Selezione di testi giurisprudenziali a cura di
Leo Stilo
Corte di Cassazione pen., sez. V, 19 novembre
2003 (14 ottobre 2003), n. 44362; Pres. Providenti F - Rel. Panzani
.
Massima 1
Commette il reato di cui all'art. 615 ter c.p. l'esercente che
utilizza una carta di credito palesemente contraffatta per il
tramite del terminale POS. Il soggetto attivo, infatti, ha posto
in essere un'indebita introduzione in un sistema informatico o
telematico protetto da misure di sicurezza. Accesso abusivo chiarisce
la Corte di Cassazione nella sentenza de quo non è soltanto
quello dell'utente non autorizzato, ma anche quello dell'esercente
dotato di terminale POS, come tale autorizzato, che inserisce
una carta di credito contraffatta.
Massima 2
Per la Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 617 quater c.p.,
si ha intercettazione fraudolenta di comunicazioni relative ad
un sistema informatico o telematico o intercorrente tra più
sistemi quando s'intercetta la comunicazione relativa all'autorizzazione,
per via telematica o proveniente da sistema centralizzato, all'uso
di una carta di credito previa verifica da parte dell'operatore
di sistema circa la validità della carta e la sua utilizzabilità
per la singola operazione commerciale. L'intercettazione dei flussi
telematici avviene in modo fraudolento perché viene effettuata
all'insaputa dell'unico soggetto abilitato e cioè del titolare
della carta di credito contraffatta.
TESTO DELLA SENTENZA
...Omissis...
Con ordinanza 13 febbraio 2003 il Tribunale di Catanzaro
- sezione per il riesame in parziale accoglimento dell'istanza
di riesame proposta da M. G. avverso l'ordinanza del GIP presso
il Tribunale di Vibo Valentia che ne aveva disposto la custodia
cautelare in carcere per i reati di associazione a delinquere,
frode informatica, accesso abusivo ad un sistema informatico o
telematico, intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche,
alterazione e falsificazione di carte di credito, revocava la
misura relativamente ai reati di cui agli artt. 615 ter e 617
quater c.p. e la sostituiva con gli arresti domiciliari per le
altre imputazioni.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia che lamenta
violazione di legge e carenza ed illogicità della motivazione.
In particolare il ricorrente si duole che il Tribunale non abbia
ravvisato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza richiesti
dall'art. 273 c.p.p. relativamente ai reati di cui agli artt.
615 ter, 617 quater c.p. Osserva che il reato di associazione
a delinquere è a forma libera; che è sufficiente
che il compartecipe si inserisca nel gruppo per realizzarne gli
scopi con la consapevolezza che il risultato viene perseguito
con metodi comuni; che con riguardo ad associazioni che come quella
in esame hanno per alcuni versi una portata virtuale, inserendosi
e sviluppandosi in una rete di comunicazione telematica, la condotta
dei singoli associati può perdere la sua dimensione concreta,
traducendosi in meri contatti informatici o telematici.
Con riferimento all'art. 615 ter osserva che la
persona sottoposta ad indagini nel momento in cui ha concorso
ad utilizzare una carta di credito palesemente contraffatta perché
in alcuni casi completamente bianca, per il tramite del terminale
POS, ha posto in essere un'indebita introduzione in un sistema
informatico o telematico protetto da misure di sicurezza. Accesso
abusivo non è soltanto quello dell'utente non autorizzato,
ma anche quello dell'esercente dotato di terminale POS, come tale
autorizzato, che inserisce una carta di credito contraffatta.
Con riferimento al reato di cui all'art. 617 quater
c.p. si ha intercettazione fraudolenta di comunicazioni relative
ad un sistema informatico o telematico o intercorrente tra più
sistemi quando s'intercetta la comunicazione relativa all'autorizzazione,
per via telematica o proveniente da sistema centralizzato, all'uso
di una carta di credito previa verifica da parte dell'operatore
di sistema circa la validità della carta e la sua utilizzabilità
per la singola operazione commerciale. L'intercettazione dei flussi
telematici avviene in modo fraudolento perché viene effettuata
all'insaputa dell'unico soggetto abilitato e cioè del titolare
della carta di credito contraffatta.
Infine ad avviso del ricorrente sussiste carenza
ed illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata
perché il Tribunale si è limitato ad una valutazione
parcellizzata degli elementi di prova, mentre dagli stessi risulta
il ruolo complessivo del M. di pianificatore delle varie modalità
operative, ma dedito anche a contattare i fornitori, a reperire
i supporti, a consegnare in pagamento contanti od assegni, a contattare
prima del fraudolento utilizzo delle carte di credito il titolare
dell'esercizio commerciale compiacente. Le risultanze processuali
ad avviso del ricorrente sono state trascurate dal Tribunale,
che non ha valutato i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze
cautelari.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Va osservato che questa Corte ha già affermato,
con riferimento al reato di cui all'art. 615 ter c.p.p. che ai
fini della configurabilità del delitto di accesso abusivo
ad un sistema informatico, la violazione dei dispositivi di sicurezza
non rileva di per sé, ma solo come manifestazione di una
volontà contraria a quella di chi dispone del sistema;
integra, pertanto, la fattispecie di cui all'art. 615 ter c.p.
anche colui che, autorizzato all'accesso per una determinata finalità
(controllo della funzionalità del programma informatico)
utilizzi il titolo di legittimazione per copiare i dati da quel
programma gestiti (Cass. pen., Sez. V, 07/11/2000, n. 1675, Zara
e altri, Studium juris, 2001, 724). Nel caso del titolare di esercizio
commerciale che utilizza sul terminale POS in dotazione una carta
di credito contraffatta (al M. è contestato di aver agito
in concorso con il titolare dell'esercizio commerciale) è
indubbio che vi è un accesso illegittimo, perché
se è vero che il titolare dell'esercizio è legittimato
ad utilizzare il terminale POS, non è men vero che nel
caso in esame tale utilizzo avviene utilizzando una chiave d'accesso
contraffatta, sì che l'accesso assume carattere abusivo.
Correttamente l'ordinanza impugnata ha ravvisato
nel caso in esame il reato di cui all'art. 617 quater c.p. che
punisce la condotta di chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni
relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti
tra più sistemi. Per effetto invero dell'utilizzo da parte
del titolare dell'esercizio commerciale, mediante l'impiego del
terminale POS di cui è dotato, della carta di credito contraffatta,
si genera un flusso d'informazioni da parte del sistema computerizzato,
diretto all'addebito della spesa sul conto del titolare della
carta di credito ed al corrispondente accredito a favore dell'esercente
commerciale. Queste comunicazioni sono anche dirette al terminale
POS di cui si avvale il commerciante. Il flusso d'informazioni
generato dalla transazione commerciale effettuata per il tramite
della carta di credito ha come destinatari sia il commerciante
che il cliente titolare della carta. Nel caso in esame il commerciante,
avvalendosi di una carta di credito contraffatta genera un flusso
di informazioni relativo alla posizione del vero titolare della
carta contraffatta, diretto all'addebito sul conto della spesa
fittiziamente effettuata. Sussiste dunque la fraudolenta intercettazione
di comunicazioni.
Per quanto attiene invece alle censure relative
al reato di associazione a delinquere va osservato che l'ordinanza
impugnata ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza,
limitandosi a sostituire la misura della custodia cautelare in
carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorso pertanto nella
parte in cui censura le valutazioni in merito dell'ordinanza impugnata
con riferimento al reato di cui all'art. 416 c.p. è inammissibile
per carenza d'interesse.
Il ricorrente infine si duole del mancato riconoscimento
delle esigenze cautelari che a suo avviso avrebbero giustificato
il mantenimento della custodia cautelare in carcere, così
come disposto dal GIP. In proposito peraltro il ricorso è
del tutto generico, non spiegando sotto quale profilo vi sia stata
violazione di legge o vizio di motivazione nella graduazione della
misura e va pertanto dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte annulla l'impugnata ordinanza limitatamente
alla revoca della misura custodiale con riguardo ai reati di cui
agli artt. 615 ter e 617 quater c.p. con rinvio al Tribunale di
Catanzaro per nuovo esame. Rigetta per il resto.