con una
persona diversa.
E non vale obiettare che"il contatto non avviene sullintuitus
personae, ma con riferimento alle prospettate attitudini dellinserzionista",
dal momento che non è affatto indifferente, per linterlocutore,
che "il rapporto descritto nel messaggio" sia offerto
da un soggetto diverso da quello che appare offrirlo, per di più
di sesso diverso.
È appena il caso di aggiungere, per rispondere ad altra,
peraltro fugace, contestazione difensiva, che limputazione
ex art. 494 c.p.p. debitamente menziona pure il fine di recare
- con la sostituzione di persona - un danno al soggetto leso:
danno poi in effetti, in tutta evidenza concretizzato, nella specie,
come il capo B) della rubrica (relativo al reato di diffamazione,
peraltro poi estinto per remissione della querela) nitidamente
delinea nella subdola inclusione della persona offesa in una corrispondenza
idonea a ledere limmagine o la dignità (sottolinea
la sentenza impugnata che la Caia, a seguito delliniziativa
assunta dallimputato, "si ricevette telefonate da uomini
che le chiedevano incontri a scopo sessuale").
Il ricorso va pertanto respinto, con le conseguenze di legge.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento.