Selezione di testi giurisprudenziali a cura di
Leo Stilo
Corte di Cassazione pen., sez. V, sent. del 25
marzo 2005 (27 gennaio 2005), n. 11930
Pres. Lattanzi; Rel. Amato; - P.M. (Conf.)
Massima 1
L'archivio informatico di una P.A. dev'essere considerato alla
stregua di un registro (costituito da materiale non cartaceo)
tenuto da un soggetto pubblico, con la conseguenza che la condotta
del p.u. che, nell'esercizio delle sue funzioni e facendo uso
dei supporti tecnici della P.A., confezioni un falso atto informatico
destinato a rimanere nella memoria dell'elaboratore, integra una
falsità in atto pubblico, a seconda dei casi materiale
o ideologica, ininfluente peraltro restando la circostanza che
non sia stato stampato alcun documento cartaceo.
Massima 2
Non vi sono argomenti letterali, logici o sistematici che impediscano
di ricomprendere nella previsione dell'art. 476 cp o in quella
dell'art. 479 cp la condotta del p.u. che nell'esercizio delle
sue funzioni forma un atto informatico sostanzialmente o formalmente
falso. Anche attraverso lo strumento informatico, invero, il p.u.
può formare un documento rappresentativo di atti o di fatti,
destinato a dare quella certezza alla cui tutela sono preposte
le norme penali.
Massima 3
Malgrado le diversità strutturali che caratterizzano
il documento informatico e la relativa condotta che lo attua,
rispetto al documento scritto ed alla condotta che lo realizza,
l'art. 491 bis cp non può definirsi innovativo per una
ragione di carattere strettamente letterale. Ed infatti l'innegabile
latitudine della formulazione degli art. 476 e 479 cp impone di
riconoscere che l'inserimento di dati falsi nell'archivio di un
ente pubblico da parte di un dipendente che rivesta la necessaria
qualifica è punibile ai sensi delle predette norme incriminatrici,
pur se attuato in epoca precedente l'entrata in vigore dell'art.
491 bis cp.
TESTO DELLA SENTENZA
...Omissis...
Motivi della decisione . O. V., P. L., P. F., erano condannati
dal tribunale di Genova per il delitto di cui agli art. 476 e
479 cp, per avere istigato C. F., addetto al patronato ENASCO,
ad inserire nell'archivio informatico delle posizioni contributive
degli assicurati INPS dati falsi, onde conseguire dall'ente previdenziale
prestazioni non spettanti.
La corte d'appello confermava, osservando che il
fatto è punibile per se commesso in data anteriore all'introduzione
dell'art. 491 bis nel codice penale, poiché tale disposizione
non è innovativa, ma "interpretativa, poiché
si limita a precisare come ai supporti informatici sia applicabile
una disciplina già da tempo in vigore".
- Ricorrono personalmente gli imputati, deducendo
tutti la violazione di legge, non essendo il fatto previsto come
reato al momento in cui le condotte sono state poste in essere.
Si potrebbe ipotizzare, se mai, il reato di cui all'art. 640 ter
cp (frode informatica), già dichiarare estinto per prescrizione
dal primo giudice.
Erra la corte di merito quando afferma il carattere
interpretativo dell'art. 491 bis cp, ove si consideri che l'elemento
sul quale la norma si incentra è il supporto che contiene
il dolo, che è immateriale.
Il documento informatico non è un documento
"tout court", sicché si può affermare
l'equipollenza delle due categorie, prima dell'entrata in vigore
dell'art. 491 bis cp, solo a prezzo di compiere un'interpretazione
analogica vietata dalla legge.
- I ricorrenti lamentano pure la mancata applicazione
dell'attenuante ex art. 117 cp, oltre all'erroneo apprezzamento
del contesto probatorio, segnatamente in riferimento al preteso
accordo intercorso col C. ed all'elemento soggettivo del reato.
È pervenuta memoria dell'INPS, costituita
parte civile.
- Le censure non possono essere condivise.
È stato già deciso da questa Corte
che l'archivio informatico di una P.A. dev'essere considerato
alla stregua di un registro (costituito da materiale non cartaceo)
tenuto da un soggetto pubblico, con la conseguenza che la condotta
del p.u. che, nell'esercizio delle sue funzioni e facendo uso
dei supporti tecnici della P.A., confezioni un falso atto informatico
destinato a rimanere nella memoria dell'elaboratore, integra una
falsità in atto pubblico, a seconda dei casi materiale
o ideologica, ininfluente peraltro restando la circostanza che
non sia stato stampato alcun documento cartaceo (fattispecie relativa
a fraudolento inserimento di dati falsi nella banca - dati dell'INPS,
precedente all'entrata in vigore della l. 23.12.93, n. 547, che
ha introdotto l'art. 491 bis cp: cass. sez. V, cc. 18.6.01, n.
32812, Balbo, m. 219945).
L'art. 491 bis cp non costituisce una norma interpretativa,
intesa come di interpretazione autentica, che con efficacia retroattiva
avrebbe stabilito il significato da riconoscere alle disposizioni
sui reati di falso rispetto ai documenti informatici. In tal senso
è esatto il rilievo mosso dai ricorrenti.
Va pure escluso, però, che tale norma sia
innovativa, ossia abbia reso punibile un fatto che era in precedenza
lecito, dal momento che l'art. 476 cp era applicabile ai documenti
informatici anche prima che ciò fosse stabilito dall'art.
491 bis cp.
Non vi sono, infatti, argomenti letterali, logici
o sistematici che impediscano di ricomprendere nella previsione
dell'art. 476 cp o in quella dell'art. 479 cp la condotta del
p.u. che nell'esercizio delle sue funzioni forma un atto informatico
sostanzialmente o formalmente falso. Anche attraverso lo strumento
informatico, invero, il p.u. può formare un documento rappresentativo
di atti o di fatti, destinato a dare quella certezza alla cui
tutela sono preposte le norme penali (cass. sez. V, 24.11.03,
n. 11915, Russello, m. 228741, con la quale è stato affermato
ce integra il delitto ex art. 476 cp - anche se il fatto sia stato
commesso prima dell'entrata in vigore della legge 23.12.93, n.
547, che ha introdotto con l'art. 3 l'art. 491 bis cp - la condotta
del pubblico dipendente che inserisca nell'archivio informatico
dell'Albo nazionale dei costruttori dati non corrispondenti alle
delibere adottate dai competenti organi deliberativi del predetto
Albo).
In sostanza, malgrado le diversità strutturali
che caratterizzano il documento informatico e la relativa condotta
che lo attua, rispetto al documento scritto ed alla condotta che
lo realizza (sulle quali non è qui il caso di soffermarsi),
l'art. 491 bis cp non può definirsi innovativo per una
ragione di carattere strettamente letterale. Ed infatti l'innegabile
latitudine della formulazione degli art. 476 e 479 cp impone di
riconoscere che l'inserimento di dati falsi nell'archivio di un
ente pubblico da parte di un dipendente che rivesta la necessaria
qualifica è punibile ai sensi delle predette norme incriminatrici,
pur se attuato in epoca precedente l'entrata in vigore dell'art.
491 bis cp.
Va, dunque, disatteso l'assunto costituente il nucleo
centrale dei ricorsi proposti.
Manifestamente infondata è la doglianza inerente
la mancata applicazione dell'attenuante delineata dall'art. 117
cp, poiché della stessa possono fruire solo i soggetti
ignari della qualifica soggettiva del concorrente che determina
il mutamento del titolo del reato, laddove i giudici di merito
hanno dato diffusamente ed ineccepibilmente conto dei rapporti
intercorsi fra gli altri imputati ed il C., che ha operato l'inserimento
dei dati falsi nell'archivio INPS.
Restano perciò confutate anche le censure,
versate in fatto, con le quali i ricorrenti, in contrasto con
la perspicua ed ampia motivazione esplicitata dalla corte di merito,
assumono la mancanza di prove in ordine all'accordo criminoso
concluso col C..
I ricorsi vanno, pertanto, rigettati, con la condanna
dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali,
oltre che di quelle sostenute dalla parte civile, liquidate, come
da nota - spese, in Euro 1.514,88.
P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti
al pagamento in solido delle spese del procedimento, nonché
al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile,
liquidate, come da nota - spese, in Euro 1.514,88.