Selezione di testi giurisprudenziali a cura di
Leo Stilo
Cass. pen., sez. III, sentenza del 12 luglio
2005 (C.C. 21-06-2005), n. 25232 - Pres. Postiglione; Rel. Petti
Massima 1
Il reato di cui all'articolo 600 ter terzo comma commesso per
via telematica si consuma nel momento in cui i dati pedopornografici
vengono immessi nella rete giacché tale immissione è
già di per sé sufficiente ad integrare il reato,
pur collocandosi in un momento antecedente all'effettiva diffusione
tra il pubblico del materiale vietato.
Massima 2
Il reato di cui all'articolo 600 ter terzo comma è di
pericolo concreto. Per questo motivo è sufficiente che
sia garantita la possibilità di accesso ai dati ad un numero
indeterminato di soggetti. Dal momento della messa a disposizione
del materiale in siti aperti o accessibili si può considerare
verificata la condotta criminosa poiché è in tale
momento che si instaura un effettivo rapporto di diffusione.
E' in tale momento che i dati immessi fuoriescono dalla sfera
di disponibilità dell'agente il quale ha posto in essere
quanto da lui dipendeva per instaurare per via telematica una
relazione comunicativa con un numero indeterminato di soggetti.
La successiva attivazione della procedura per giungere concretamente
alla visione dei dati immessi resta affidata all'esclusiva determinazione
dell'utente, la cui perdita d'interesse non condiziona sotto il
profilo della rilevanza del fatto o della sua consumazione la
punibilità della condotta di divulgazione già posta
in essere dall'agente.
TESTO DELLA SENTENZA
...Omissis...
In fatto. Con provvedimento del 4 aprile
del 2005 il tribunale del riesame di Catania confermava l'ordinanza
applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa
dal g.i.p. presso il tribunale di Caltagirone nei confronti di
B. A. I., quale indagato del reato di cui agli artt 81 capov,
110, 112 n. 1 c.p. 600 ter commi 3° e 4° per le condotte,
realizzate in concorso con altri, di distribuzione e divulgazione
per via telematica di materiale pedopornografico e di notizie
per mezzo del canale di chat crittografato "boylover - Italy"
e per le condotte di cessione a titolo gratuito delle informazioni
e delle immagini pedopornografiche finalizzate all'adescamento
e sfruttamento dei minori nonché del reato di cui all'art.
600 quater c.p. per la detenzione di materiale pedopornografico.
Con la medesima ordinanza il tribunale disponeva la trasmissione
degli atti alla Procura della Repubblica presso il tribunale di
Napoli ritenuto giudice competente per territorio. Il tribunale,
dopo avere premesso che analogo provvedimento, relativamente al
solo reato di cui all'art. 600 ter, era stato già annullato
in quanto all'epoca ricorrevano le condizioni per ritenere che
l'indagato, all'esito del giudizio, potesse usufruire del beneficio
della sospensione condizionale della pena, osservava che il locus
commissi delicti del reato più grave coincideva con il
luogo in cui si assumeva essere stato digitato il comando d'invio
ovvero d'immissione dei dati in rete, il quale luogo coincideva
con la residenza del provider della chat ossia con la residenza
del coindagato P. M., il quale risiedeva in Napoli; che, a seguito
della perquisizione e del rinvenimento e sequestro nell'abitazione
del B. di molteplice materiale pedopornografico, la posizione
del predetto era cambiata con riferimento all'originaria contestazione
di cui all'articolo 600 ter c.p. nel senso che i nuovi elementi
acquisiti, valutati unitamente agli altri, non consentivano più
di esprimere un giudizio prognostico a lui favorevole relativamente
alla concessione del beneficio della sospensione condizionale
della pena.
Ricorrono per cassazione il procuratore della Repubblica
presso il tribunale di Caltagirone ed il difensore dell'indagato.
Il primo sostiene che illegittimamente il tribunale
del riesame si è dichiarato incompetente giacché
gli è conferito solo il potere di annullare, confermare
o riformare il provvedimento impugnato e non pure quello di riconoscere
e dichiarare l'incompetenza propria o del giudice che ha emesso
il provvedimento. In ogni caso, poiché non era possibile
stabilire il giudice del luogo in cui aveva avuto inizio l'azione
criminosa del reato più grave (quello associativo) o applicare
le prime due regole suppletive di cui all'articolo 9 c.p.p., non
rimaneva che fare ricorso alla terza regola suppletiva e ritenere
competente il giudice del luogo ove aveva sede l'ufficio del pubblico
ministero che per primo aveva provveduto ad iscrivere la notitia
criminis ossia il tribunale di Caltagirone.
Il difensore dell'indagato lamenta:
1) violazione dell'articolo 292 comma 2 lett c c.p.p.
nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione
in merito alle esigenze cautelari ed agli indizi che giustificavano
la misura giacché i nuovi elementi erano riferibili ad
un reato per il quale non era possibile (art. 600 quater) adottare
misure cautelari coercitive;
2) violazione dell'art. 291 comma 2 c.p.p ed omessa
motivazione in merito all'urgenza, riferibile all'epoca di adozione
della misura, di evitare il perpetuarsi delle condotte criminose
realizzate tramite la rete internet;
3) violazione dell'art. 600 ter commi terzo e quarto
per l'insussistenza dei reati ipotizzati mancando il requisito
della divulgazione ad un numero indeterminato di persone: su tale
elemento costitutivo del reato la motivazione del tribunale era
assolutamente carente;
4) violazione dell'art. 275 bis comma 2 c.p.p. nonché
mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul punto:
assume che il tribunale, dopo avere affermato in un precedente
provvedimento che l'indagato, nell'eventualità di una condanna
per il reato di cui all'art. 600 ter c.p. commi terzo e quarto,
avrebbe potuto per l'episodicità dei suoi interventi, usufruire
del beneficio della sospensione condizionale, ha sostenuto che
quella medesima condotta non poteva considerarsi episodica; in
definitiva il tribunale del riesame, da un lato, aveva affermato
che il materiale ritrovato nell'abitazione dell'indagato non è
collegabile alle condotte di cui all'articolo 600 ter c.p., perché
altrimenti non sarebbe stato possibile contestargli anche il reato
di cui all'articolo 600 quater per la clausola di riserva ivi
prevista, dall'altro, ha sostenuto che il ritrovamento di detto
materiale dimostrava la non episodicità della condotta
di divulgazione d'informazioni attraverso la rete internet;
5) violazione dell'articolo 274 lett. c) c.p.p.
per l'insussistenza dell'esigenza cautelare individuata dal G.i.p.
e confermata dal tribunale del riesame di Catania: assume che
la pericolosità dell'indagato deve risultare congiuntamente
dalle specifiche modalità del fatto e dalla personalità
dell'indagato desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi
precedenti penali; che alle modalità del fatto non può
attribuirsi doppia valenza: per la valutazione della gravità
del fatto e della pericolosità sociale; in ogni caso si
dovrebbe tenere conto di tutti i criteri enunciati nell'articolo
133 quali: i precedenti penali; la condotta e la vita del reo,
le condizioni di vita individuale, familiare e sociale, il carattere
dell'indagato e la sua indole; la condotta contemporanea e susseguente
al reato.
In diritto. Il ricorso del procuratore della
repubblica presso il tribunale di Caltagirone è parzialmente
fondato e va accolto nei limiti di seguito precisati mentre è
infondato quello proposto dall'indagato. Secondo l'autorevole
insegnamento delle sezioni unite di questa Corte (Cass Sez. UU
12 dicembre 1994, de Lorenzo; 12 aprile del 1996, Fazio), deve
essere riconosciuta alla parte la facoltà di dedurre ed
al tribunale del riesame quella di riconoscere e dichiarare l'incompetenza
propria e del giudice che ha disposto la misura cautelare, giacché
trattasi di decisione emessa allo stato degli atti con effetti
limitati al provvedimento oggetto di gravame e salva la possibilità
per il pubblico ministero di proseguire le indagini e di riproporre
la questione di competenza territoriale allo stesso g.i.p. nel
momento in cui richiederà una nuova misura cautelare. Invero
la competenza, quale limite della giurisdizione, costituisce un
presupposto processuale che non può prescindere dall'attività
giurisdizionale svolta e deve perciò sempre essere verificata
dal giudice che procede. L'articolo 27 c.p.p. dispone che le misure
cautelari adottate dal giudice che contestualmente o successivamente
si dichiari incompetente per qualsiasi causa cessano di avere
effetto, se entro venti giorni dalla trasmissione degli atti il
giudice ritenuto competente non provvede. Tale sanzione, secondo
l'autorevole insegnamento delle Sezioni unite, non solo consente,
ma postula per la propria effettività, un controllo demandato
al giudice dell'impugnazione sulla competenza del giudice che
ha adottato la misura cautelare. D'altra parte il soggetto nei
cui confronti viene adottata una misura cautelare ha un duplice
interesse all'affermazione dell'incompetenza del giudice che ha
disposto la misura giacché da questa discende una possibile
caducazione differita e la necessità di un'autonoma e rinnovata
valutazione da parte del giudice competente. Siffatta conclusione
è imposta anche dal dettato costituzionale perché
la garanzia del giudice naturale precostituito per legge, da un
lato, implica che il criterio attributivo della competenza, oltre
ad essere ancorato a parametri definitivi, sia anche suscettibile
di controllo, dall'altro, non legittima deroghe neppure con riferimento
alla competenza per territorio posto che anche questa fornisce
elementi per l'individuazione del giudice naturale. Pertanto il
tribunale del riesame può affermare la competenza negata
dal giudice per le indagini preliminari o viceversa negare quella
ritenuta dal giudice e ciò perché, contrariamente
a quanto avveniva per il tribunale della libertà sotto
il previgente codice di rito, la cognizione del tribunale del
riesame non si discosta da quella del giudice per le indagini
preliminari.
Nel caso concreto questo collegio, pur condividendo
l'assunto del tribunale del riesame in merito al potere di rilevare
l'incompetenza propria e quella del giudice per le indagini preliminari,
deve tuttavia rilevare che erroneamente il tribunale si è
dichiarato incompetente.
Invero il reato più grave contestato agli
altri indagati, le cui posizioni però sono connesse con
quella del B., è quello associativo che ha natura permanente
- Di conseguenza, a norma degli artt 8 e 16 c.p.p., è competente
il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del
reato associativo. La consumazione di tale reato, indipendentemente
da quelli programmati, si realizza nel momento in cui si costituisce
l'associazione ossia quando la volontà di ciascun associato
si sia accordata con almeno altri due consociati e sia stato predisposto
un minimo di organizzazione. Il reato di cui all'articolo 600
ter terzo comma commesso per via telematica si consuma nel momento
in cui i dati pedopornografici vengono immessi nella rete giacché
tale immissione è già di per sé sufficiente
ad integrare il reato, pur collocandosi in un momento antecedente
all'effettiva diffusione tra il pubblico del materiale vietato.
Invero, trattandosi di reato di pericolo concreto, è sufficiente
che sia garantita la possibilità di accesso ai dati ad
un numero indeterminato di soggetti. Orbene è proprio dal
momento della messa a disposizione del materiale in siti aperti
o accessibili che può considerarsi verificato il pericolo
poiché è in tale momento che si instaura un effettivo
rapporto di diffusione: è in tale momento che i dati immessi
fuoriescono dalla sfera di disponibilità dell'agente il
quale ha posto in essere quanto da lui dipendeva per instaurare
per via telematica una relazione comunicativa con un numero indeterminato
di soggetti. La successiva attivazione della procedura per giungere
concretamente alla visione dei dati immessi resta affidata all'esclusiva
determinazione dell'utente, la cui perdita d'interesse non condiziona
sotto il profilo della rilevanza del fatto o della sua consumazione
la punibilità della condotta di divulgazione già
posta in essere dall'agente.
Nella fattispecie però sono rimasti sconosciuti
sia il luogo dell'organizzazione dell'associazione che quello
della messa a disposizione dei dati. Il tribunale del riesame
ha dato per dimostrato anziché dimostrare che quel luogo
coincide con quello in cui aveva la residenza il provider della
chat all'interno della quale gli utenti svolgevano l'attività
criminosa. Il fatto che il provider avesse la residenza in Napoli
non significa necessariamente che l'associazione si sia costituita
in tale città o che l'attività criminosa abbia avuto
inizio in tale città. Pertanto occorre applicare le regole
suppletive di cui all'articolo 9 c.p.p. e segnatamente la terza
regola suppletiva in forza della quale la competenza appartiene
al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero
che per primo ha provveduto ad iscrivere la notizia di reato nel
registro di cui all'articolo 335 c.p.p. Invero nella fattispecie
la competenza non può essere determinata né in base
alla regola suppletiva di cui al comma 1 dell'articolo 9, in quanto
è ignoto l'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte
dell'azione né in base alla regola di cui al comma secondo
del predetto articolo, in quanto tale criterio non e praticabile
in presenza di una pluralità di indagati residenti in luoghi
diversi, mancando una regola analoga a quella di cui al primo
comma dell'art 10. Diventa quindi applicabile l'ultimo criterio
suppletivo ossia quello del giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio
del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di
reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p..
Alla stregua delle considerazioni svolte, in parziale
accoglimento del ricorso del procuratore della Repubblica presso
il tribunale di Caltagirone, l'ordinanza impugnata va annullata
nella parte relativa alla trasmissione degli atti alla Procura
della Repubblica presso il tribunale di Napoli (peraltro gli atti
a norma dell'articolo 27 c.p.p. avrebbero dovuto essere trasmessi
al giudice competente e non al procuratore della Repubblica presso
il giudice ritenuto competente).
Come accennato nella premessa, va invece respinto
il ricorso avanzato nell'interesse del B.. In proposito si rileva
che il secondo motivo relativo all'urgenza di provvedere da parte
del giudice ritenuto incompetente, si deve ritenere superato a
seguito dell'affermazione della competenza del g.i.p. presso il
tribunale di Caltagirone. Per quanto concerne gli altri motivi
si deve rilevare che il precedente provvedimento di adozione della
misura custodiale della detenzione domiciliare è stato
annullato dal tribunale del riesame, non per carenza di indizi
in merito al reato ipotizzato, ma perché, per lo stato
d'incensuratezza e per la episodicità del fatto attribuito
al B. si era ritenuto che allo stesso potesse essere concesso
il beneficio della sospensione condizionale della pena. Quel provvedimento
recentemente (udienza dell'8 giugno del 2005) è stato annullato
da questa corte limitatamente alla dichiarazione d'incompetenza.
Di conseguenza, in mancanza di elementi nuovi favorevoli all'indagato,
si devono ritenere precluse questioni relative alla sussistenza
degli indizi o alla configurabilità dei reati di cui all'articolo
600 ter commi terzo e quarto c.p. allora contestati ed alla sussistenza
dell'esigenza cautelare di cui all'articolo 274 lett. c del codice
di rito. Tuttavia ad abundantiam si rileva che anche su tali punti
l'ordinanza del tribunale è adeguatamente motivata. Invero
il collegio di merito ha ritenuto che la condotta posta in essere
all'interno del canale crittografato "boylover - Italy"
non poteva equipararsi ad una comunicazione tra privati tramite
la rete in quanto l'accesso al canale "chat", sia pure
mediante il rilascio di una password consentiva ad un numero indeterminato
di persone di dialogare in tempo reale pubblicizzando, non solo
il proprio pensiero e la propria esperienza personale, ma anche
tecniche di adescamento dei minori. In questa fase del procedimento
l'indagine compiuta dai giudici di merito con riferimento alla
possibilità della divulgazione e quindi, alla configurabilità
del reato, si deve ritenere sufficiente.
Per quanto riguarda le esigenze cautelari e segnatamente
quella di cui all'articolo 274 lettera c) si osserva che per il
giudizio prognostico sulla pericolosità dell'indagato il
giudice può prendere in considerazione le modalità
e le circostanze del fatto di cui alla lettera c) dell'articolo
citato costituendo la condotta tenuta in occasione della commissione
del reato un elemento diretto particolarmente significativo per
valutare la personalità dell'agente. Invero nulla impedisce
di attribuire alle modalità e circostanze del caso una
duplice valenza ossia per valutare la gravità del fatto
e per apprezzare la capacità criminosa dell'indagato o
imputato. D'altra parte lo stato d'incensuratezza non esclude
di per sé la pericolosità sociale dell'indagato
potendo questa essere desunta, oltre che dai precedenti penali
anche da comportamenti concreti come espressamente previsto dall'articolo
274 lett c (cfr Cass. 2 ottobre 1998, Mocci; 11 novembre 2001,
Russo). Nella fattispecie il tribunale ha desunto la pericolosità
dell'indagato, oltre che dagli elementi relativi alle modalità
dell'azione di cui al capo A) anche dall'ingente quantitativo
di fotografie ed immagini pedopornografiche (pari a 508) e soprattutto
dal contenuto riprovevole delle immagini delle quali alcune raffiguravano
bambini anche di pochi mesi ripresi, non solo nell'ambito di contesti
domestici, ma pure nel corso di rapporti sessuali intrattenuti
con adulti o tra minori. Da tali elementi correttamente il tribunale
ha desunto la propensione dell'indagato alla commissione di delitti
di pornografia minorile.
A seguito della precedente ordinanza, non impugnata
per quanto concerneva le esigenze cautelari o la configurabilità
del reato all'epoca contestato, l'unico problema che si pone consiste
nello stabilire se il fatto sopravvenuto ossia la configurabilità
di un nuovo reato a carico del B. per la detenzione d'ingente
materiale pedopornografico, sia o no idoneo a modificare il giudizio
prognostico sulla possibilità di concessione del beneficio
della sospensione condizionale della pena a suo tempo espresso
in termini favorevoli per l'imputato. In proposito si rileva anzitutto
che non sussiste alcuna contraddizione nel fatto che il tribunale,
da un lato, ha affermato che il materiale rinvenuto nell'abitazione
del B. non era collegabile alla condotta di cui all'articolo 600
ter c.p., perché altrimenti non sarebbe stato possibile
contestargli anche il reato di cui all'articolo 600 quater per
la clausola di riserva ivi prevista, e dall'altro ha sostenuto
che il ritrovamento di tale materiale dimostrava la non episodicità
della condotta di divulgazione d'informazioni attraverso la rete
internet. Invero il tribunale doveva stabilire se il nuovo fatto
accertato fosse o no idoneo a modificare in senso sfavorevole
all'imputato il giudizio prognostico sulla meritevolezza del beneficio
a suo tempo formulato in termini positivi per l'inquisito. Orbene
il giudizio prognostico sulla probabile concessione della sospensione
condizionale della pena e la conseguente operatività del
divieto di cui all'art., 275 comma 2 bis implica l'esclusione
del pericolo di reiterazione del reato, posto che la concessione
del beneficio della sospensione condizionale della pena è
indefettibilmente collegata ad una previsione favorevole in ordine
alla condotta futura dell'indagato o dell'imputato. Di conseguenza,
nel momento in cui si scopre che l'indagato, dopo il reato per
il quale aveva ottenuto l'annullamento della misura custodiale
per l'operatività del divieto di cui all'articolo 275 comma
2 bis, ne aveva commesso un altro o comunque nel momento in cui
si scopre che aveva in precedenza commesso un altro reato, viene
automaticamente a cadere la valutazione sull'episodicità
del fatto e quindi anche il giudizio prognostico di non perpetrazione
di altri crimini, anche se il nuovo delitto sia di per sé
inidoneo a giustificare l'adozione di una misura cautelare coercitiva.
Pertanto legittimamente i giudici di merito hanno utilizzato il
nuovo fatto per modificare il giudizio prognostico relativo alla
concedibilità del beneficio della sospensione condizionale
della pena, originariamente espresso in termini positivi per l'indagato
P.Q.M. LA CORTE Annulla senza rinvio l'ordinanza
impugnata limitatamente alla trasmissione degli atti alla procura
della Repubblica presso il tribunale di Napoli. Rigetta nel resto
i ricorsi; condanna il B. al pagamento delle spese processuali.