Selezione di testi giurisprudenziali a cura di
Leo Stilo
Corte di Cassazione pen., sez. V, 8 giugno 2004
(6 maggio 2004), n. 25488 - Pres. Providenti - Rel. Ferrua
Massima 1
L'art. 617 bis c.p. punisce chiunque, fuori dei casi consentiti
dalle legge "installa apparecchi, strumenti... al fine di
intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche
o telefoniche tra altre persone." L'art. 623 bis c.p. nella
sua attuale formulazione (a seguito della modifica apportata dalla
L. 23-11-93 n. 547) sancisce l'applicazione della citata disposizione
incriminatrice a qualunque "altra trasmissione a distanza
di suoni, immagini ed altri dati", in tal modo risultando
superato il limite dell'originaria previsione secondo cui doveva
trattarsi di trasmissioni "con collegamento su filo o ad
onde guidate"
Ne consegue che l'installazione di un apparecchio radioricevente
per intercettare le trasmissioni della centrale operativa della
polizia rientra attualmente nella previsione dell'art. 617 bis
c.p.
Massima 2
In argomento di scusabilità della legge penale (art. 5
c.p. alla luce della sentenza della Corte Cost. 364/1988), l'ignoranza
della legge penale al fine di essere scusabile ed escludere la
colpevolezza deve essere inevitabile ed è configurabile
solo quando l'agente abbia impiegato la normale ed ordinaria diligenza
per adeguarsi all'ordinamento giuridico e ciò gli sia stato
impossibile per il carattere assolutamente oscuro del precetto
violato; d'altro canto, l'obbligo di informarsi e di conoscere
le disposizioni normative - posto a carico di tutti i consociati
quale esplicazione del più ampio dovere di solidarietà
sociale - deve considerarsi particolarmente pregnante per coloro
che svolgono sistematicamente, anche solo per svago, attività
in un determinato settore penalmente rilevante
Massima 3
TESTO DELLA SENTENZA
...Omissis...
Svolgimento del procedimento e motivi della decisione
Con sentenza 21-1-99 il Tribunale di Genova dichiarava
L. G. responsabile del reato di cui agli arttt. 617 bis c. 2 e
623 bis c.p. (per avere installato sul suo furgone, fuori dei
casi consentiti dalla legge, un apparato radioricevente al fine
ci intercettare le comunicazioni della polizia di Stato, con l'aggravante
di avere commesso il fatto ai danni di pubblici ufficiali nell'esercizio
delle loro funzioni) e lo condannava a pena ritenuta di giustizia.
Tale decisione veniva confermata dalla Corte di
appello con pronuncia 6-11-02 avverso la quale ha ora proposto
ricorso per cassazione l'imputato personalmente e tramite difensore
nei termini infradescritti.
Motivo unico dedotto dal difensore: violazione di
legge e vizio di motivazione in punto responsabilità.
Le censure sono assolutamente generiche ed apodittiche.
Motivi dedotti dall'imputato
1 - Violazione di legge in ordine alla qualificazione
del fatto.
All'uopo si è denunciato che erroneamente
si era ritenuta la configurabilità del reato di cui all'art.
617 bis e 623 bis c.p., mentre il fatto rientrava nella previsione
del r.d. 1067/1923.
La censura è infondata.
L'art. 617 bis c.p. punisce chiunque, fuori dei
casi consentiti dalle legge "installa apparecchi, strumenti...
al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni
telegrafiche o telefoniche tra altre persone."
L'art. 623 bis c.p. nella sua attuale formulazione
(a seguito della modifica apportata dalla L. 23-11-93 n. 547)
sancisce l'applicazione della citata disposizione incriminatrice
a qualunque "altra trasmissione a distanza di suoni, immagini
ed altri dati", in tal modo risultando superato il limite
dell'originaria previsione secondo cui doveva trattarsi di trasmissioni
"con collegamento su filo o ad onde guidate"
Ne consegue che l'installazione di un apparecchio
radioricevente per intercettare le trasmissioni della centrale
operativa della polizia rientra attualmente nella previsione dell'art.
617 bis c.p.
Né può valere la tesi difensiva secondo
cui si dovrebbe applicare, quale norma speciale, l'art. 18 del
R.D. 1067/1923: all'uopo basti rilevare che quest'ultima è
relativa ad esercizio abusivo di comunicazioni radiotelefoniche
o radiotelegrafiche e non riguarda l'installazione a fini di intercettazione.
2 - Violazione art. 5 c.p. per omesso riconoscimento
di ignoranza della legge in capo ad esso imputato.
La censura è manifestamente infondata.
L'ignoranza della legge penale al fine di essere
scusabile ed escludere la colpevolezza deve essere inevitabile
ed è configurabile solo quando l'agente abbia impiegato
la normale ed ordinaria diligenza per adeguarsi all'ordinamento
giuridico e ciò gli sia stato impossibile per il carattere
assolutamente oscuro del precetto violato; d'altro canto, l'obbligo
di informarsi e di conoscere le disposizioni normative - posto
a carico di tutti i consociati quale esplicazione del più
ampio dovere di solidarietà sociale - deve considerarsi
particolarmente pregnante per coloro che svolgono sistematicamente,
anche solo per svago, attività in un determinato settore
penalmente rilevante (ex plurimis: Cass. 27-6-95 n. 07323 RV.
201919; Cass. 16-2-96 n. 01797 RV. 205384).
Orbene, i giudici di merito hanno evidenziato che
il L. possedeva vari apparecchi del genere di quello di cui all'imputazione,
che ne faceva commercio e che egli già era stato condannato
per violazioni sull'esercizio delle telecomunicazioni: in tale
situazione di effettivo inserimento nello specifico campo non
può certo essere invocata l'ignoranza della norma violata.
In conclusione s'impone il rigetto del ricorso con
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento.