Selezione di testi giurisprudenziali a cura di Leo Stilo

Corte di Cassazione pen., sez. V, sent. del 3 settembre 2001 (18 giugno 2001), n. 32812. Pres. Marrone; Rel. Fumo; P.M. (parz. Diff.)

Massima
Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni e facendo uso dei supporti tecnici di pertinenza della P.A., confezioni un falso atto informatico, destinato a rimanere nella memoria dell'elaboratore in uso alla predetta amministrazione, commette senza dubbio una falsità, a seconda dei casi, materiale o ideologica.
L'eventuale inesistenza di un documento cartaceo è circostanza irrilevante, in quanto ciò che conta, nel caso in esame, non è il documento inteso come oggetto cartaceo incorporante una attestazione, ma l'atto, vale a dire la manifestazione di volontà o di conoscenza, suscettibile di produrre effetti giuridici per la P.A.

TESTO DELLA SENTENZA

Fatto. La Corte osserva: B.P. è stato tratto a giudizio per rispondere dei reati sopra specificati per avere, agendo quale istigatore, in concorso con altra persona e con una impiegata dell'INPS, fatto inserire nell'archivio informatico del predetto ente dati falsi, relativi alla posizione assicurativa suo e di altre persone, allo scopo, non conseguito, di ottenere un trattamento pensionistico, in realtà, non dovuto.

Lo stesso ha patteggiato la pena in epigrafe indicata. Con il ricorso deduce erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione. Osserva che il fatto e lui contestato è del gennaio 1992 e dunque antecedente alla introduzione (legge 23.12.1993 n. 547) dell'art. 491 bis c.p. La asserita falsità, come si evince dallo stesso capo di imputazione, riguarderebbe il solo supporto informatico, mentre eventuali false indicazioni non risultano mai recepite su alcun documento. La pensione, per altro, non è stata percepita (tanto che è contestato il tentativo di truffa). Il richiamo degli artt. 476 e 479 è poi errato, anche perché l'inserimento negli archivi INPS non può assumere la natura di atto pubblico. A tutto voler concedere, la norma incriminatrice ex artt. 476 - 479 c.p. sarebbe applicabile in virtù del rinvio operato dall'art. 491 bis, il quale tuttavia, come premesso, all'epoca dei fatti, non esisteva.

Sotto altro aspetto, il ricorrente lamenta che il giudice non ha dato atto in motivazione della insussistenza delle condizioni per la pronunzie assolutoria ex art. 129 c.p.p. ed ha ignorato il dato fattuale che l'INPS ha riconosciuto la regolarità di parte dei versamenti previdenziali effettuati.

La prima censura, in quanto attinente alla qualificazione giuridica del fatto, anzi addirittura alla sua configurabilità come reato, può certamente essere esaminata, anche in presenza di una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

Tanto premesso, rileva questo Collegio che tale censura è infondata, mentre la seconda è inammissibile. Il ricorso va dunque rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese del grado.

Invero, è indubbio che la condotta ascritta al B. si sia verificata in data anteriore alla introduzione nell'ordinamento dell'art. 491 bis c.p. Proprio per questo, d'altra parte, al ricorrente, come premesso, è contestato il delitto di cui agli artt. 476 - 479 c.p. Occorre dunque accertare se la ipotesi criminosa di cui all'art. 491 bis sia norma speciale rispetto a quella di cui all'art. 476 ed all'art. 479 (con la conseguenza che, non potendosi applicare lei prima - perché inesistente all'epoca dei fatti - debba essere applicata la seconda), ovvero se la condotta prevista dalla legge 547/93 fosse priva di sanzione penale, prima della entrata in vigore di tale legge. In altra parole, deve essere accertato se le immissione di detti falsi nell'archivio informatico dell'INPS (ente indubbiamente pubblico) costituiva comportamento sanzionato penalmente, anche prima che il Legislatore "creasse" il delitto ex art. 491 bis c.p. e, in caso, positivo, se esso era riconducibile, nel caso che occupa, alla fattispecie ex artt. 476 - 479 c.p.

La risposta deve necessariamente essere affermativa.

Il pubblico ufficiale (nel caso di specie, una complice del B.) che, nell'esercizio delle sue funzioni e facendo uso dei supporti tecnici di pertinenza della P.A., confezioni un falso atto informatico, destinato a rimanere nella memoria dell'elaboratore in uso alla predetta amministrazione, commette senza dubbio una falsità, a seconda dei casi, materiale o ideologica. L'eventuale inesistenza di un documento cartaceo (che, avvalendosi della "matrice" informatica, avrebbe potuto essere stampato, ma che, di fatto, non lo è stato) è circostanza irrilevante, in quanto ciò che conta, nel caso in esame, non è il documento inteso come oggetto cartaceo incorporante una attestazione (che poi, nella ipotesi, sarebbe da qualificarsi certificato: cfr. ASN 9702616 - RV 207010), ma l'atto, vale a dire la manifestazione di volontà o di conoscenza, suscettibile di produrre effetti giuridici per la P.A. (cfr. ASN 9907587 - RV 213629, in tema di schede magnetiche per le rilevazione della presenza sul lavoro).

In fin dei conti, l'archivio informatico di una P.A. deve essere considerato alla stregua di un registro (costituito da materiale non cartaceo) tenuto da un soggetto pubblico; pertanto, come è indubbio che le false annotazioni su di un registro di pertinenza della P.A.possano integrare, a secondo dei casi, i delitti ex artt. 476 o 479 c.p. (ASN 9902492 - RV 212814 e ASN 9912862 - RV 214890 per i cc.dd. registri di classe; ASN 9804424 - RV 211048 e ASN 9709209 - RV 208742 per i registri protocollo; ASN 9608893 - RV 206200 per alcuni registri tenuti dalla autorità penitenziaria ecc.), così non possono esservi incertezze in ordine al fatto che le medesime natura compete (e la medesimo funzione spetti) al "registro informatico".

Quest'ultimo, infatti, al pari di quello cartaceo, va considerato fonte originaria (e sostanzialmente unica) dei detti; sarebbe dunque del tutto incongruo ipotizzare che, prima della legge 547/93, esso potesse essere oggetto di manipolazioni non autorizzate e che tali condotte fossero penalmente irrilevanti.

Non contrasta con le conclusioni appena esposte quanto deciso da questa stessa sezione con sentenze del 10.02.1997, ric. D.M. (la già ricordata ASN 9702616 - RV 207010), dal momento che l'assunto del giudice di merito, pur non coincidendo con la tesi qui esposta, non fu oggetto di censura e quindi di decisione da parte di questa Corte.

Sulla base di quanto fin qui esposto, è evidente che le norma di cui all'art. 491 bis c.p., più che norma speciale, deve essere definito norma interpretatrice, in quanto chiarisce, per altro ad abundantiam, che le fattispecie di falso (in atti pubblici o in scritture private) sono ravvisabili anche quando la falsificazione sia avvenuta tramite (o sia stata consumata su) supporto informatico.

Quanto alla doglianza relativa al difetto di motivazione in ordine alle sussistenza dei presupposti per la pronunzia ai sensi dell'art. 129 c.p.p., questa Corte ha più volte ribadito che, in tema di patteggiamento, la motivazione della sentenza in relazione alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 c.p.p. può anche essere meramente enunciativa. Invero, poiché la richiesta di applicazione della pena deve essere considerato quantomeno come ammissione del fatto (quando non la si voglia addirittura ritenere ammissione di responsabilità o implicito riconoscimento di colpevolezza), il giudice deve pronunciare sentenze di proscioglimento solo se manchi un quadro probatorio idoneo a definire il fatto come reato o se dagli atti già risultino elementi tali da imporre di superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega proprio alla formulazione della richiesta di applicazione della pena.

P.Q.M. Rigetto il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.