Selezione di testi giurisprudenziali a cura di Leo Stilo

Corte di Cassazione pen., sez. V, sent. del 25 marzo 2005 (27 gennaio 2005), n. 11930
Pres. Lattanzi; Rel. Amato; - P.M. (Conf.)

Massima 1
L'archivio informatico di una P.A. dev'essere considerato alla stregua di un registro (costituito da materiale non cartaceo) tenuto da un soggetto pubblico, con la conseguenza che la condotta del p.u. che, nell'esercizio delle sue funzioni e facendo uso dei supporti tecnici della P.A., confezioni un falso atto informatico destinato a rimanere nella memoria dell'elaboratore, integra una falsità in atto pubblico, a seconda dei casi materiale o ideologica, ininfluente peraltro restando la circostanza che non sia stato stampato alcun documento cartaceo.

Massima 2
Non vi sono argomenti letterali, logici o sistematici che impediscano di ricomprendere nella previsione dell'art. 476 cp o in quella dell'art. 479 cp la condotta del p.u. che nell'esercizio delle sue funzioni forma un atto informatico sostanzialmente o formalmente falso. Anche attraverso lo strumento informatico, invero, il p.u. può formare un documento rappresentativo di atti o di fatti, destinato a dare quella certezza alla cui tutela sono preposte le norme penali.

Massima 3
Malgrado le diversità strutturali che caratterizzano il documento informatico e la relativa condotta che lo attua, rispetto al documento scritto ed alla condotta che lo realizza, l'art. 491 bis cp non può definirsi innovativo per una ragione di carattere strettamente letterale. Ed infatti l'innegabile latitudine della formulazione degli art. 476 e 479 cp impone di riconoscere che l'inserimento di dati falsi nell'archivio di un ente pubblico da parte di un dipendente che rivesta la necessaria qualifica è punibile ai sensi delle predette norme incriminatrici, pur se attuato in epoca precedente l'entrata in vigore dell'art. 491 bis cp.


TESTO DELLA SENTENZA

...Omissis...
Motivi della decisione .
O. V., P. L., P. F., erano condannati dal tribunale di Genova per il delitto di cui agli art. 476 e 479 cp, per avere istigato C. F., addetto al patronato ENASCO, ad inserire nell'archivio informatico delle posizioni contributive degli assicurati INPS dati falsi, onde conseguire dall'ente previdenziale prestazioni non spettanti.

La corte d'appello confermava, osservando che il fatto è punibile per se commesso in data anteriore all'introduzione dell'art. 491 bis nel codice penale, poiché tale disposizione non è innovativa, ma "interpretativa, poiché si limita a precisare come ai supporti informatici sia applicabile una disciplina già da tempo in vigore".

- Ricorrono personalmente gli imputati, deducendo tutti la violazione di legge, non essendo il fatto previsto come reato al momento in cui le condotte sono state poste in essere. Si potrebbe ipotizzare, se mai, il reato di cui all'art. 640 ter cp (frode informatica), già dichiarare estinto per prescrizione dal primo giudice.

Erra la corte di merito quando afferma il carattere interpretativo dell'art. 491 bis cp, ove si consideri che l'elemento sul quale la norma si incentra è il supporto che contiene il dolo, che è immateriale.

Il documento informatico non è un documento "tout court", sicché si può affermare l'equipollenza delle due categorie, prima dell'entrata in vigore dell'art. 491 bis cp, solo a prezzo di compiere un'interpretazione analogica vietata dalla legge.

- I ricorrenti lamentano pure la mancata applicazione dell'attenuante ex art. 117 cp, oltre all'erroneo apprezzamento del contesto probatorio, segnatamente in riferimento al preteso accordo intercorso col C. ed all'elemento soggettivo del reato.

È pervenuta memoria dell'INPS, costituita parte civile.

- Le censure non possono essere condivise.

È stato già deciso da questa Corte che l'archivio informatico di una P.A. dev'essere considerato alla stregua di un registro (costituito da materiale non cartaceo) tenuto da un soggetto pubblico, con la conseguenza che la condotta del p.u. che, nell'esercizio delle sue funzioni e facendo uso dei supporti tecnici della P.A., confezioni un falso atto informatico destinato a rimanere nella memoria dell'elaboratore, integra una falsità in atto pubblico, a seconda dei casi materiale o ideologica, ininfluente peraltro restando la circostanza che non sia stato stampato alcun documento cartaceo (fattispecie relativa a fraudolento inserimento di dati falsi nella banca - dati dell'INPS, precedente all'entrata in vigore della l. 23.12.93, n. 547, che ha introdotto l'art. 491 bis cp: cass. sez. V, cc. 18.6.01, n. 32812, Balbo, m. 219945).

L'art. 491 bis cp non costituisce una norma interpretativa, intesa come di interpretazione autentica, che con efficacia retroattiva avrebbe stabilito il significato da riconoscere alle disposizioni sui reati di falso rispetto ai documenti informatici. In tal senso è esatto il rilievo mosso dai ricorrenti.

Va pure escluso, però, che tale norma sia innovativa, ossia abbia reso punibile un fatto che era in precedenza lecito, dal momento che l'art. 476 cp era applicabile ai documenti informatici anche prima che ciò fosse stabilito dall'art. 491 bis cp.

Non vi sono, infatti, argomenti letterali, logici o sistematici che impediscano di ricomprendere nella previsione dell'art. 476 cp o in quella dell'art. 479 cp la condotta del p.u. che nell'esercizio delle sue funzioni forma un atto informatico sostanzialmente o formalmente falso. Anche attraverso lo strumento informatico, invero, il p.u. può formare un documento rappresentativo di atti o di fatti, destinato a dare quella certezza alla cui tutela sono preposte le norme penali (cass. sez. V, 24.11.03, n. 11915, Russello, m. 228741, con la quale è stato affermato ce integra il delitto ex art. 476 cp - anche se il fatto sia stato commesso prima dell'entrata in vigore della legge 23.12.93, n. 547, che ha introdotto con l'art. 3 l'art. 491 bis cp - la condotta del pubblico dipendente che inserisca nell'archivio informatico dell'Albo nazionale dei costruttori dati non corrispondenti alle delibere adottate dai competenti organi deliberativi del predetto Albo).

In sostanza, malgrado le diversità strutturali che caratterizzano il documento informatico e la relativa condotta che lo attua, rispetto al documento scritto ed alla condotta che lo realizza (sulle quali non è qui il caso di soffermarsi), l'art. 491 bis cp non può definirsi innovativo per una ragione di carattere strettamente letterale. Ed infatti l'innegabile latitudine della formulazione degli art. 476 e 479 cp impone di riconoscere che l'inserimento di dati falsi nell'archivio di un ente pubblico da parte di un dipendente che rivesta la necessaria qualifica è punibile ai sensi delle predette norme incriminatrici, pur se attuato in epoca precedente l'entrata in vigore dell'art. 491 bis cp.

Va, dunque, disatteso l'assunto costituente il nucleo centrale dei ricorsi proposti.

Manifestamente infondata è la doglianza inerente la mancata applicazione dell'attenuante delineata dall'art. 117 cp, poiché della stessa possono fruire solo i soggetti ignari della qualifica soggettiva del concorrente che determina il mutamento del titolo del reato, laddove i giudici di merito hanno dato diffusamente ed ineccepibilmente conto dei rapporti intercorsi fra gli altri imputati ed il C., che ha operato l'inserimento dei dati falsi nell'archivio INPS.

Restano perciò confutate anche le censure, versate in fatto, con le quali i ricorrenti, in contrasto con la perspicua ed ampia motivazione esplicitata dalla corte di merito, assumono la mancanza di prove in ordine all'accordo criminoso concluso col C..

I ricorsi vanno, pertanto, rigettati, con la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, oltre che di quelle sostenute dalla parte civile, liquidate, come da nota - spese, in Euro 1.514,88.

P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento, nonché al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile, liquidate, come da nota - spese, in Euro 1.514,88.