Selezione di testi giurisprudenziali a cura di
Leo Stilo
Corte di Cassazione pen., sez. VI, 14-12-1999
(C.C. 04-10-1999), n. 3067 - Pres. Trojano - Rel. Colla - P.M.
(conf.) Di Zenzo
Massima Ced Cass. RV214944
In tema di associazione per delinquere, trattandosi
di reato permanente, la competenza territoriale va individuata
ex art. 8, comma terzo, cod. proc. pen., con la conseguenza che
essa spetta al giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione
del reato. Tuttavia, qualora gli atti del processo non offrano
elementi certi per l'individuazione di tale luogo, deve farsi
ricorso ai criteri sussidiari previsti dall'art. 9 cod. proc.
pen. Alla luce di tale disposizione, ove non siano comunque percepibili
neppure elementi presuntivi che valgano a radicare la competenza
territoriale nel luogo in cui il sodalizio criminoso si manifesti
per la prima volta all'esterno, possono utilizzarsi criteri desumibili
dai reati fine, con particolare riferimento a quello della consumazione
dell'ultimo reato fine, specialmente nel caso in cui detti reati
siano stati tutti commessi nello stesso luogo e siano tutti dello
stesso tipo. (Nella specie, nella quale l'associazione aveva ad
oggetto i reati di accesso abusivo a sistema informatico e frode
informatica, mediante ingresso in rete telefonica, attraverso
un'utenza dalla quale venivano abusivamente raggiunte, in modo
fraudolento e reiterato, utenze estere, si è ritenuto territorialmente
competente il giudice del luogo dell'ultima telefonata).
Massima Ced Cass. RV214945
Deve ritenersi "sistema informatico",
secondo la ricorrente espressione utilizzata nella legge 23 dicembre
1993, n. 547, che ha introdotto nel codice penale i cosiddetti
"computer's crimes", un complesso di apparecchiature
destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso
l'utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche, che
sono caratterizzate - per mezzo di un'attività di "codificazione"
e "decodificazione" - dalla "registrazione"
o "memorizzazione", per mezzo di impulsi elettronici,
su supporti adeguati, di "dati", cioè di rappresentazioni
elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli (bit), in
combinazione diverse, e dalla elaborazione automatica di tali
dati, in modo da generare "informazioni", costituite
da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo
una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato
per l'utente. La valutazione circa il funzionamento di apparecchiature
a mezzo di tali tecnologie costituisce giudizio di fatto insindacabile
in cassazione ove sorretto da motivazione adeguata e immune da
errori logici. (Nella specie è stata ritenuta corretta
la motivazione dei giudici di merito che avevano riconosciuto
la natura di "sistema informatico" alla rete telefonica
fissa - sia per le modalità di trasmissione dei flussi
di conversazioni sia per l'utilizzazione delle linee per il flusso
dei cosiddetti "dati esterni alle conversazioni" - in
un caso in cui erano stati contestati i reati di accesso abusivo
a sistema informatico [art. 615 ter C.P.] e di frode informatica
[art. 640 ter cod. PEN.]).
Massima Ced Cass. RV214946
Con la previsione dell'art. 615 ter cod. pen.,
introdotto a seguito della legge 23 dicembre 1993, n. 547, il
legislatore ha assicurato la protezione del "domicilio informatico"
quale spazio ideale (ma anche fisico in cui sono contenuti i dati
informatici) di pertinenza della persona, ad esso estendendo la
tutela della riservatezza della sfera individuale, quale bene
anche costituzionalmente protetto. Tuttavia l'art. 615 ter cod.
pen. non si limita a tutelare solamente i contenuti personalissimi
dei dati raccolti nei sistemi informatici protetti, ma offre una
tutela più ampia che si concreta nello "jus excludendi
alios", quale che sia il contenuto dei dati racchiusi in
esso, purché attinente alla sfera di pensiero o all'attività,
lavorativa o non, dell'utente; con la conseguenza che la tutela
della legge si estende anche agli aspetti economico-patrimoniali
dei dati sia che titolare dello "jus excludendi" sia
persona fisica, sia giuridica, privata o pubblica, o altro ente.
TESTO DELLA SENTENZA
Fatto e diritto
Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Lecce,
in parziale accoglimento dell'istanza di riesame proposta da N.P.
- indagata per i reati di associazione per delinquere (art. 416
c.p.), di frode informatica (art. 640 ter) e di accesso abusivo
a un sistema informatico (art. 615 ter c.p.) - avverso il provvedimento
di custodia cautelare emesso dal G.i.p. del Tribunale di Brindisi
il 25 febbraio 1999, sostituiva la misura della custodia cautelare
in carcere con quella degli arresti domiciliari.
La P. era stata colpita dalla ordinanza custodiale
a seguito di indagini della Guardia di Finanza, promosse in esito
a denuncia presentata dal responsabile della filiale di Brindisi
della T.I. S.p.A., dalle quali era emerso un consistente, anomalo
traffico telefonico verso l'estero (Oceania e Isole Cook), proveniente
da alcuni telefoni in uso presso la filiale stessa (non abilitati
alle chiamate interurbane, salvo l'utilizzo dei cosiddetti "numeri
brevi", associati a determinate frequenze esterne di ricorrente
uso per esigenze di servizio della stessa "T.").
Veniva, quindi, accertato che le destinazioni estere
erano state raggiunte da C.D.L., dipendente della filiale (che
ammetteva i fatti nell'interrogatorio davanti al G.i.p.), mediante
la rapida digitazione di alcune cifre nel breve periodo intercorrente
tra la selezione del "numero breve" e l'invio automatico
delle cifre corrispondenti al numero stesso.
Ne era risultato un grave danno per la società
telefonica (per un importo stimato di Lire 120 milioni), tenuta
a pagare, per convenzione, agli enti gestori della telefonia nei
paesi destinatari delle chiamate, l'importo derivante da tale
illecito traffico telefonico, con conseguente ingiusto profitto
delle persone (non identificate) che ricevevano le telefonate
(in particolare i titolari di due utenze estere più frequentemente
chiamate) alle quali veniva versata una parte delle somme inviate
ai predetti enti gestori stranieri dalla "T." italiana.
Contemporaneamente a tali indagini, erano state
attivate intercettazioni telefoniche sulle utenze di C.D.L. e
delle società A.S. a r.l., con sede in Roma, dalle quali
il Tribunale di Lecce riteneva di poter desumere il coinvolgimento
nella frode di N.P. (unitamente ai coindagati G.S. e F.D.V., oltre
che il D.L.).
Peraltro, il Tribunale de libertate riconosceva
la legittimità del provvedimento custodiale per i soli
reati di associazione per delinquere e di frode informatica, con
esclusione di quello di abusivo accesso a sistema informatico,
in quanto, sulla premessa che la norma dell'art. 615 ter c.p.
tuteli esclusivamente la riservatezza individuale dei soggetti
che a tali sistemi possono legittimamente accedere, escludeva
che una tale violazione si fosse verificata nel caso di specie,
in quanto i coindagati si erano limitati a fare le telefonate
incriminate, ma non aveva ottenuto, con tale azione, alcuna informazione
riservata che potesse ledere la riservatezza di chicchessia.
Avverso il provvedimento del Tribunale di Lecce
ricorrono sia la P. - per mezzo del difensore, Avvocato C.I.,
sia il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi.
La P. deduce: a) la nullità dell'ordinanza
custodiale emessa dal G.i.p., per mancanza di motivazione, essendosi
limitato il magistrato a recepire il contenuto delle richieste
del pubblico ministero, senza una valutazione propria; b) la nullità
della medesima ordinanza per insussistenza dei reati di cui agli
artt. 416 c.p. e 640 ter c.p., non essendo emersi - ad avviso
della ricorrente - elementi da cui trarre il carattere stabile
e duraturo dei rapporti con gli altri coindagati, e non potendo
attribuirsi a un centralino telefonico la qualifica di sistema
informatico o telematico; c) la mancanza di gravi indizi di colpevolezza
e, comunque, l'applicazione di una misura eccessivamente afflittiva,
ai sensi dell'art. 275, comma 2 bis, c.p.p., in considerazione
della sua incensuratezza; d) l'incompetenza territoriale del giudice
pugliese, in quanto sia la P. sia il D.V. operavano in Roma presso
la sede dell'A.S. s.r.l., ed essendo indicati come i promotori
dell'associazione, il reato più grave di cui all'art. 416
bis c.p. doveva ritenersi commesso in Roma, luogo in cui la struttura
associativa era divenuta operante.
Il Procuratore della Repubblica, con unico motivo
di ricorso, dolendosi per il vizio di violazione di legge, chiede
l'annullamento parziale dell'ordinanza nella parte in cui esclude,
in diritto, l'astratta configurabilità del reato di cui
all'art. 615 ter, osservando che la norma, tutelando i sistemi
informatici o telematici protetti, non mira solo a garantire il
bene individuato dal Tribunale, cioè la riservatezza delle
informazioni contenute nel sistema, ma l'intera sfera della personalità
del titolare, in tutte le sue possibili esplicazioni, non esclusi
i connessi profili riguardanti i diritti di carattere economico-patrimoniale.
Va esaminato anzitutto il motivo sub d) della P.,
rivestendo la questione della competenza carattere pregiudiziale.
Il reato di cui all'art. 416 c.p. (più grave
ex art. 16 c.p.p.) ha natura di reato permanente, con la conseguenza
che deve trovare applicazione, secondo le regole generali dettate
dal codice processuale, l'art. 8, comma terzo, c.p.p., in forza
del quale la competenza spetta al giudice del luogo in cui ha
avuto inizio la consumazione del reato. Tuttavia, nel caso di
specie, gli atti non offrono elementi per l'individuazione di
tale momento, non potendo neppure attribuirsi rilievo al fatto
dedotto dalla ricorrente, per il quale, essendo indicati nell'ordinanza
impugnata i promotori dell'associazione nelle persone della P.
e del D.V., e avendo la società A.S. r.l. (presso cui costoro
operavano) sede in Roma, dovrebbe ritenersi incompetente il giudice
brindisino e competente quello di Roma. La sede della società
non ha, infatti, alcuna rilevanza ai fini di individuare il luogo
di inizio della consumazione. Occorre, quindi, applicare le regole
suppletive, che fissano criteri presuntivi per la determinazione
della competenza (art. 9 c.p.p.). Ora, ritiene la Corte che ben
possano assumere rilevanza elementi presuntivi che valgano a radicare
la competenza territoriale nel luogo in cui il sodalizio criminoso
si manifesti per la prima volta all'esterno, nel luogo cioè
in cui si concretino i primi segni della sua operatività,
ragionevolmente sintomatici della genesi dell'associazione nello
spazio (Cass., sez. I, c.c. 26 ottobre 1994, rv 203609), e che,
se ancora non sia - come nel caso - sufficiente neppure tale criterio,
possano essere utilizzati criteri desumibili dai reati fine, particolarmente
nel caso in cui essi siano stati commessi tutti nello stesso luogo
e siano tutti della stessa tipologia (come contestato agli odierni
indagati). Può, quindi, ritenersi operante il criterio
dell'ultimo reato fine (Cass., sez. VI, u.p. 21 maggio 1998, C.
e altri, rv. 213573) consumato dai componenti dell'associazione,
che, nel caso, coincide con l'ultima manipolazione del sistema
informatico conseguente all'ultima telefonata eseguita (cioè
Brindisi), con l'effetto che il motivo di ricorso deve essere
disatteso.
Anche il motivo di ricorso sub a) è infondato.
Oggetto del ricorso per cassazione non è
l'ordinanza impositiva, bensì l'ordinanza pronunciata in
sede di riesame. Ed è noto, al riguardo, l'orientamento
consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la quale dopo
una sentenza delle Sezioni unite sul punto (Cass., sez. un., c.c.
17 aprile 1996, M., rv. 205257) si è stabilmente attestata
(ex plurimis, v. Cass., sez. V, c.c. 6 maggio 1999, L., rv. 213766;
Cass., sez. II, c.c. 23 gennaio 1998, T., 212768; Cass., sez.
I, c.c. 29 maggio 1997, C. e altri, rv. 207981) nel ritenere l'integrazione
della motivazione dell'ordinanza custodiale con quella del provvedimento
di riesame e viceversa, di modo che non può dedursi nel
giudizio di legittimità la carenza o la illogicità
della motivazione, ove dai due provvedimenti sia possibile desumere
compiutamente le ragioni che hanno indotto i giudici di merito
ad applicare e a mantenere il provvedimento cautelare: e poiché
nella specie l'ordinanza del Tribunale del riesame è ampiamente
motivata in ordine ad ogni questione attinente (come subito si
vedrà) alla sussistenza dei presupposti della misura, il
motivo va disatteso.
E' ugualmente infondato il motivo di ricorso sub
b).
Con il primo profilo della doglianza la ricorrente
censura il provvedimento impugnato nella parte in cui ritiene
configurabile il reato di frode informatica, non essendo - a suo
avviso - il centralino telefonico della "T." di Brindisi
un sistema informatico.
Tale censura è priva di consistenza.
Va, infatti, osservato che, prima di ritenere "sistema
informatico" il centralino telefonico, l'ordinanza si dilunga
nello spiegare che "sistema informatico" è la
stessa rete telefonica di cui si serve la filiale "T."
di Brindisi.
La legge 23 dicembre 1993, n. 547, che ha introdotto
nel codice penale i cosiddetti computer's crimes, non definisce
il "sistema informatico", oggetto della sua tutela,
dandone per presupposta la nozione.
Sulla base del dato testuale pare comunque che si
debba ritenere che l'espressione "sistema informatico"
contenga in sé il concetto di una pluralità di apparecchiature
destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso
l'utilizzazione (anche in parte) di tecnologie informatiche. Queste
ultime, come si è rilevato in dottrina, sono caratterizzate
dalla registrazione (o "memorizzazione"), per mezzo
di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di "dati",
cioè, di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata
attraverso simboli (bit) numerici ("codice"), in combinazioni
diverse; tali "dati", elaborati automaticamente dalla
macchina, generano le "informazioni" costituite "da
un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo
una logica che consenta loro di attribuire un particolare significato
per l'utente".
Ora, come ha correttamente evidenziato il giudice
a quo, le linee telefoniche utilizzano, nell'epoca moderna, normalmente,
tali tecnologie: la funzione di trasmissione delle comunicazioni
si attua, invero, con la conversione (codificazione) dei segnali
(nel caso fonici) in forma di flusso continuo di cifre (bit) e
nel loro trasporto in tale forma all'altro estremo, dove il segnale
di origine viene ricostruito (decodificazione) e inoltrato, dopo
essere stato registrato in apposite memorie. Si tratta, cioè,
del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici di
cui all'art. 266 bis c.p.p., introdotto dalla stessa l. n. 547/1993
nel codice di procedura penale, al quale è stata estesa
la disciplina delle intercettazioni telefoniche.
Non solo. Secondo il corretto apprezzamento del
giudice di merito, essendo le linee telefoniche utilizzate anche
per il flusso dei cosiddetti "dati esterni alle conversazioni"
(numero dell'abbonato chiamante, numero dell'abbonato chiamato,
numero degli scatti, data e ora di inizio della chiamata e durata
della stessa), i quali vengono tutti memorizzati e trattati (compresa
la stampa dei tabulati) con tecnologie informatiche (si veda,
al riguardo, Cass., sez. un., c.c. 13 luglio 1998, G., rv. 211197,
pur se pronunciata sull'affine sistema della telefonia mobile),
anche per tal verso si deve giungere a ritenere la sussistenza,
in concreto, dei presupposti per l'applicazione dell'art. 640
ter c.p.
Infine, il giudice di merito ha messo in evidenza
come anche il centralino della sede "T." di Brindisi
(che la ricorrente ritiene una semplice "agenda" e come
tale non rientrante nei sistemi informatici) abbia la natura,
a sua volta, di sistema informatico, rilevando che la selezione
delle telefonate extra urbane, attraverso i cosiddetti numeri
brevi, avviene per mezzo di tecnologie informatiche, di memorizzazione,
cioè, di dati che permettono l'utilizzazione delle linee
solo per la chiamata di determinate utenze e non di altre.
Alla luce di tutte tali caratteristiche di fatto
in ordine alle tecnologie utilizzate dai sistemi in discussione,
la cui verifica compete al giudice di merito e non è sindacabile
davanti al giudice di legittimità se sorretta - come nel
caso - da motivazione adeguata, il primo profilo della censura
deve essere disatteso.
Quanto al secondo aspetto della doglianza, con il
quale la P. sostiene la non configurabilità del reato di
associazione per delinquere nei suoi riguardi, correttamente nell'ordinanza
impugnata si afferma che risulta dalle intercettazioni telefoniche
lo stabile rapporto dell'indagata con tutti i componenti dell'organizzazione
finalizzata alla commissione dei reati di frode informatica, con
il ruolo di "tenere i contatti con il D.L., al quale fornisce
i numeri da chiamare, dà istruzioni sull'attività
da compiere (ad esempio: sui tempi delle telefonate, in modo da
evitare sospetti e controlli, comunica i risultati del suo lavoro";
la P. a sua volta, riceve dallo S. i numeri telefonici e i compensi
per l'attività fraudolenta in questione: v. il contenuto
delle intercettazioni nn. 42, 62, 75, 97, 100, 281, 304 e 333,
alla pag. 7 dell'ordinanza alla quale si rimanda. Anche se l'ordinanza
rileva che, allo stato delle indagini, non risultano chiari i
rapporti D.V.-P.-S., ricorrono, comunque, a carico della P. indizi
significativi e tali da poter costituire la base giuridica per
l'emissione del provvedimento cautelare, anche per quanto attiene
al reato di cui all'art. 416 bis c.p., non occorrendo, come è
noto, in sede cautelare, una prova piena del fatto, ma semplicemente
gravi indizi di colpevolezza.
E', infine, infondato il motivo sub c).
Il giudice di merito, mostra, infatti, di aver tenuto
conto non solo delle peculiari modalità delle condotte
("in considerazione della struttura e dei caratteri dell'associazione,
che, allo stato, non appare territorialmente circoscritta né
limitata ai soli soggetti sinora individuati"), particolarmente
gravi anche per l'entità dei profitti già conseguiti
e del danno arrecato, ma anche della personalità dell'indagata
(senza che abbia rilievo decisivo l'insussistenza di precedenti
penali, peraltro già valutati in occasione della sostituzione
della misura), denotante una notevole capacità criminale,
e dello stato delle indagini, che non hanno ancora completamente
chiarito l'assetto associativo (pur avendone evidenziato - come
già detto - chiari segnali di presenza e di organizzazione),
per cui appaiono tutt'altro che carenti o illogiche le argomentazioni
del provvedimento impugnato riguardanti sia il pericolo per la
genuinità delle fonti di prova, sia il pericolo di reiterazione
di reati (con i medesimi - o altri - meccanismi e con l'utilizzazione
di utenze telefoniche diverse), sia l'indispensabilità
della custodia in atto, già sostituita con la meno afflittiva
misura degli arresti domiciliari, a scopo cautelare.
Il ricorso del Procuratore della Repubblica è,
invece, fondato.
Non risulta che questa Corte abbia avuto occasione
di esprimersi in ordine all'oggetto giuridico della tutela approntata
dall'art. 615 ter c.p.
Indubbiamente la collocazione sistematica della
norma nella sezione IV (concernente i delitti contro l'inviolabilità
del domicilio) del capo III del titolo XIII del libro II, riguardante
i delitti in particolare, dà ragione dell'intenzione del
legislatore - il quale ha preso a parametro il "domicilio
fisico" dell'individuo - di assicurare la protezione del
"domicilio informatico", quale spazio ideale (ma anche
fisico in cui sono contenuti i dati informatici), di pertinenza
della persona, al quale estendere la tutela della riservatezza
della sfera individuale, quale bene anche costituzionalmente protetto
(art. 14 cost.), come non manca di notare, del resto, la Relazione
al disegno di legge 23 dicembre 1993, n. 547.
La dottrina che si è occupata del problema
è, però, divisa sulla estensione da attribuire alla
garanzia offerta dai legislatore del 1993 con la norma in argomento,
sostenendosi da parte di alcuni (proprio per la collocazione sistematica
della norma) che lo scopo avuto di mira dal legislatore sia stato
quello di tutelare soltanto i contenuti personalissimi (cioè
attinenti al diritto alla riservatezza della vita privata) dei
sistemi informatici (teoria alla quale ha, evidentemente, ritenuto
di aderire il Tribunale di Lecce, il quale ha ritenuto che, pur
essendosi il D.L. introdotto nel sistema informatico "T.";
non sia stato violato l'ambito di riservatezza individuale di
alcuno), mentre v'è chi riconosce che la norma in parola
debba estendersi nel senso che essa abbia ad oggetto lo jus exludendi
del titolare del sistema informatico, quale che sia il contenuto
dei dati racchiusi in esso, purché attinente alla propria
sfera di pensiero o alla propria attività (lavorativa e
non).
Ora, sembra alla Corte che debba preferirsi quest'ultimo
indirizzo, per la ragione che esso meglio si attaglia alla lettera
e allo scopo della legge: alla lettera, perché la norma
non opera distinzioni tra sistemi a seconda dei contenuti (esclusivamente
limitandosi ad accordare tutela ai sistemi protetti da misure
di sicurezza); alla ratio legis, soprattutto, perché la
prima interpretazione implicherebbe l'esclusione dalla tutela
- irragionevolmente e verosimilmente in senso contrario all'intenzione
del legislatore - di aspetti non secondari, quali per esempio,
quelli connessi ai profili economico - patrimoniali dei dati (si
pensi al diritto dei titolari di banche dati protette da misure
di sicurezza di permettere l'accesso alle informazioni dietro
pagamento di un canone), lasciando quindi sforniti di protezione
i diritti di enti e persone giuridiche, non tanto per essere incerta
l'estensione a tali categorie soggettive della tutela della riservatezza
e in genere dei diritti della personalità (per l'estensione
delle norme sulla violazione di domicilio alle persone giuridiche,
v., per esempio, Cass., sez. II, 6 maggio 1983, S., rv. 161358;
Cass., sez. I, 2 febbraio 1979, P., rv. 142130) ma piuttosto perché
principalmente fra dette categorie si rinvengono soggetti titolari
di sistemi informatici protetti da misure di sicurezza (enti,
anche pubblici; grandi società commerciali) per i quali
lo jus excludendi è correlato prevalentemente, se non esclusivamente,
a diritti di natura economico - patrimoniale.
D'altra parte, con il riferimento al "domicilio
informatico", sembra che il legislatore abbia voluto individuare
il luogo fisico - come sito in cui può estrinsecarsi la
personalità umana - nel quale è contenuto l'oggetto
della tutela (qualsiasi tipo di dato e non i dati aventi ad oggetto
particolari contenuti), per salvaguardarlo da qualsiasi tipo di
intrusione (ius excludendi alios), indipendentemente dallo scopo
che si propone l'autore dell'abuso.
Pare, infatti, che, una volta individuato nell'accesso
abusivo a sistema informatico un reato contro la libertà
individuale, il legislatore sia stato quasi "costretto"
dalla sistematica del codice a quel tipo di collocazione, senza
però che con la collocazione stessa si sia voluto anche
individuare, in via esclusiva, il bene protetto con riferimento
alle norme sulla violazione di domicilio, cioè la pax domestica
ovvero la quiete e la riservatezza della vita familiare.
Va, inoltre, considerato che ove il legislatore
ha avuto l'intento di tutelare la privacy vi ha espressamente
fatto riferimento in modo inequivocabile, sia nella legislazione
meno recente (v. la l. 8 aprile 1974, n. 98, il cui art. 1 ha
introdotto nel codice penale, sotto la rubrica "Interferenze
illecite nella vita privata" l'art. 615 bis), sia in quella
più vicina (v. la l. 31 dicembre 1996, n. 675, sulla "Tutela
delle persone o di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali").
Per altro verso, sembra a questa Corte che non possa
dubitarsi della possibilità di un concorso di reati fra
l'accesso abusivo a un sistema informatico e la frode informatica:
la condotta di accesso non ha a che vedere con il reato di frode
informatica, il quale ultimo è necessariamente caratterizzato
dalla manipolazione del sistema ("alterando in qualsiasi
modo il funzionamento" oppure "intervenendo senza diritto
con qualsiasi modalità su, dati, informazioni o programmi",
secondo le formule utilizzate dalla norma), che non è prevista
né richiesta per il reato di accesso abusivo (senza considerare
la diversità di beni giuridici tutelati, la diversità
dell'elemento soggettivo e la non completa sovrapponibilità
delle due figure, anche per prevedere l'art. 615 ter la sola tutela
dei sistemi protetti da misure di sicurezza, caratteristica che
non si rinviene nel reato di frode informatica).
Nel caso di specie la contemporanea violazione delle
due norme si è realizzata secondo lo schema tipico del
concorso formale, in quanto gli indagati, con una sola azione
(digitazione del numero telefonico), si sono introdotti abusivamente,
nel sistema informatico, e, nello stesso tempo, lo hanno manipolato
in modo da eludere il blocco delle telefonate extraurbane, contestualmente
procurandosi l'ingiusto profitto con altrui danno.
Conclusivamente può affermarsi che, con giudizio
di merito congruamente e logicamente motivato, e pertanto insindacabile
in questa sede di legittimità, è rimasto accertato
che, nella specie, sia la rete telefonica di cui si serve la "T."
di Brindisi, sia il centralino telefonico della filiale costituiscono
un sistema che si avvale di tecnologie informatiche, secondo quanto
descritto nelle pag. 4 e 5 dell'ordinanza impugnata, nelle quali
si precisa che: 1) la trasmissione delle conversazioni in rete
avviene con sistema elettronico che consente il trasporto dei
segnali (bit) in forma numerica (sistema digitale) mediante automatica
codificazione e decodificazione (registrando tali dati in memorie
su supporti adeguati); 2) il centralino è protetto da misure
di sicurezza costituite dal blocco della selezione internazionale;
3) la "T." opera un trattamento automatico delle informazioni
afferenti ai cosiddetti "dati esterni" al flusso di
conversazioni, che vengono registrati e (all'occorrenza) stampati
su tabulati, da cui è dato desumere il nome dell'abbonato
chiamante, il numero dell'abbonato chiamato, il numero degli scatti,
la data, l'ora e l'inizio della chiamata). E poiché in
base alle suesposte considerazioni si è verificato un abusivo
accesso - rilevante penalmente ex art. 615 ter c.p. - nei sistemi
informatici di pertinenza della "T." da parte degli
indagati, allo scopo di commettere l'ulteriore reato di frode
informatica, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al
Tribunale di Lecce per nuovo giudizio sulla base dei principi
sopra detti, limitatamente alla parte in cui esclude l'applicabilità
della norma da ultimo citata.
La ricorrente va condannata - ex lege - al pagamento
delle spese processuali.
P.Q.M. In accoglimento del ricorso del P.M.
annulla l'impugnata ordinanza per quanto riguarda il reato di
cui all'art. 615 ter c.p. e rinvia per nuovo esame al Tribunale
di Lecce.
Rigetta il ricorso di N.P. che condanna al pagamento
delle spese processuali.