Selezione di testi giurisprudenziali a cura di Leo Stilo

Cassazione penale, sez. III 09-01-2007 (22-11-2006), n. 149 - Pres. VITALONE - P.M. Izzo

Massima

In tema di tutela del diritto d'autore, le differenti espressioni utilizzate dal legislatore nelle varie formulazioni, succedutesi nel tempo, degli art. 171-bis della legge n. 633 del 1941, introdotto dall'art. 10 del D.Lgs. 29 dicembre 1992 n. 518, e 171-ter della stessa legge n. 633, introdotto dall'art. 17 del D.Lgs. 16 novembre 1994 n. 685, hanno esplicato la funzione di modificare la soglia di punibilità del medesimo fatto, allargandola allorché è stata utilizzata l'espressione "a scopo di profitto", e restringendola allorché si è ritenuto configurabili i reati de qua se commessi a "fini di profitto".


TESTO DELLA SENTENZA

...Omissis...


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino ha confermato la pronuncia di colpevolezza di R.E. e F.C. in ordine ai reati: a) e d) di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 bis; b) di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. a) e b), loro ascritti per avere, a fine di lucro, duplicato abusivamente, utilizzando un computer configurato come server FTP, e distribuito programmi per elaboratore illecitamente duplicati, giochi per psx, video CD (capo A); per avere, a fine di lucro, abusivamente duplicato su supporto informatico opere cinematografiche, mettendole poi a disposizione sul server FTP, dal quale potevano essere scaricate da utenti abilitati all'accesso tramite un codice identificativo e relativa password a fronte del conferimento di materiali informatici sul predetto server FTP (capo B), nonchè il R. per avere detenuto a scopo commerciale programmi destinati a consentire o facilitare la rimozione dei dispositivi di protezione applicati a programmi per elaboratore (capo D).

I giudici di merito hanno accertato io punto di fatto che gli imputati avevano creato, gestito e curato la manutenzione di un sito FTP mediante un computer esistente presso l'associazione studentesca del Politecnico di Torino, sul quale venivano scaricati (download) programmi tutelati dalle norme sul diritto d'autore. Successivamente tali programmi potevano essere prelevati da determinati utenti che avevano accesso al server in cambio del conferimento a loro volta di materiale informatico, nonchè il solo R. per avere detenuto presso la sua abitazione programmi destinati a consentire o facilitare la rimozione dei dispositivi di protezione applicati ai programmi per elaboratore.

La sentenza ha rigettato i motivi di gravame con i quali il F. aveva dedotto la propria estraneità ai fatti ed entrambi gli imputati la non configurabilità delle fattispecie criminose di cui alla contestazione prima della riforma di cui alla L. 18 agosto 2000, n. 248 e successive modificazioni. La sentenza su tale ultimo punto, in sintesi, ha affermato che le operazioni descritte integrano le ipotesi delittuose di cui ai capi di imputazione, pur nella previsione normativa antecedente alla legge di riforma citata, osservando che l'attività posta in essere dagli imputati implica necessariamente la duplicazione dei programmi ed altri files relativi ad opere musicali o cinematografiche protetti dal diritto d'autore e che lo scambio del materiale informatico integra l'ipotesi della duplicazione del predetto materiale a fine di lucro richiesta per la configurabilità delle fattispecie criminose di cui alla contestazione, nella loro formulazione normativa antecedente alla riforma.

Si è osservato sul punto, in relazione alle differenze, terminologiche adoperate dalla legge di riforma ("scopo di profitto" invece di "scopo di lucro" - "detenzione per scopo commerciale o imprenditoriale" invece di "detenzione per scopo commerciale"), che le stesse si configurano quale interpretazione autentica del legislatore, finalizzata a superare le questioni interpretative correlate ad ipotesi di vantaggio non immediatamente patrimoniale;

interpretazione che non ha ampliato l'ambito della punibilità delle fattispecie delittuose precedenti.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso il difensore del R. ed il F. di persona, che la denunciano per violazione di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo di gravame la difesa del R. denuncia la violazione ed errata applicazione della L. n. 633 del 1941, artt. 171 bis e 171 ter nel testo vigente all'epoca dei fatti ed in relazione alle modifiche apportate a detti articoli dalla L. 18 agosto 2000, n. 248, dal D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, dal D.L. 22 marzo 2004, n. 72, convertito in L. n. 128 del 2004, e dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. n. 43 del 2005.

Si deduce, in sintesi, che l'interpretazione delle norme incriminatrici effettuata dalla Corte territoriale viola i principi della tipicità e della tassatività delle fattispecie criminose di cui alle disposizioni citate.

Si osserva in proposito, sempre in sintesi, che le differenze terminologiche adoperate dal legislatore nelle varie formulazioni della L. n. 633 del 1941, artt. 171 bis e 171 ter non sono esclusivamente finalizzate ad assicurare una sempre più adeguata tutela del diritto d'autore, dettata dalla necessità di determinare la rispondenza del quadro normativo al progresso tecnologico, bensì anche dalla finalità di contemperare le predette esigenze di tutela con quella di garantire la circolazione delle opere dell'ingegno, quale strumento di progresso sociale e culturale.

Si deduce, quindi, che le differenze terminologiche adoperate nel testo legislativo tra "scopo di lucro" e "scopo di profitto", peraltro generalmente connesse alla necessità di adeguare la legislazione nazionale al Trattato dell'OMPI sul diritto d'autore ed alle direttive comunitarie ad esso correlate, sono conseguenza del diverso approccio del legislatore alla indicata esigenza di contemperare contrapposti interessi, di cui costituiscono evidente espressione le modificazioni subite in breve arco di tempo dalla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter con riferimento all'elemento soggettivo del reato, la cui soglia di punibilità è stata da ultimo nuovamente innalzata al perseguimento di un fine di lucro da parte dell'autore della violazione.

Si deduce, quindi, con specifico riferimento alla pronuncia impugnata che i giudici di merito hanno erroneamente attribuito all'imputato una attività di duplicazione dei programmi e di opere dello ingegno protette dalla legge sul diritto d'autore, poichè la duplicazione in effetti avveniva ad opera dei soggetti che si collegavano con il sito FTP e da esso in piena autonomia prelevavano i files e nello stesso ne scaricavano altri. Si aggiunge che, in ogni caso, doveva essere esclusa l'esistenza di un fine di lucro da parte del R., non potendosene ravvisare gli estremi nella mera attività di scambio dei files posta in essere; che la condotta dell'imputato, quanto meno con riferimento alle opere musicali e cinematografiche, potrebbe ritenersi solo attualmente sanzionata dall'art. 171 ter, comma 1, lett. a bis), aggiunto dal D.L. n. 72 del 2004, convertito in L. n. 128 del 2004; che, anche con riferimento al programma detenuto dall'imputato nella propria abitazione, doveva escludersi la detenzione a fini commerciali e lucrativi dello stesso, scopo in ordine al quale, peraltro, nulla è stato affermato dai giudici di merito.

Con un unico motivo di gravame a sua volta il F. denuncia la violazione ed errata applicazione della L. n. 633 del 1941, artt. 171 bis e 171 ter.

Anche il secondo ricorrente denuncia l'errata interpretazione dei giudici di merito circa la sussistenza nel caso in esame del fine di lucro, che deve concretizzarsi nel perseguimento di un vantaggio economicamente apprezzabile; elemento da escludersi nel caso in esame in cui è stato accertato che lo scambio di software avveniva esclusivamente a titolo gratuito, nè era connesso a forme di pubblicità o ad altra utilità economica che ne potessero trarre i creatori del sito FTP. I ricorsi sono fondati.

E' opportuno premettere che appare pienamente condivisibile, con riferimento all'elemento materiale della fattispecie delittuosa principale, l'affermazione della impugnata sentenza, secondo la quale le operazioni di "download" sul server FTP e dallo stesso sui computer delle persone che si collegavano al sito, implica necessariamente la duplicazione del materiale informatico e, più in generale, delle opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore oggetto dell'operazione, sicchè sotto il citato profilo vi è sostanziale coincidenza tra i fatti ascritti agli imputati e le ipotesi criminose ritenute dai giudici di merito.

La questione nodale circa l'applicabilità, nel caso in esame, delle fattispecie criminose di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 bis, introdotto dal D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518, art. 10 e art. 171 ter della medesima legge, introdotto dal D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685, art. 17, nella loro formulazione antecedente alla Legge di riforma n. 248 del 2000, è, pertanto, costituita dalla interpretazione del termine "scopo di lucro", adoperato nel testo delle norme vigenti all'epoca dei fatti, rispetto all'espressione "scopo di profitto", introdotto dalla legge di riforma, con la conseguente individuazione del diverso ambito di applicazione delle fattispecie per effetto delle citate differenze terminologiche.

In proposito non si palesa certamente condivisibile l'affermazione della sentenza impugnata, secondo la quale le diverse espressioni con le quali il legislatore ha, di volta in volta, individuato il citato elemento soggettivo del reato costituiscono mera estrinsecazione di una interpretazione autentica dello stesso concetto, semplicemente riformulato in termini più esaustivi nella successiva modificazione della norma per un migliore adeguamento terminologico della tutela penale alla evoluzione dei fenomeni di violazione del diritto d'autore.

Contrasta con tale interpretazione il diverso valore che le predette espressioni assumono nella loro comune accezione e che il legislatore ha indubbiamente attribuito ad esse, sia nella utilizzazione in materia di reati contro il patrimonio, al posto di quella afferente al lucro, al fine di estendere la sfera di applicabilità della tutela penale, sia con riferimento alle modifiche legislative che hanno interessato proprio la legge sul diritto d'autore.

E' stato esattamente evidenziato in proposito dalla difesa del R. che l'espressione "fini di lucro", contenuta nel testo attuale della L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, è stata dapprima sostituita con quella "per trame profitto" dal D.L. 22 marzo 2004, n. 72, art. 1, comma 2, convenite con modificazioni dalla L. n. 128 del 2004, e successivamente reinserita al posto di quella "per trarne profitto" dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, art. 3, comma 3 quinquies, convertito con modificazioni dalla L. n. 43 del 2005.

Orbene, tali modifiche non possono essere altrimenti interpretate che quale espressione dello specifico intento del legislatore di modificare la soglia di punibilità della condotta descritta dalla norma, a seconda del prevalere di interessi di salvaguardia del diritto d'autore o di quello contrapposto, afferente alla libera circolazione delle opere dell'ingegno, incidendo direttamente sulla qualificazione del dolo specifico richiesto per la configurazione del reato.

Nè appare molto conferente, a sostegno della tesi interpretativa sostenuta nella sentenza impugnata, il riferimento alla pronuncia di questa Suprema Corte (sez. 3^, 200133896, Furci, RV 220344), che si è occupata della diversa espressione, "a scopo commerciale", contenuta nella L. n. 633 del 1941, art. 171 bis, precisando che per scopo commerciale non deve intendersi necessariamente la destinazione alla vendita delle copie non autorizzate dei programmi per elaboratore, in quanto tale scopo può configurarsi mediante qualsiasi utilizzazione imprenditoriale del materiale abusivo.

La citata pronuncia, invero, si riferisce ad un diverso dato normativo, che afferisce precipuamente alla delimitazione della materialità della condotta criminosa, con riferimento ad una specifica categoria di soggetti esercenti attività economica (imprenditoriale), e non alla individuazione dell'ambito di operatività della norma penale nel suo riferimento all'elemento soggettivo del reato, oggetto delle modificazioni che qui interessano.

Non appare, pertanto, dubbio che le differenti espressioni adoperate dal legislatore nella diversa formulazione degli artt. 171 bis e ter abbiano esplicato la funzione di modificare la soglia di punibilità del medesimo fatto, ampliandola allorchè è stata utilizzata l'espressione "a scopo di profitto" e restringendola allorchè il fatto è stato previsto come reato solo se commesso a "fini di lucro" (cfr. sez. 3^, 200133303, Ashour ed altri, RV 219683).

Con tale ultima espressione, infatti, deve intendersi un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell'autore del fatto, che non può identificarsi con un qualsiasi vantaggio di altro genere; nè l'incremento patrimoniale può identificarsi con il mero risparmio di spesa derivante dall'uso di copie non autorizzate di programmi o altre opere dell'ingegno, al di fuori dello svolgimento di un'attività economica da parte dell'autore del fatto, anche se di diversa natura, che connoti l'abuso, come nel caso esaminato dalla pronuncia citata in precedenza.

Tale interpretazione, peraltro, trova riscontro nella stessa legge sul diritto d'autore, che, nell'art. 174 ter, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, art. 28, non attribuisce rilevanza penale alla duplicazione, riproduzione, acquisto o noleggio di supporti non conformi alle prescrizioni della medesima legge a fini meramente personali, allorchè, cioè, a riproduzione o l'acquisto non concorrano con i reati previsti dall'art. 171 e seg. e non sia destinato all'emissione in commercio di detto materiale (cfr. sez. un. 20.12.2005 n. 47164, Marino).

Nella ipotesi esaminata viene, infatti, escluso dall'ambito della fattispecie criminosa il comportamento dettato dalla mera finalità di un risparmio di spesa, che indubbiamente deriva dall'acquisto di supporti duplicati o riprodotti abusivamente.

Va ancora rilevato che la condotta attribuita agli imputati è attualmente descritta in termini più puntuali dalla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 2, lett. a) bis, introdotto dal D.L. 22 marzo 2004, n. 72, art. 1, comma 3, convertito con modificazioni dalla L. n. 128 del 2004, ma sempre con la delimitazione della soglia di punibilità mediante il riferimento all'ipotesi che il fatto venga commesso "a fini di lucro".

Passando quindi all'esame dei fatti di cui alla pronuncia di condanna degli imputati deve essere escluso, nel caso in esame, che la condotta degli autori della violazione sia stata determinata da fini di lucro, emergendo dall'accertamento di merito che gli imputati non avevano tratto alcun vantaggio economico dalla predisposizione del server FTP, mentre dalla utilizzazione dello stesso traevano sostanzialmente profitto, nei sensi sopra precisati, i soli utenti del server medesimo.

Anche con riferimento alla detenzione da parte del R. di un programma destinato a consentire la rimozione o l'elusione di dispositivi di protezione di programmi non emerge dall'accertamento di merito la finalità lucrativa cui sarebbe stata destinata la detenzione e, tanto meno, un eventuale fine di commercio della stessa.

Gli imputati devono essere, pertanto, prosciolti dalle imputazioni loro ascritte perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, con il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.