Selezione di testi giurisprudenziali a cura di
Leo Stilo
Corte di Cassazione pen., sez. V, sent. del 3
settembre 2001 (18 giugno 2001), n. 32812. Pres. Marrone; Rel.
Fumo; P.M. (parz. Diff.)
Massima
Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni e
facendo uso dei supporti tecnici di pertinenza della P.A., confezioni
un falso atto informatico, destinato a rimanere nella memoria
dell'elaboratore in uso alla predetta amministrazione, commette
senza dubbio una falsità, a seconda dei casi, materiale
o ideologica.
L'eventuale inesistenza di un documento cartaceo è
circostanza irrilevante, in quanto ciò che conta, nel caso
in esame, non è il documento inteso come oggetto cartaceo
incorporante una attestazione, ma l'atto, vale a dire la manifestazione
di volontà o di conoscenza, suscettibile di produrre effetti
giuridici per la P.A.
TESTO DELLA SENTENZA
Fatto. La Corte osserva: B.P. è stato tratto a giudizio
per rispondere dei reati sopra specificati per avere, agendo quale
istigatore, in concorso con altra persona e con una impiegata
dell'INPS, fatto inserire nell'archivio informatico del predetto
ente dati falsi, relativi alla posizione assicurativa suo e di
altre persone, allo scopo, non conseguito, di ottenere un trattamento
pensionistico, in realtà, non dovuto.
Lo stesso ha patteggiato la pena in epigrafe indicata.
Con il ricorso deduce erronea applicazione della legge penale
e mancanza di motivazione. Osserva che il fatto e lui contestato
è del gennaio 1992 e dunque antecedente alla introduzione
(legge 23.12.1993 n. 547) dell'art. 491 bis c.p. La asserita falsità,
come si evince dallo stesso capo di imputazione, riguarderebbe
il solo supporto informatico, mentre eventuali false indicazioni
non risultano mai recepite su alcun documento. La pensione, per
altro, non è stata percepita (tanto che è contestato
il tentativo di truffa). Il richiamo degli artt. 476 e 479 è
poi errato, anche perché l'inserimento negli archivi INPS
non può assumere la natura di atto pubblico. A tutto voler
concedere, la norma incriminatrice ex artt. 476 - 479 c.p. sarebbe
applicabile in virtù del rinvio operato dall'art. 491 bis,
il quale tuttavia, come premesso, all'epoca dei fatti, non esisteva.
Sotto altro aspetto, il ricorrente lamenta che il
giudice non ha dato atto in motivazione della insussistenza delle
condizioni per la pronunzie assolutoria ex art. 129 c.p.p. ed
ha ignorato il dato fattuale che l'INPS ha riconosciuto la regolarità
di parte dei versamenti previdenziali effettuati.
La prima censura, in quanto attinente alla qualificazione
giuridica del fatto, anzi addirittura alla sua configurabilità
come reato, può certamente essere esaminata, anche in presenza
di una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
Tanto premesso, rileva questo Collegio che tale
censura è infondata, mentre la seconda è inammissibile.
Il ricorso va dunque rigettato ed il ricorrente condannato al
pagamento delle spese del grado.
Invero, è indubbio che la condotta ascritta
al B. si sia verificata in data anteriore alla introduzione nell'ordinamento
dell'art. 491 bis c.p. Proprio per questo, d'altra parte, al ricorrente,
come premesso, è contestato il delitto di cui agli artt.
476 - 479 c.p. Occorre dunque accertare se la ipotesi criminosa
di cui all'art. 491 bis sia norma speciale rispetto a quella di
cui all'art. 476 ed all'art. 479 (con la conseguenza che, non
potendosi applicare lei prima - perché inesistente all'epoca
dei fatti - debba essere applicata la seconda), ovvero se la condotta
prevista dalla legge 547/93 fosse priva di sanzione penale, prima
della entrata in vigore di tale legge. In altra parole, deve essere
accertato se le immissione di detti falsi nell'archivio informatico
dell'INPS (ente indubbiamente pubblico) costituiva comportamento
sanzionato penalmente, anche prima che il Legislatore "creasse"
il delitto ex art. 491 bis c.p. e, in caso, positivo, se esso
era riconducibile, nel caso che occupa, alla fattispecie ex artt.
476 - 479 c.p.
La risposta deve necessariamente essere affermativa.
Il pubblico ufficiale (nel caso di specie, una complice
del B.) che, nell'esercizio delle sue funzioni e facendo uso dei
supporti tecnici di pertinenza della P.A., confezioni un falso
atto informatico, destinato a rimanere nella memoria dell'elaboratore
in uso alla predetta amministrazione, commette senza dubbio una
falsità, a seconda dei casi, materiale o ideologica. L'eventuale
inesistenza di un documento cartaceo (che, avvalendosi della "matrice"
informatica, avrebbe potuto essere stampato, ma che, di fatto,
non lo è stato) è circostanza irrilevante, in quanto
ciò che conta, nel caso in esame, non è il documento
inteso come oggetto cartaceo incorporante una attestazione (che
poi, nella ipotesi, sarebbe da qualificarsi certificato: cfr.
ASN 9702616 - RV 207010), ma l'atto, vale a dire la manifestazione
di volontà o di conoscenza, suscettibile di produrre effetti
giuridici per la P.A. (cfr. ASN 9907587 - RV 213629, in tema di
schede magnetiche per le rilevazione della presenza sul lavoro).
In fin dei conti, l'archivio informatico di una
P.A. deve essere considerato alla stregua di un registro (costituito
da materiale non cartaceo) tenuto da un soggetto pubblico; pertanto,
come è indubbio che le false annotazioni su di un registro
di pertinenza della P.A.possano integrare, a secondo dei casi,
i delitti ex artt. 476 o 479 c.p. (ASN 9902492 - RV 212814 e ASN
9912862 - RV 214890 per i cc.dd. registri di classe; ASN 9804424
- RV 211048 e ASN 9709209 - RV 208742 per i registri protocollo;
ASN 9608893 - RV 206200 per alcuni registri tenuti dalla autorità
penitenziaria ecc.), così non possono esservi incertezze
in ordine al fatto che le medesime natura compete (e la medesimo
funzione spetti) al "registro informatico".
Quest'ultimo, infatti, al pari di quello cartaceo,
va considerato fonte originaria (e sostanzialmente unica) dei
detti; sarebbe dunque del tutto incongruo ipotizzare che, prima
della legge 547/93, esso potesse essere oggetto di manipolazioni
non autorizzate e che tali condotte fossero penalmente irrilevanti.
Non contrasta con le conclusioni appena esposte
quanto deciso da questa stessa sezione con sentenze del 10.02.1997,
ric. D.M. (la già ricordata ASN 9702616 - RV 207010), dal
momento che l'assunto del giudice di merito, pur non coincidendo
con la tesi qui esposta, non fu oggetto di censura e quindi di
decisione da parte di questa Corte.
Sulla base di quanto fin qui esposto, è evidente
che le norma di cui all'art. 491 bis c.p., più che norma
speciale, deve essere definito norma interpretatrice, in quanto
chiarisce, per altro ad abundantiam, che le fattispecie di falso
(in atti pubblici o in scritture private) sono ravvisabili anche
quando la falsificazione sia avvenuta tramite (o sia stata consumata
su) supporto informatico.
Quanto alla doglianza relativa al difetto di motivazione
in ordine alle sussistenza dei presupposti per la pronunzia ai
sensi dell'art. 129 c.p.p., questa Corte ha più volte ribadito
che, in tema di patteggiamento, la motivazione della sentenza
in relazione alla mancanza dei presupposti per l'applicazione
dell'art. 129 c.p.p. può anche essere meramente enunciativa.
Invero, poiché la richiesta di applicazione della pena
deve essere considerato quantomeno come ammissione del fatto (quando
non la si voglia addirittura ritenere ammissione di responsabilità
o implicito riconoscimento di colpevolezza), il giudice deve pronunciare
sentenze di proscioglimento solo se manchi un quadro probatorio
idoneo a definire il fatto come reato o se dagli atti già
risultino elementi tali da imporre di superare la presunzione
di colpevolezza che il legislatore ricollega proprio alla formulazione
della richiesta di applicazione della pena.
P.Q.M. Rigetto il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali.