Selezione di testi giurisprudenziali a cura di
Leo Stilo
Corte di Cassazione pen., sez. V, sent. del 6
dicembre 2000 (7 novembre 2000), n. 12732. Pres. Foscarini; Rel.
Nappi; P.M. (parz. Diff.) Ranieri.
Massima
L'art. 615 ter c.p. è diretto a punire chi si introduce
abusivamente in un sistema informatico o telematico e chi vi si
mantiene contro la volontà (esplicita o tacita) di chi
ha il diritto di escluderlo. Il reato di cui all'art. 615 ter
non è caratterizzato dall'effrazione dei sistemi protetti,
ma dalla contravvenzione alle disposizioni del titolare che può
legittimamente disporre degli stessi. Il titolare, inoltre, può
manifestare la volontà di escludere chiunque non sia autorizzato
all'accesso o al mantenimento nel sistema non solo con sistemi
di protezione interna, ma anche con strumenti esterni destinati
a regolare l'ingresso nei locali in cui gli impianti sono custoditi.
TESTO DELLA SENTENZA
Omissis
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata la Corte dappello
di Torino confermò la dichiarazione di colpevolezza di
A.Z. e di D. M. in ordine al delitto di accesso abusivo al sistema
informatico della (omissis)., gestrice di contabilità per
conto terzi, e dichiarò colpevole del massimo reato, quale
autore materiale dei fatti, il programmatore V. B., che in primo
grado ne era stato assolto per difetto di dolo.
Risulta dalle sentenze di merito che A. Z., già socio di
F. V. nella (omissis), nel 1994 era uscito dalla società
per intraprendere analoga attività con il commercialista
D. M., già collaboratore esterno della (omissis), e, non
avendo ottenuto di poter utilizzare come locatario limpianto
informatico della società, ne aveva copiato i dati su un
analogo calcolatore con laiuto di V. B., facilitandosi così
lacquisizione di un gran numero di clienti della (omissis).
Ricorrono per cassazione gli imputati, che hanno
proposto cinque motivi di impugnazione.
Con il primo motivo i ricorrenti lamentano mancanza
di motivazione sul motivo dappello con il quale era stato
dedotto che V. B. e il suo datore di lavoro V. C., proprietario
del programma concesso in uso sia alla (omissis) sia a A. Z. e
D. M., avevano diritto di copiare e modificare il software. E
con il connesso terzo motivo si lamenta che i giudici dappello
abbiano omesso di considerare il fatto, ben valorizzato invece
dal tribunale, che V. B. agiva su disposizioni di V. C. e non
aveva motivo di dubitare della legittimità di tali disposizioni
anche con riferimento alle copie effettuate in favore di A. Z.
e D.M..
Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione
dellart.615 ter c.p., lamentando che i giudici del merito
abbiano ritenuto configurabile il reato contestato anche in mancanza
di protezioni di sicurezza interne al sistema, mentre la dottrina
è concorde nellescludere la rilevanza di protezioni
esterne.
Con il quarto motivo i ricorrenti deducono mancanza
di motivazione in ordine alla determinazione della pena, irrogata
in misura identica a tutti gli imputati, senza alcuna considerazione
per e diverse posizioni soggettive.
Con il quinto motivo infine i ricorrenti deducono
violazione dellart.538 comma 1 c.p.p., lamentando che i
giudici del merito si siano pronunciati su una domanda in realtà
non proposta dalla parte civile (omissis), che, costituitasi per
il reato di cui allart. 640 ter c.p.originariamente contestato,
non aveva rinnovato la costituzione anche per il reato di cui
allart.615 ter c.p., contestato in udienza.
I motivi del ricorso sono stati successivamente
illustrati con ampia memoria depositata il 10 maggio 2000.
Una memoria è stata altresì depositata
dalla parte civile.
Il ricorso deve essere rigettato.
Il primo motivo del ricorso, come il motivo dappello
cui si riferisce per lamentarne limmotivato Rigetto, non
distingue tra il programma informatico, di cui si assume fosse
proprietario V. C., e i dati informatici, non del software.Sicchè
era manifestamente infondato il motivo dappello con il quale
si deduceva linesistenza del reato in relazione al diritto
di C., del proprietario del programma, di copiarlo e aggiornarlo.
E secondo una consolidata giurisprudenza di questa Corte, deve
essere considerato privo di fondamento il motivo del ricorso per
cassazione con il quale si deduce mancanza di motivazione in ordine
ad un motivo dappello inammissibile o manifestamente infondato
( Cass., sez 1, 23 marzo 1987, Imbimbo, m. 176707, Cass., sez1,
28 settembre 1987, Cisco, m. 177007, Cass., sez 4 , 26 settembre
1990, Pilloni, m. 185682, Cass., sez 1, 5 marzo 1991, Calò,
m. 186972, Cass., sez 5, 18 febbraio 1992, Cremonini, m. 189818,
Cass., sez 1, 28 marzo1996, Bruno, m. 204548).
Ne consegue anche linammissibilità,
per violazione dellart.606 comma 3 c.p.p., del terzo motivo
del ricorso, con il quale si lamenta lerronea affermazione
della responsabilità di V. B., perché, una volta
chiarita la distinzione tra i dati informatici e il programma
destinato a elaborarli, la censura rimane riferibile a una mera
valutazione di merito circa la consapevolezza da parte dellimputato
di una tale distinzione e della conseguente illiceità della
copia dei dati.
Il secondo motivo del ricorso pone il problema
della natura della protezione di sicurezza rilevante ai fini della
configurabilità del delitto previsto dallart.615
ter c.p..
La corte dappello ha ritenuto che, ai fini
della configurabilità del reato, assumano rilevanza non
solo le protezioni interne al sistema informatico, come le chiavi
daccesso, ma anche le protezioni esterne, come la custodia
degli impianti, in particolare quando, come nel caso in esame,
si tratti di banche dati private, per definizione interdette a
coloro che sono estranei all'impresa che le gestisce.
I ricorrenti sostengono, invece, che soltanto
la protezione interna al sistema è idonea a manifestare
la volontà del proprietario di escludere terzi, come dimostrerebbe
il fatto che il D.P.R. n. 318 del 1999 richiede come necessaria
una chiave d'accesso nel trattamento dei dati personali.
Il motivo di ricorso è infondato.
L'art. 615 ter comma 1 c.p. punisce non solo
chi s'introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico,
ma anche chi vi si mantiene contro la volontà esplicita
o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.
Ne consegue che la violazione dei dispositivi
di protezione del sistema informatico non assume rilevanza di
per se, bensì solo come manifestazione di una volontà
contraria a quella di chi del sistema legittimamente dispone.
Non si tratta perciò di un illecito caratterizzato
dall'effrazione dei sistemi protettivi, perchè altrimenti
non avrebbe rilevanza la condotta di chi, dopo essere legittimamente
entrato nel sistema informatico, vi si mantenga contro la volontà
del titolare. Ma si tratta di un illecito caratterizzato appunto
dalla contravvenzione alle disposizioni del titolare, come avviene
nel delitto di violazione di domicilio, che è stato notoriamente
il modello di questa nuova fattispecie penale, tanto da indurre
molti a individuarvi, talora anche criticamente, la tutela di
un domicilio informatico.
Certo è necessario che l'accesso al sistema
informatico non sia aperto a tutti, come talora avviene soprattutto
quando si tratti di sistemi telematici. Ma deve ritenersi che,
ai fini della configurabilità del delitto, assuma rilevanza
qualsiasi meccanismo di selezione dei soggetti abilitati all'accesso
al sistema informatico, anche quando si tratti di strumenti esterni
al sistema e meramente organizzativi, in quanto destinati a regolare
l'ingresso stesso nei locali in cui gli impianti sono custoditi.
Ed è certamente corretta, in questa prospettiva, la distinzione
operata dalla corte d'appello tra le banche dati offerte al pubblico
a determinate condizioni e le banche dati destinate a un'utilizzazione
privata esclusiva, come i dati contabili di un'azienda.
In questo secondo caso è evidente, infatti,
che, anche in mancanza di meccanismi di protezione informatica,
commette il reato la persona estranea all'organizzazione che acceda
ai dati senza titolo o autorizzazione, essendo implicita, ma intuibile,
la volontà dell'avente diritto di escludere gli estranei.
Daltro canto, lanalogia con la fattispecie
della violazione di domicilio deve indurre a concludere integri
la fattispecie criminosa anche chi, autorizzato allaccesso
per una determinata finalità, utilizzi il titolo di legittimazione
per una finalità diversa e, quindi, non rispetti le condizioni
alle quali era subordinato laccesso. Infatti, se laccesso
richiede unautorizzazione e questa e questa è destinata
a un determinato scopo, lutilizzazione dellautorizzazione
per uno scopo diverso non può non considerarsi abusiva.
Sicchè correttamente i giudici del merito hanno ritenuto
configurabile il reato nella condotta di V. B.,che, autorizzato
allaccesso per controllare la funzionalità del programma
informatico, si avvalse dellautorizzazione per copiare i
dati dal quel programma gestiti.
Privo di qualsiasi pertinenza al caso in esame
è, infine, il regolamento recante norme per lindividuazione
delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali,
a norma dellart. 15 comma 2 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675. Infatti la mancata adozione delle misure minime di sicurezza
nel trattamento dei dati personali è prevista come reato
dallart.36 della legge n. 675 del 1996; ma evidentemente
la consumazione di questo reato non esime, comunque, da responsabilità
chi violi i pur insufficienti meccanismi di protezione esistenti.
Il quarto motivo del ricorso è inammissibile
per violazione dellart. 606 comma 3 c.p.p., perché
propone censure attinenti al merito della decisione impugnata,
congruamente giustificata con riferimento alla ritenuta gravità
della violazione del rapporto fiduciario con la parte lesa, comune
a tutti gli imputati.
Come sè detto, con il quinto motivo
i ricorrenti deducono violazione dellart.538 c.p.p., lamentando
che i giudici del merito si siano pronunciati su una domanda di
risarcimento danni non proposta dalla parte civile per il reato
di cui allart. 615 ter c.p., contestato in udienza.
Tuttavia gli stessi ricorrenti riconoscono che,
sin dal primo grado del giudizio, la parte civile concluse chiedendo
la condanna degli imputati al risarcimento anche dei danni derivanti
dal reato previsto dallart.615 ter c.p.; sicchè non
si può dire che i giudici del merito si siano pronunciati
su una domanda non proposta.
In realtà i ricorrenti pongono una questione
diversa da quella formalmente enunciata, perché essi lamentano
che per il nuovo reato contestato in udienza non vera stata
costituzione di parte civile; e sostengono che una tale rinnovata
costituzione sarebbe stata invece necessaria, secondo quanto previsto
anche dalla sentenza n. 98 del 1996 della Corte Costituzionale.
Sennonchè la giurisprudenza di questa
Corte, richiamata anche dalla Corte Costituzionale, ha ben chiarito
che occorre distinguere tra la posizione della persona offesa
non costituita, che in caso di nuove contestazioni ha diritto
alla sospensione del dibattimento onde poter eventualmente costituire
parte civile per la nuova udienza, e il caso della persona offesa
già ma solo in vista della possibile modifica, sotto il
profilo tanto della causa petendi quanto del petitum, del già
costituito rapporto processuale (Cass., sez III, 27 settembre
1995, Roncati). Sicchè, per la parte civile già
costituita non occorre rinnovare la costituzione in relazione
al nuovo reato contestato in udienza allimputato, ma è
sufficiente modificare la domanda già proposta. E nel caso
in esame deve ritenersi che un idoneo aggiornamento della domanda
si ebbe appunto con la formulazione delle conclusioni in chiusura
del dibattito di primo grado.
Il ricorso va pertanto, rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti
in solido al pagamento delle spese del procedimento e inoltre
al rimborso delle spese in favore della parte civile, liquidate
in complessive £ 2.306.000, di cui £ 2.000.000 per
onorari.
Roma, 7 novembre 2000.
Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2000.