Selezione di testi giurisprudenziali a cura di
Leo Stilo
Cass. pen., sez. Unite, sentenze 5 luglio 2000
(31 maggio 2000), n. 13. Pres. Vessia; Rel. Onorato.
Massima 1
Nell'art. 600 ter c.p. il legislatore ha adottato il termine
"sfruttare" nel significato di utilizzare a qualsiasi
fine (non necessariamente di lucro), sicché sfruttare i
minori vuol dire impiegarli come mezzo, anziché rispettarli
come fine e come valore in sé: significa insomma offendere
la loro personalità, soprattutto nell'aspetto sessuale,
che è tanto più fragile e bisognosa di tutela quanto
più è ancora in formazione e non ancora strutturata.
Massima 2
Con l'art. 600 bis, il legislatore ha trasformato la prostituzione
minorile da circostanza aggravante (qual era ex art. 4 n. 2 della
legge 75 del 1958) in reato autonomo, punendo la induzione, il
favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione dei minori
degli anni diciotto (comma 1). Inoltre, con norma assolutamente
innovativa, ha introdotto la punibilità del "cliente"
della prostituzione minorile, quando la persona che si prostituisce
abbia un'età compresa tra i 14 e 16 anni (comma 2).
Massima 3
Osservando la ratio posta alla base dell'opzione dettata dalla
legge 269/1998 si può affermare che :
1. il criterio teleologico consente all'interprete di qualificare
la fattispecie di cui al primo comma dell'art. 600 ter c.p. come
reato di pericolo concreto. Per conseguenza il reato è
integrato quando la condotta dell'agente che sfrutta il minore
per fini pornografici abbia una consistenza tale da implicare
concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico prodotto.
2. il criterio semantico sembra confermare ulteriormente
risultato interpretativo di cui al punto 1), giacché non
appare possibile realizzare esibizioni pornografiche, cioè
spettacoli pornografici, se non "offrendo" il minore
alla visione perversa di una cerchia indeterminata di pedofili;
così come, per attrazione di significato, produrre materiale
pornografico sembra voler dire produrre materiale destinato ad
essere immesso nel mercato della pedofilia.
Massima 4
Commette il delitto di cui all'art. 600 ter, comma 1, c.p.,
chiunque impieghi uno o più minori per produrre spettacoli
o materiali pornografici con il pericolo concreto di diffusione
del materiale pornografico prodotto.
Massima 5
TESTO DELLA SENTENZA
...Omissis...
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. 1 - Con ordinanza
del 1.3.1999 il g.i.xxdel tribunale di Biella disponeva misura
carceraria a carico di Xx Xx, indagato per i seguenti reati: a)
artt. 81 cpv., 609 bis e 609 ter n. 1 c.xx(perché, con
abuso dell'autorità di insegnante di sostegno, aveva costretto
il minore di anni tredici Xx Xx a subire atti sessuali e a compiere
atti sessuali sulla sua persona), b) artt. 600 ter, comma 1, e
600 sexies, commi 1 e 2, c.xx(perché aveva sfruttato il
predetto minorenne al fine di realizzare e produrre materiale
pornografico).
2 - Su istanza dell'indagato, il tribunale per il
riesame di Torino, con ordinanza del 19-23 marzo 1999, ritenuti
sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di
cui agli artt. 81 cpv. 609 quater, comma 1, n. 2 e 609 septies,
commi 1 e 4, n. 2 così riqualificato il fatto sub a), e
ritenuta esistente l'esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett.
c) c.p.xx(esclusa invece quella di cui alla lettera a) dello stesso
art. 274), disponeva la sostituzione della misura carceraria con
quella degli arresti domiciliari.
Osservava il tribunale che al Xx i genitori del
minore avevano affidato l'incarico di insegnante privato del figlio;
che per conseguenza nessun rapporto autoritativo di tipo giuridico
era intercorso tra il Xx stesso e il Xx e quindi non ricorreva
l'abuso di autorità di cui all'art. 609 bis c.p.; che inoltre
non risultava nessuna costrizione, essendo gli atti sessuali tra
i due caratterizzati dal consenso del minore, sia pure viziato
dalla sua età inferiore ai quattordici anni; che peraltro
ricorreva il reato di cui all'art. 609 quater, perseguibile d'ufficio
ex art. 609 septies, comma 4, n. 2, posto che gli atti sessuali
erano stati commessi da persona cui il minore era stato affidato
per ragioni di istruzione.
Il giudice del riesame aggiungeva inoltre che esulava
il reato di pornografia minorile (art. 600 ter, comma 1), posto
che le fotografie pornografiche raffiguranti il minore nudo e
con il pene in erezione, sostanzialmente ammesse dallo stesso
indagato, erano state pacificamente realizzate non per fine di
lucro, ma per ragioni affettive o libidinose, mentre la norma
incriminatrice richiede uno sfruttamento del minore per fine di
lucro o comunque con ricaduta economica.
Quanto alle esigenze cautelari, l'ordinanza riteneva
sussistere il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie,
considerate le notorie inclinazioni sessuali dell'indagato, mentre
escludeva il rischio di inquinamento probatorio. Concludeva ritenendo
sufficiente a contrastare l'esigenza cautelare suddetta la misura
meno afflittiva degli arresti domiciliari.
3 - Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso
per cassazione il procuratore presso il tribunale di Biella, deducendo
erronea interpretazione dell'art. 600 ter, comma 1, c.p., nonché
mancanza e manifesta illogicità di motivazione in ordine
alla riqualificazione giuridica del fatto di cui al capo a).
In particolare, col primo motivo, il ricorrente
sostiene che il reato di cui al citato art. 600 ter è integrato
dallo sfruttamento dei minori di anni diciotto per realizzare
esibizioni pornografiche o per produrre materiale pornografico,
indipendentemente dal fine di lucro. Infatti, la norma, richiamandosi
alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ha inteso
tutelare il diritto dei minori a un libero e naturale sviluppo
fisico, psicologico, spirituale e morale; sicché il termine
di sfruttamento deve intendersi come impiego di minori per fini
pornografici, giacché "impiegare i minori al fine
di produrre esibizioni pornografiche significa sfruttarli".
Col secondo motivo, il ricorrente sostiene che l'abuso
di cui all'art. 609 bis c.xxnon deve necessariamente concretarsi
in una costrizione fisica, ma ricorre quando l'agente approfitti
delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della
persona offesa, indipendentemente dall'esistenza di una malattia
psichica in quanto tale. Aggiunge che l'ordinanza impugnata è
incorsa in manifesta illogicità laddove, da una parte ha
escluso l'esistenza di un rapporto autoritativo, e dall'altra
ha ritenuto un rapporto fiduciario tra l'indagato e il minore
ai sensi dell'art. 609 quater n. 2 c.p..
4 - Il ricorso è stato assegnato alla terza
sezione della corte ed esaminato alla udienza camerale del 3.12.1999.
In esito alla discussione, la corte, rilevata la "particolare
importanza e novità della questione e l'esigenza di evitare
disparità di indirizzi già manifestatasi nella discussione
sul caso, in una materia tanto delicata" ha rimesso il gravame
alle sezioni unite in ordine alla interpretazione dell'art. 600
ter, primo comma, c.p., sottolineando gli argomenti che - a suo
parere - militano a favore della tesi che esclude la necessità
del fine di lucro.
Il primo presidente aggiunto ha assegnato il ricorso
alle sezioni unite, fissando la presente udienza per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE. 5 - Col primo motivo
il pubblico ministero ricorrente deduce erronea interpretazione
dell'art. 600 ter, comma 1, c.xxladdove il tribunale del riesame
ha ritenuto che lo "sfruttamento" dei minori punito
in detta norma implichi necessariamente il fine di lucro. Al riguardo,
la questione che le sezioni unite sono chiamate a decidere è
quindi la seguente: se il fatto, punito dal primo comma dell'art.
600 ter c.p., di sfruttare minori degli anni diciotto al fine
di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale
pornografico postuli, o non, lo scopo di lucro e/o l'impiego di
una pluralità di minori.
Sul tema non risultano pronunce giurisprudenziali
di questa corte. La dottrina, invece, ritiene, con orientamento
nettamente maggioritario, che per l'integrazione del reato sia
necessaria l'utilizzazione di più minori con finalità
lucrativa o commerciale, o comunque con ricaduta economica, sicché
esula il reato se la condotta mira solo al soddisfacimento della
lussuria privata dell'agente ovvero se sia utilizzato un solo
minore.
5.1 - Gli argomenti adoperati dalla dottrina, peraltro,
non sono particolarmente approfonditi e soprattutto non appaiono
decisivi. Quelli utilizzati dalla dottrina maggioritaria (a parte
qualche considerazione basata sulla natura ed entità della
pena), in sostanza, si riducono al criterio semantico, sia quando
valorizzano l'uso legislativo del plurale per indicare i soggetti
passivi del reato (minori), sia quando concepiscono il verbo "sfruttare"
come sinonimo di "utilizzare economicamente" o addirittura
di "utilizzare in modo imprenditoriale".
Ma il criterio semantico non sembra correttamente
applicato, anzitutto perché "sfruttare" nel linguaggio
comune è sinonimo di "trarre frutto o utile"
in genere, non necessariamente utile di tipo economico; e in secondo
luogo perché, laddove la nozione di sfruttamento minorile
è usata nello stesso contesto semantico (commi primo e
quarto dell'art. 600 ter, per indicare il materiale pornografico
prodotto mediante lo sfruttamento di minori), in un caso (quarto
comma) la nozione di sfruttamento è qualificata dall'aggettivo
sessuale, sicché tale qualifica appare esplicativa, e non
alternativa, rispetto alla nozione generica di sfruttamento usata
nel primo caso (comma primo). Se ne deve concludere che nell'art.
600 ter c.xxil legislatore ha adottato il termine "sfruttare"
nel significato di utilizzare a qualsiasi fine (non necessariamente
di lucro), sicché sfruttare i minori vuol dire impiegarli
come mezzo, anziché rispettarli come fine e come valore
in sé: significa insomma offendere la loro personalità,
soprattutto nell'aspetto sessuale, che è tanto più
fragile e bisognosa di tutela quanto più è ancora
in formazione e non ancora strutturata.
D'altra parte, per una corretta interpretazione
della norma, il canone semantico deve essere integrato con gli
altri criteri ermeneutici tradizionali.
5.2 - Sotto questo profilo, per identificare, anzitutto,
l'oggetto della tutela penale conviene ricordare che la legge
3.8.1998 n. 269, che ha introdotto nel codice penale gli articoli
da 600 bis a 600 septies, reca per titolo "norme contro lo
sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo
sessuale in danno di minore, quali nuove forme di riduzione in
schiavitù".
In particolare, con l'art. 600 bis, il legislatore
ha trasformato la prostituzione minorile da circostanza aggravante
(qual era ex art. 4 n. 2 della legge 75 del 1958) in reato autonomo,
punendo la induzione, il favoreggiamento e lo sfruttamento della
prostituzione dei minori degli anni diciotto (comma 1). Inoltre,
con norma assolutamente innovativa, ha introdotto la punibilità
del "cliente" della prostituzione minorile, quando la
persona che si prostituisce abbia un'età compresa tra i
14 e 16 anni (comma 2).
Sotto il titolo di pornografia minorile (art. 600
ter), invece, il legislatore ha raggruppato una serie di condotte
non propriamente omogenee. Più esattamente, nel primo comma
ha punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa
da cinquanta a cinquecento milioni di lire "chiunque sfrutta
minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche
o di produrre materiale pornografico"; nel secondo comma
ha punito con la stessa pena chi fa commercio del materiale pornografico
suddetto; nel terzo comma ha punito con pena meno grave (reclusione
da uno a cinque anni e multa da cinque a cento milioni di lire)
chiunque, al di fuori della produzione e del commercio del materiale
pornografico minorile, distribuisce, divulga o pubblicizza con
qualsiasi mezzo (anche telematico) tale materiale; nel quarto
comma, infine, ha punito con pena alternativa (reclusione fino
a tre anni o multa da tre a dieci milioni di lire) chiunque, al
di fuori delle ipotesi precedenti, cede ad altri, anche gratuitamente,
materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale
dei minori.
Ancora, con l'art. 600 quater, il legislatore ha
punito con pena alternativa (reclusione fino a tre anni o multa
non inferiore a tre milioni di lire) chiunque, fuori dalle ipotesi
previste dall'articolo precedente (cioè sfruttamento di
minori per la realizzazione e produzione di materiale pornografico
minorile; commercio di materiale pornografico minorile; distribuzione
o pubblicizzazione dello stesso materiale pornografico; cessione
dello stesso materiale pornografico), si procura o dispone, vale
a dire detiene, materiale pornografico minorile.
Infine, con l'art. 600 quinquies, il legislatore
ha punito con grave pena (reclusione da sei a dodici anni e multa
da trenta a trecento milioni di lire) chiunque organizza o propaganda
viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione
minorile o comunque comprendenti tale attività.
Di questa sommaria ricognizione risulta evidente
che, per contrastare il fenomeno sempre più allarmante
dell'abuso e dello sfruttamento sessuale in danno di minori, il
legislatore del 1998 ha voluto punire, oltre alle attività
sessuali compiute con i minori (di quattordici o sedici anni)
o alla presenza di minori, di cui agli artt. 609 quater e 609
quinquies c.p., anche tutte le attività che in qualche
modo sono prodromiche e strumentali alla pratica preoccupante
della pedofilia, come l'incitamento della prostituzione minorile,
la diffusione della pornografia minorile e la promozione del c.d.
turismo sessuale relativo a minori.
Del resto, che di tale natura fosse la intentio
legis è fatto palese dello stesso art. 1 della legge 269,
laddove proclama come obbiettivo primario "la tutela dei
fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale
a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale,
morale e sociale", in adesione ai principi della Convenzione
sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20.11.1989, e ratificata
in Italia con legge 27.5.1991 n. 176, nonché alla dichiarazione
finale della Conferenza mondiale di Stoccolma, adottata il 31.8.1996.
Significativo al riguardo è il preambolo della predetta
Convenzione, laddove viene sottolineata la necessità di
prestare al fanciullo protezioni e cure particolari "a causa
della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale";
nonché soprattutto il testo dell'art. 34 della stessa Convenzione,
secondo cui gli Stati parti "si impegnano a proteggere il
fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza
sessuale", adottando in particolare misure "per impedire
che i fanciulli a) siano incitati o costretti a dedicarsi ad un'attività
sessuale illegale; b) siano sfruttati a fini di prostituzione
o di altre pratiche sessuali illegali; c) siano sfruttati ai fini
della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico".
In altri termini, oltre alla preesistente tutela
penale della libertà (di autodeterminazione e maturazione)
sessuale del minore, viene introdotta una tutela penale anticipata
volta a reprimere quelle condotte prodromiche che mettono a repentaglio
il libero sviluppo personale del minore, mercificando il suo corpo
e immettendolo nel circuito perverso della pedofilia.
Il criterio teleologico consente così all'interprete
di qualificare la fattispecie di cui al primo comma dell'art.
600 ter c.xx come reato di pericolo concreto. Per conseguenza
il reato è integrato quando la condotta dell'agente che
sfrutta il minore per fini pornografici abbia una consistenza
tale da implicare concreto pericolo di diffusione del materiale
pornografico prodotto.
Il criterio semantico sembra confermare ulteriormente
questo risultato interpretativo, giacché non appare possibile
realizzare esibizioni pornografiche, cioè spettacoli pornografici,
se non "offrendo" il minore alla visione perversa di
una cerchia indeterminata di pedofili; così come, per attrazione
di significato, produrre materiale pornografico sembra voler dire
produrre materiale destinato ad essere immesso nel mercato della
pedofilia.
5.3 - Ma anche il criterio logico-sistematico concorre
all'interpretazione qui sostenuta. Si consideri che l'art. 14
della legge 269/1998, nel disciplinare le attività e gli
strumenti di contrasto contro la pedofilia, prevede che, in relazione
ai delitti di cui agli artt. 600 bis c.p., primo comma, 600 ter
c.p., primo e secondo e terzo comma, e 600 quinquies c.p., gli
ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle apposite unità
specializzate possono procedere all'acquisto simulato di materiale
pornografico e alle relative attività di intermediazione,
nonché partecipare alle iniziative del c.d. turismo sessuale;
e che, sempre in relazione ai detti delitti, l'autorità
giudiziaria può ritardare l'emissione, o disporre che sia
ritardata l'esecuzione, di provvedimenti di cattura, arresto o
sequestro, quando ciò sia necessario per acquisire rilevanti
elementi probatori o per identificare o catturare i responsabili.
Orbene, per quanto riguarda la fattispecie di produzione
di materiale pornografico di cui al primo comma dell'art. 600
ter c.p., il legislatore non avrebbe pensato a strumenti straordinari
di contrasto, quali l'acquisto simulato del materiale e il ritardo
nell'emissione o esecuzione delle misure cautelari, se non avesse
ritenuto come scopo della tutela penale quello di impedire la
diffusione nel mercato della pornografia minorile; o più
esattamente non avrebbe logicamente introdotto gli anzidetti strumenti
di contrasto se il reato che intendeva reprimere fosse stato solo
quello della produzione di pornografia minorile indipendentemente
dal pericolo concreto che questa pornografia fosse immessa nel
circuito dei pedofili.
5.4 - Per le ragioni su esposte, quindi, si deve
concludere che, secondo l'interpretazione più corretta
della norma, salvo l'ipotizzabilità di altri reati, commette
il delitto di cui all'art. 600 ter, comma 1, c.p., chiunque impieghi
uno o più minori per produrre spettacoli o materiali pornografici
con il pericolo concreto di diffusione del materiale pornografico
prodotto.
Sarà il giudice ad accertare di volta in
volta se ricorre il concreto pericolo di diffusione del materiale
pornografico, facendo ricorso a elementi sintomatici della condotta,
quali: l'esistenza di una struttura organizzativa anche rudimentale,
atta a corrispondere alle esigenze del mercato dei pedofili; il
concreto collegamento dell'agente con soggetti pedofili, potenziali
destinatari del materiale pornografico; la disponibilità
materiale di strumenti tecnici (di riproduzione e/o di trasmissione,
anche telematica) idonei a diffondere il materiale pornografico
in cerchie più o meno vaste di destinatari; l'utilizzo,
contemporaneo o differito nel tempo, di più minori per
la produzione del materiale pornografico (in questo senso la pluralità
di minori impiegati non è elemento costitutivo del reato,
ma indice sintomatico della pericolosità concreta della
condotta); i precedenti penali, la condotta antecedente e le qualità
soggettive del reo, quando siano connotati dalla diffusione commerciale
di pornografia minorile; altri indizi significativi che l'esperienza
può suggerire.
Come già detto, ove non ricorra il reato
di cui all'art. 600 ter, comma 1, anche per l'inesistenza del
pericolo di diffusione del materiale, può sussistere altra
figura di reato, compresa quella di detenzione di materiale pornografico
di cui all'art. 600 quater.
5.5 - Nel caso di cui trattasi non ricorre alcun
indizio da cui potersi desumere un pericolo concreto di diffusione
del materiale pornografico realizzato dall'imputato. Anzi, risultano
positivamente indizi contrari, di un uso puramente "affettivo"
(anche se perverso) delle poche fotografie che ritraevano il minorenne:
sono indizi siffatti, non solo lo scarso numero delle foto e il
loro riferimento a un solo minore, ma anche la circostanza che
lo stesso minore ha dichiarato di aver consentito a essere fotografato
e soprattutto ha aggiunto che l'imputato era molto "geloso"
delle foto scattategli e verosimilmente non l'aveva fatte vedere
ad altre persone (pag. 5 dell'ordinanza impugnata).
Per conseguenza va respinto il primo motivo di ricorso.
6 - Anche il secondo motivo dedotto è privo
di fondamento giuridico.
Al riguardo va anzitutto osservato che nella misura
custodiale originaria al XX era stato contestato il reato di violenza
sessuale aggravata di cui agli artt. 609 bis e 609 ter n. 1 c.p.,
perché, mediante abuso dell'autorità di insegnante
privato di sostegno, aveva costretto il minore di anni tredici
XXa subire e a compiere atti sessuali. Il tribunale del riesame,
con motivazione insindacabile, in questa sede, ha accertato in
fatto che non era intervenuta alcuna costrizione fisica tra il
XX e il minore (circostanza questa non contestata neppure dal
pubblico ministero ricorrente); ed ha aggiunto in linea di diritto
che non ricorreva abuso d'autorità tra insegnante privato
(che impartiva lezioni di latino e aiutava il minore nello svolgimento
dei compiti scolastici) e il minore stesso, ma piuttosto intercorreva
solo un rapporto di educazione e istruzione, sicché era
integrato non il reato contestato nell'ordinanza custodiale, ma
il reato di cui all'art. 609 quater n. 2, perché il XX
aveva compiuto atti sessuali con minore di sedici anni che gli
era stato affidato per ragioni di istruzione e di educazione.
La qualificazione giuridica del fatto operata nell'ordinanza
impugnata appare corretta. Di contro, non è pertinente
né infondata l'osservazione critica del pubblico ministero
ricorrente, secondo cui l'abuso d'autorità di cui all'art.
609 bis sussiste anche quando l'agente abusa delle condizioni
di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al
momento del fatto (comma secondo, n. 1, dell'art. 609 bis). Infatti
da una parte l'abuso delle condizioni di inferiorità non
è stato mai contestato all'imputato, e dall'altra esso
non può essere confuso con l'abuso d'autorità di
cui al comma primo dell'art. 609 bis. Invero, il delitto di violenza
sessuale introdotto dall'art. 609 bis consiste in uno o più
atti sessuali compiuti senza il consenso della vittima, con violenza,
minaccia o abuso d'autorità da parte dell'agente (primo
comma). A questa fattispecie è equiparata quella in cui
gli atti sessuali sono compiuti con consenso della vittima, che
però il legislatore considera "viziato" perché
l'agente ha abusato della sua condizione di inferiorità
fisica o psichica ovvero ha tratto in inganno la vittima sostituendosi
ad altra persona (secondo comma). Se si considera che la fattispecie
di cui al primo comma ha sostituito quella prevista dagli abrogati
artt. 519, primo comma, e 520 (nonché dall'art. 521), se
ne deve concludere che l'abuso d'autorità previsto dalla
norma vigente coincide con l'abuso della qualità di pubblico
ufficiale di cui all'art. 520, e comunque presuppone una posizione
autoritativa di tipo formale e pubblicistico.
Del tutto diversa è la fattispecie di cui
all'art. 609 quater, che esclude espressamente le ipotesi di cui
all'art. 609 bis: essa è infatti integrata da atti sessuali
compiuti, senza costrizione, con un minorenne, il cui consenso
è però "viziato" dalla circostanza che
il minore non ha compiuto quattordici anni ovvero non ha compiuto
gli anni sedici quando il colpevole sia l'ascendente, l'educatore,
l'istruttore ecc.... In questi casi il differenziale di maturità
sessuale che "vizia" e invalida il consenso del minore
riflette una gamma di rapporti vari (di parentela, educazione
o istruzione, cura, vigilanza, o semplice convivenza) che non
sempre hanno forma giuridica e comunque differiscono nettamente
dal rapporto autoritativo di cui al primo comma dell'art. 609
bis. Proprio per questa differenza ontologica e giuridica tra
i due tipi di rapporto, non è ravvisabile alcuna illogicità
laddove l'ordinanza impugnata da un lato esclude l'esistenza di
un rapporto autoritativo e dall'altro afferma la sussistenza del
rapporto di educazione e istruzione.
P.Q.M.la corte rigetta il ricorso.