Selezione di testi giurisprudenziali a cura di Leo Stilo

Corte di Cassazione pen., sez. V, 8 giugno 2004 (6 maggio 2004), n. 25488 - Pres. Providenti - Rel. Ferrua

Massima 1
L'art. 617 bis c.p. punisce chiunque, fuori dei casi consentiti dalle legge "installa apparecchi, strumenti... al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone." L'art. 623 bis c.p. nella sua attuale formulazione (a seguito della modifica apportata dalla L. 23-11-93 n. 547) sancisce l'applicazione della citata disposizione incriminatrice a qualunque "altra trasmissione a distanza di suoni, immagini ed altri dati", in tal modo risultando superato il limite dell'originaria previsione secondo cui doveva trattarsi di trasmissioni "con collegamento su filo o ad onde guidate"
Ne consegue che l'installazione di un apparecchio radioricevente per intercettare le trasmissioni della centrale operativa della polizia rientra attualmente nella previsione dell'art. 617 bis c.p.

Massima 2
In argomento di scusabilità della legge penale (art. 5 c.p. alla luce della sentenza della Corte Cost. 364/1988), l'ignoranza della legge penale al fine di essere scusabile ed escludere la colpevolezza deve essere inevitabile ed è configurabile solo quando l'agente abbia impiegato la normale ed ordinaria diligenza per adeguarsi all'ordinamento giuridico e ciò gli sia stato impossibile per il carattere assolutamente oscuro del precetto violato; d'altro canto, l'obbligo di informarsi e di conoscere le disposizioni normative - posto a carico di tutti i consociati quale esplicazione del più ampio dovere di solidarietà sociale - deve considerarsi particolarmente pregnante per coloro che svolgono sistematicamente, anche solo per svago, attività in un determinato settore penalmente rilevante

Massima 3


TESTO DELLA SENTENZA

...Omissis...

Svolgimento del procedimento e motivi della decisione

Con sentenza 21-1-99 il Tribunale di Genova dichiarava L. G. responsabile del reato di cui agli arttt. 617 bis c. 2 e 623 bis c.p. (per avere installato sul suo furgone, fuori dei casi consentiti dalla legge, un apparato radioricevente al fine ci intercettare le comunicazioni della polizia di Stato, con l'aggravante di avere commesso il fatto ai danni di pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni) e lo condannava a pena ritenuta di giustizia.

Tale decisione veniva confermata dalla Corte di appello con pronuncia 6-11-02 avverso la quale ha ora proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente e tramite difensore nei termini infradescritti.

Motivo unico dedotto dal difensore: violazione di legge e vizio di motivazione in punto responsabilità.

Le censure sono assolutamente generiche ed apodittiche.

Motivi dedotti dall'imputato

1 - Violazione di legge in ordine alla qualificazione del fatto.

All'uopo si è denunciato che erroneamente si era ritenuta la configurabilità del reato di cui all'art. 617 bis e 623 bis c.p., mentre il fatto rientrava nella previsione del r.d. 1067/1923.

La censura è infondata.

L'art. 617 bis c.p. punisce chiunque, fuori dei casi consentiti dalle legge "installa apparecchi, strumenti... al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone."

L'art. 623 bis c.p. nella sua attuale formulazione (a seguito della modifica apportata dalla L. 23-11-93 n. 547) sancisce l'applicazione della citata disposizione incriminatrice a qualunque "altra trasmissione a distanza di suoni, immagini ed altri dati", in tal modo risultando superato il limite dell'originaria previsione secondo cui doveva trattarsi di trasmissioni "con collegamento su filo o ad onde guidate"

Ne consegue che l'installazione di un apparecchio radioricevente per intercettare le trasmissioni della centrale operativa della polizia rientra attualmente nella previsione dell'art. 617 bis c.p.

Né può valere la tesi difensiva secondo cui si dovrebbe applicare, quale norma speciale, l'art. 18 del R.D. 1067/1923: all'uopo basti rilevare che quest'ultima è relativa ad esercizio abusivo di comunicazioni radiotelefoniche o radiotelegrafiche e non riguarda l'installazione a fini di intercettazione.

2 - Violazione art. 5 c.p. per omesso riconoscimento di ignoranza della legge in capo ad esso imputato.

La censura è manifestamente infondata.

L'ignoranza della legge penale al fine di essere scusabile ed escludere la colpevolezza deve essere inevitabile ed è configurabile solo quando l'agente abbia impiegato la normale ed ordinaria diligenza per adeguarsi all'ordinamento giuridico e ciò gli sia stato impossibile per il carattere assolutamente oscuro del precetto violato; d'altro canto, l'obbligo di informarsi e di conoscere le disposizioni normative - posto a carico di tutti i consociati quale esplicazione del più ampio dovere di solidarietà sociale - deve considerarsi particolarmente pregnante per coloro che svolgono sistematicamente, anche solo per svago, attività in un determinato settore penalmente rilevante (ex plurimis: Cass. 27-6-95 n. 07323 RV. 201919; Cass. 16-2-96 n. 01797 RV. 205384).

Orbene, i giudici di merito hanno evidenziato che il L. possedeva vari apparecchi del genere di quello di cui all'imputazione, che ne faceva commercio e che egli già era stato condannato per violazioni sull'esercizio delle telecomunicazioni: in tale situazione di effettivo inserimento nello specifico campo non può certo essere invocata l'ignoranza della norma violata.

In conclusione s'impone il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte,

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.