Selezione di testi giurisprudenziali a cura di
Leo Stilo
Cassazione penale, sez. III 09-01-2007 (22-11-2006),
n. 149 - Pres. VITALONE - P.M. Izzo
Massima
In tema di tutela del diritto d'autore, le differenti
espressioni utilizzate dal legislatore nelle varie formulazioni,
succedutesi nel tempo, degli art. 171-bis della legge n. 633 del
1941, introdotto dall'art. 10 del D.Lgs. 29 dicembre 1992 n. 518,
e 171-ter della stessa legge n. 633, introdotto dall'art. 17 del
D.Lgs. 16 novembre 1994 n. 685, hanno esplicato la funzione di
modificare la soglia di punibilità del medesimo fatto,
allargandola allorché è stata utilizzata l'espressione
"a scopo di profitto", e restringendola allorché
si è ritenuto configurabili i reati de qua se commessi
a "fini di profitto".
TESTO DELLA SENTENZA
...Omissis...
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di
Torino ha confermato la pronuncia di colpevolezza di R.E. e F.C.
in ordine ai reati: a) e d) di cui alla L. n. 633 del 1941, art.
171 bis; b) di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett.
a) e b), loro ascritti per avere, a fine di lucro, duplicato abusivamente,
utilizzando un computer configurato come server FTP, e distribuito
programmi per elaboratore illecitamente duplicati, giochi per
psx, video CD (capo A); per avere, a fine di lucro, abusivamente
duplicato su supporto informatico opere cinematografiche, mettendole
poi a disposizione sul server FTP, dal quale potevano essere scaricate
da utenti abilitati all'accesso tramite un codice identificativo
e relativa password a fronte del conferimento di materiali informatici
sul predetto server FTP (capo B), nonchè il R. per avere
detenuto a scopo commerciale programmi destinati a consentire
o facilitare la rimozione dei dispositivi di protezione applicati
a programmi per elaboratore (capo D).
I giudici di merito hanno accertato io punto di
fatto che gli imputati avevano creato, gestito e curato la manutenzione
di un sito FTP mediante un computer esistente presso l'associazione
studentesca del Politecnico di Torino, sul quale venivano scaricati
(download) programmi tutelati dalle norme sul diritto d'autore.
Successivamente tali programmi potevano essere prelevati da determinati
utenti che avevano accesso al server in cambio del conferimento
a loro volta di materiale informatico, nonchè il solo R.
per avere detenuto presso la sua abitazione programmi destinati
a consentire o facilitare la rimozione dei dispositivi di protezione
applicati ai programmi per elaboratore.
La sentenza ha rigettato i motivi di gravame con
i quali il F. aveva dedotto la propria estraneità ai fatti
ed entrambi gli imputati la non configurabilità delle fattispecie
criminose di cui alla contestazione prima della riforma di cui
alla L. 18 agosto 2000, n. 248 e successive modificazioni. La
sentenza su tale ultimo punto, in sintesi, ha affermato che le
operazioni descritte integrano le ipotesi delittuose di cui ai
capi di imputazione, pur nella previsione normativa antecedente
alla legge di riforma citata, osservando che l'attività
posta in essere dagli imputati implica necessariamente la duplicazione
dei programmi ed altri files relativi ad opere musicali o cinematografiche
protetti dal diritto d'autore e che lo scambio del materiale informatico
integra l'ipotesi della duplicazione del predetto materiale a
fine di lucro richiesta per la configurabilità delle fattispecie
criminose di cui alla contestazione, nella loro formulazione normativa
antecedente alla riforma.
Si è osservato sul punto, in relazione alle
differenze, terminologiche adoperate dalla legge di riforma ("scopo
di profitto" invece di "scopo di lucro" - "detenzione
per scopo commerciale o imprenditoriale" invece di "detenzione
per scopo commerciale"), che le stesse si configurano quale
interpretazione autentica del legislatore, finalizzata a superare
le questioni interpretative correlate ad ipotesi di vantaggio
non immediatamente patrimoniale;
interpretazione che non ha ampliato l'ambito della
punibilità delle fattispecie delittuose precedenti.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso il difensore
del R. ed il F. di persona, che la denunciano per violazione di
legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di gravame la difesa del R.
denuncia la violazione ed errata applicazione della L. n. 633
del 1941, artt. 171 bis e 171 ter nel testo vigente all'epoca
dei fatti ed in relazione alle modifiche apportate a detti articoli
dalla L. 18 agosto 2000, n. 248, dal D.Lgs. 9 aprile 2003, n.
68, dal D.L. 22 marzo 2004, n. 72, convertito in L. n. 128 del
2004, e dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni
dalla L. n. 43 del 2005.
Si deduce, in sintesi, che l'interpretazione delle
norme incriminatrici effettuata dalla Corte territoriale viola
i principi della tipicità e della tassatività delle
fattispecie criminose di cui alle disposizioni citate.
Si osserva in proposito, sempre in sintesi, che
le differenze terminologiche adoperate dal legislatore nelle varie
formulazioni della L. n. 633 del 1941, artt. 171 bis e 171 ter
non sono esclusivamente finalizzate ad assicurare una sempre più
adeguata tutela del diritto d'autore, dettata dalla necessità
di determinare la rispondenza del quadro normativo al progresso
tecnologico, bensì anche dalla finalità di contemperare
le predette esigenze di tutela con quella di garantire la circolazione
delle opere dell'ingegno, quale strumento di progresso sociale
e culturale.
Si deduce, quindi, che le differenze terminologiche
adoperate nel testo legislativo tra "scopo di lucro"
e "scopo di profitto", peraltro generalmente connesse
alla necessità di adeguare la legislazione nazionale al
Trattato dell'OMPI sul diritto d'autore ed alle direttive comunitarie
ad esso correlate, sono conseguenza del diverso approccio del
legislatore alla indicata esigenza di contemperare contrapposti
interessi, di cui costituiscono evidente espressione le modificazioni
subite in breve arco di tempo dalla L. n. 633 del 1941, art. 171
ter con riferimento all'elemento soggettivo del reato, la cui
soglia di punibilità è stata da ultimo nuovamente
innalzata al perseguimento di un fine di lucro da parte dell'autore
della violazione.
Si deduce, quindi, con specifico riferimento alla
pronuncia impugnata che i giudici di merito hanno erroneamente
attribuito all'imputato una attività di duplicazione dei
programmi e di opere dello ingegno protette dalla legge sul diritto
d'autore, poichè la duplicazione in effetti avveniva ad
opera dei soggetti che si collegavano con il sito FTP e da esso
in piena autonomia prelevavano i files e nello stesso ne scaricavano
altri. Si aggiunge che, in ogni caso, doveva essere esclusa l'esistenza
di un fine di lucro da parte del R., non potendosene ravvisare
gli estremi nella mera attività di scambio dei files posta
in essere; che la condotta dell'imputato, quanto meno con riferimento
alle opere musicali e cinematografiche, potrebbe ritenersi solo
attualmente sanzionata dall'art. 171 ter, comma 1, lett. a bis),
aggiunto dal D.L. n. 72 del 2004, convertito in L. n. 128 del
2004; che, anche con riferimento al programma detenuto dall'imputato
nella propria abitazione, doveva escludersi la detenzione a fini
commerciali e lucrativi dello stesso, scopo in ordine al quale,
peraltro, nulla è stato affermato dai giudici di merito.
Con un unico motivo di gravame a sua volta il F.
denuncia la violazione ed errata applicazione della L. n. 633
del 1941, artt. 171 bis e 171 ter.
Anche il secondo ricorrente denuncia l'errata interpretazione
dei giudici di merito circa la sussistenza nel caso in esame del
fine di lucro, che deve concretizzarsi nel perseguimento di un
vantaggio economicamente apprezzabile; elemento da escludersi
nel caso in esame in cui è stato accertato che lo scambio
di software avveniva esclusivamente a titolo gratuito, nè
era connesso a forme di pubblicità o ad altra utilità
economica che ne potessero trarre i creatori del sito FTP. I ricorsi
sono fondati.
E' opportuno premettere che appare pienamente condivisibile,
con riferimento all'elemento materiale della fattispecie delittuosa
principale, l'affermazione della impugnata sentenza, secondo la
quale le operazioni di "download" sul server FTP e dallo
stesso sui computer delle persone che si collegavano al sito,
implica necessariamente la duplicazione del materiale informatico
e, più in generale, delle opere dell'ingegno protette dal
diritto d'autore oggetto dell'operazione, sicchè sotto
il citato profilo vi è sostanziale coincidenza tra i fatti
ascritti agli imputati e le ipotesi criminose ritenute dai giudici
di merito.
La questione nodale circa l'applicabilità,
nel caso in esame, delle fattispecie criminose di cui alla L.
n. 633 del 1941, art. 171 bis, introdotto dal D.Lgs. 29 dicembre
1992, n. 518, art. 10 e art. 171 ter della medesima legge, introdotto
dal D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685, art. 17, nella loro formulazione
antecedente alla Legge di riforma n. 248 del 2000, è, pertanto,
costituita dalla interpretazione del termine "scopo di lucro",
adoperato nel testo delle norme vigenti all'epoca dei fatti, rispetto
all'espressione "scopo di profitto", introdotto dalla
legge di riforma, con la conseguente individuazione del diverso
ambito di applicazione delle fattispecie per effetto delle citate
differenze terminologiche.
In proposito non si palesa certamente condivisibile
l'affermazione della sentenza impugnata, secondo la quale le diverse
espressioni con le quali il legislatore ha, di volta in volta,
individuato il citato elemento soggettivo del reato costituiscono
mera estrinsecazione di una interpretazione autentica dello stesso
concetto, semplicemente riformulato in termini più esaustivi
nella successiva modificazione della norma per un migliore adeguamento
terminologico della tutela penale alla evoluzione dei fenomeni
di violazione del diritto d'autore.
Contrasta con tale interpretazione il diverso valore
che le predette espressioni assumono nella loro comune accezione
e che il legislatore ha indubbiamente attribuito ad esse, sia
nella utilizzazione in materia di reati contro il patrimonio,
al posto di quella afferente al lucro, al fine di estendere la
sfera di applicabilità della tutela penale, sia con riferimento
alle modifiche legislative che hanno interessato proprio la legge
sul diritto d'autore.
E' stato esattamente evidenziato in proposito dalla
difesa del R. che l'espressione "fini di lucro", contenuta
nel testo attuale della L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma
1, è stata dapprima sostituita con quella "per trame
profitto" dal D.L. 22 marzo 2004, n. 72, art. 1, comma 2,
convenite con modificazioni dalla L. n. 128 del 2004, e successivamente
reinserita al posto di quella "per trarne profitto"
dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, art. 3, comma 3 quinquies, convertito
con modificazioni dalla L. n. 43 del 2005.
Orbene, tali modifiche non possono essere altrimenti
interpretate che quale espressione dello specifico intento del
legislatore di modificare la soglia di punibilità della
condotta descritta dalla norma, a seconda del prevalere di interessi
di salvaguardia del diritto d'autore o di quello contrapposto,
afferente alla libera circolazione delle opere dell'ingegno, incidendo
direttamente sulla qualificazione del dolo specifico richiesto
per la configurazione del reato.
Nè appare molto conferente, a sostegno della
tesi interpretativa sostenuta nella sentenza impugnata, il riferimento
alla pronuncia di questa Suprema Corte (sez. 3^, 200133896, Furci,
RV 220344), che si è occupata della diversa espressione,
"a scopo commerciale", contenuta nella L. n. 633 del
1941, art. 171 bis, precisando che per scopo commerciale non deve
intendersi necessariamente la destinazione alla vendita delle
copie non autorizzate dei programmi per elaboratore, in quanto
tale scopo può configurarsi mediante qualsiasi utilizzazione
imprenditoriale del materiale abusivo.
La citata pronuncia, invero, si riferisce ad un
diverso dato normativo, che afferisce precipuamente alla delimitazione
della materialità della condotta criminosa, con riferimento
ad una specifica categoria di soggetti esercenti attività
economica (imprenditoriale), e non alla individuazione dell'ambito
di operatività della norma penale nel suo riferimento all'elemento
soggettivo del reato, oggetto delle modificazioni che qui interessano.
Non appare, pertanto, dubbio che le differenti espressioni
adoperate dal legislatore nella diversa formulazione degli artt.
171 bis e ter abbiano esplicato la funzione di modificare la soglia
di punibilità del medesimo fatto, ampliandola allorchè
è stata utilizzata l'espressione "a scopo di profitto"
e restringendola allorchè il fatto è stato previsto
come reato solo se commesso a "fini di lucro" (cfr.
sez. 3^, 200133303, Ashour ed altri, RV 219683).
Con tale ultima espressione, infatti, deve intendersi
un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento
patrimoniale da parte dell'autore del fatto, che non può
identificarsi con un qualsiasi vantaggio di altro genere; nè
l'incremento patrimoniale può identificarsi con il mero
risparmio di spesa derivante dall'uso di copie non autorizzate
di programmi o altre opere dell'ingegno, al di fuori dello svolgimento
di un'attività economica da parte dell'autore del fatto,
anche se di diversa natura, che connoti l'abuso, come nel caso
esaminato dalla pronuncia citata in precedenza.
Tale interpretazione, peraltro, trova riscontro
nella stessa legge sul diritto d'autore, che, nell'art. 174 ter,
come da ultimo modificato dal D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, art.
28, non attribuisce rilevanza penale alla duplicazione, riproduzione,
acquisto o noleggio di supporti non conformi alle prescrizioni
della medesima legge a fini meramente personali, allorchè,
cioè, a riproduzione o l'acquisto non concorrano con i
reati previsti dall'art. 171 e seg. e non sia destinato all'emissione
in commercio di detto materiale (cfr. sez. un. 20.12.2005 n. 47164,
Marino).
Nella ipotesi esaminata viene, infatti, escluso
dall'ambito della fattispecie criminosa il comportamento dettato
dalla mera finalità di un risparmio di spesa, che indubbiamente
deriva dall'acquisto di supporti duplicati o riprodotti abusivamente.
Va ancora rilevato che la condotta attribuita agli
imputati è attualmente descritta in termini più
puntuali dalla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 2, lett.
a) bis, introdotto dal D.L. 22 marzo 2004, n. 72, art. 1, comma
3, convertito con modificazioni dalla L. n. 128 del 2004, ma sempre
con la delimitazione della soglia di punibilità mediante
il riferimento all'ipotesi che il fatto venga commesso "a
fini di lucro".
Passando quindi all'esame dei fatti di cui alla
pronuncia di condanna degli imputati deve essere escluso, nel
caso in esame, che la condotta degli autori della violazione sia
stata determinata da fini di lucro, emergendo dall'accertamento
di merito che gli imputati non avevano tratto alcun vantaggio
economico dalla predisposizione del server FTP, mentre dalla utilizzazione
dello stesso traevano sostanzialmente profitto, nei sensi sopra
precisati, i soli utenti del server medesimo.
Anche con riferimento alla detenzione da parte del
R. di un programma destinato a consentire la rimozione o l'elusione
di dispositivi di protezione di programmi non emerge dall'accertamento
di merito la finalità lucrativa cui sarebbe stata destinata
la detenzione e, tanto meno, un eventuale fine di commercio della
stessa.
Gli imputati devono essere, pertanto, prosciolti
dalle imputazioni loro ascritte perchè il fatto non è
previsto dalla legge come reato, con il conseguente annullamento
senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata
perchè il fatto non è previsto dalla legge come
reato.