Selezione di testi giurisprudenziali a cura di Leo Stilo

Corte di Cassazione pen., sez. V, sent. del 19 novembre 2003 (14 ottobre 2003), n. 44362. Pres. Providenti; Rel. Panzani; P.M. (Diff.) Albano.

Massima 1
Ai fini della configurabilità del delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico (615 ter c.p.), la violazione dei dispositivi di sicurezza non rileva di per sé, ma solo come manifestazione di una volontà contraria a quella di chi dispone del sistema; integra, pertanto, la fattispecie di cui all'art. 615 ter c.p. anche colui che, autorizzato all'accesso per una determinata finalità utilizzi il titolo di legittimazione per copiare i dati da quel programma gestiti (Cass. pen., Sez. V, 07/11/2000, n. 1675, Zara e altri, Studium juris, 2001, 724).

Massima 2
Nel caso del titolare di esercizio commerciale che utilizza sul terminale POS in dotazione una carta di credito contraffatta è indubbio che vi è un accesso illegittimo, perché se è vero che il titolare dell'esercizio è legittimato ad utilizzare il terminale POS, non è men vero che nel caso in esame tale utilizzo avviene utilizzando una chiave d'accesso contraffatta, sì che l'accesso assume carattere abusivo. Queste comunicazioni sono anche dirette al terminale POS di cui si avvale il commerciante. Il flusso d'informazioni generato dalla transazione commerciale effettuata per il tramite della carta di credito ha come destinatari sia il commerciante che il cliente titolare della carta. Nel caso in esame il commerciante, avvalendosi di una carta di credito contraffatta genera un flusso di informazioni relativo alla posizione del vero titolare della carta contraffatta, diretto all'addebito sul conto della spesa fittiziamente effettuata. Sussiste dunque la fraudolenta intercettazione di comunicazioni.



TESTO

Con ordinanza 13 febbraio 2003 il Tribunale di Catanzaro - sezione per il riesame in parziale accoglimento dell'istanza di riesame proposta da M. G. avverso l'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Vibo Valentia che ne aveva disposto la custodia cautelare in carcere per i reati di associazione a delinquere, frode informatica, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, alterazione e falsificazione di carte di credito, revocava la misura relativamente ai reati di cui agli artt. 615 ter e 617 quater c.p. e la sostituiva con gli arresti domiciliari per le altre imputazioni.

Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia che lamenta violazione di legge e carenza ed illogicità della motivazione. In particolare il ricorrente si duole che il Tribunale non abbia ravvisato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273 c.p.p. relativamente ai reati di cui agli artt. 615 ter, 617 quater c.p. Osserva che il reato di associazione a delinquere è a forma libera; che è sufficiente che il compartecipe si inserisca nel gruppo per realizzarne gli scopi con la consapevolezza che il risultato viene perseguito con metodi comuni; che con riguardo ad associazioni che come quella in esame hanno per alcuni versi una portata virtuale, inserendosi e sviluppandosi in una rete di comunicazione telematica, la condotta dei singoli associati può perdere la sua dimensione concreta, traducendosi in meri contatti informatici o telematici.

Con riferimento all'art. 615 ter osserva che la persona sottoposta ad indagini nel momento in cui ha concorso ad utilizzare una carta di credito palesemente contraffatta perché in alcuni casi completamente bianca, per il tramite del terminale POS, ha posto in essere un'indebita introduzione in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza. Accesso abusivo non è soltanto quello dell'utente non autorizzato, ma anche quello dell'esercente dotato di terminale POS, come tale autorizzato, che inserisce una carta di credito contraffatta.

Con riferimento al reato di cui all'art. 617 quater c.p. si ha intercettazione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrente tra più sistemi quando s'intercetta la comunicazione relativa all'autorizzazione, per via telematica o proveniente da sistema centralizzato, all'uso di una carta di credito previa verifica da parte dell'operatore di sistema circa la validità della carta e la sua utilizzabilità per la singola operazione commerciale. L'intercettazione dei flussi telematici avviene in modo fraudolento perché viene effettuata all'insaputa dell'unico soggetto abilitato e cioè del titolare della carta di credito contraffatta.

Infine ad avviso del ricorrente sussiste carenza ed illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata perché il Tribunale si è limitato ad una valutazione parcellizzata degli elementi di prova, mentre dagli stessi risulta il ruolo complessivo del M. di pianificatore delle varie modalità operative, ma dedito anche a contattare i fornitori, a reperire i supporti, a consegnare in pagamento contanti od assegni, a contattare prima del fraudolento utilizzo delle carte di credito il titolare dell'esercizio commerciale compiacente. Le risultanze processuali ad avviso del ricorrente sono state trascurate dal Tribunale, che non ha valutato i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari.

Il ricorso è parzialmente fondato.

Va osservato che questa Corte ha già affermato, con riferimento al reato di cui all'art. 615 ter c.p. che ai fini della configurabilità del delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico, la violazione dei dispositivi di sicurezza non rileva di per sé, ma solo come manifestazione di una volontà contraria a quella di chi dispone del sistema; integra, pertanto, la fattispecie di cui all'art. 615 ter c.p. anche colui che, autorizzato all'accesso per una determinata finalità (controllo della funzionalità del programma informatico) utilizzi il titolo di legittimazione per copiare i dati da quel programma gestiti (Cass. pen., Sez. V, 07/11/2000, n. 1675, Zara e altri, Studium juris, 2001, 724). Nel caso del titolare di esercizio commerciale che utilizza sul terminale POS in dotazione una carta di credito contraffatta (al M. è contestato di aver agito in concorso con il titolare dell'esercizio commerciale) è indubbio che vi è un accesso illegittimo, perché se è vero che il titolare dell'esercizio è legittimato ad utilizzare il terminale POS, non è men vero che nel caso in esame tale utilizzo avviene utilizzando una chiave d'accesso contraffatta, sì che l'accesso assume carattere abusivo.

Correttamente l'ordinanza impugnata ha ravvisato nel caso in esame il reato di cui all'art. 617 quater c.p. che punisce la condotta di chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi. Per effetto invero dell'utilizzo da parte del titolare dell'esercizio commerciale, mediante l'impiego del terminale POS di cui è dotato, della carta di credito contraffatta, si genera un flusso d'informazioni da parte del sistema computerizzato, diretto all'addebito della spesa sul conto del titolare della carta di credito ed al corrispondente accredito a favore dell'esercente commerciale. Queste comunicazioni sono anche dirette al terminale POS di cui si avvale il commerciante. Il flusso d'informazioni generato dalla transazione commerciale effettuata per il tramite della carta di credito ha come destinatari sia il commerciante che il cliente titolare della carta. Nel caso in esame il commerciante, avvalendosi di una carta di credito contraffatta genera un flusso di informazioni relativo alla posizione del vero titolare della carta contraffatta, diretto all'addebito sul conto della spesa fittiziamente effettuata. Sussiste dunque la fraudolenta intercettazione di comunicazioni.

Per quanto attiene invece alle censure relative al reato di associazione a delinquere va osservato che l'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza, limitandosi a sostituire la misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorso pertanto nella parte in cui censura le valutazioni in merito dell'ordinanza impugnata con riferimento al reato di cui all'art. 416 c.p. è inammissibile per carenza d'interesse.

Il ricorrente infine si duole del mancato riconoscimento delle esigenze cautelari che a suo avviso avrebbero giustificato il mantenimento della custodia cautelare in carcere, così come disposto dal GIP. In proposito peraltro il ricorso è del tutto generico, non spiegando sotto quale profilo vi sia stata violazione di legge o vizio di motivazione nella graduazione della misura e va pertanto dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte annulla l'impugnata ordinanza limitatamente alla revoca della misura custodiale con riguardo ai reati di cui agli artt. 615 ter e 617 quater c.p. con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame. Rigetta per il resto.