Selezione di testi giurisprudenziali a cura di
Leo Stilo
Cass. pen., sez. III, sentenza del 15 marzo 2005
(10 febbraio 2005), n. 10058 - Pres. Vitalone; Rel. Postiglione
Massima 1
E' legittimo il sequestro probatorio, in relazione
all'ipotesi delittuosa di cui all'art. 600 ter cod. pen., relativa
alla produzione, distribuzione e divulgazione di materiale pedo-pornografico,
allorché sussista l'esigenza di conservare la prova di
immagini e filmati a contenuto pedo - pornografico, ovvero la
prova della circolazione sulla rete degli stessi.
TESTO DELLA SENTENZA
...Omissis...
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il P.M. presso il Tribunale di Rimini, con decreto
17/8/2004, disponeva il sequestro probatorio di vario materiale
informatico (computer, hard disk, masterizzatore, C.D., floppy
disk, videocassette), rinvenuto il 21/6/2004 da personale della
Squadra Mobile di Rimini e della Polizia Postale di Ferrara nell'abitazione
di L. P. L., ipotizzando a carico dello stesso il reato di cui
all'art. 600 ter, comma 3, c.p..
Di tale provvedimento chiedeva il riesame l'indagato
e il Tribunale di Rimini, con l'ordinanza indicata in premessa,
rigettava l'istanza, ritenendo sussistente sia il fumus delicti
che le esigenze probatorie.
Ricorre per cassazione l'indagato, contro l'ordinanza
del Tribunale e contro il decreto del P.M., deducendo violazione
degli artt. 253, comma 1, e 125, comma 3, c.p.p. in relazione
all'art. 606, comma 1 lett. c), c.p.p., in quanto il decreto non
fornirebbe alcuna motivazione in ordine alla sussistenza delle
esigenze probatorie e l'ordinanza si limita ad affermare la regolarità
dello stesso, sebbene tutto il materiale informatico sequestrato
sia "del tutto indifferente" rispetto alle indagini
in corso.
All'odierna udienza camerale, il P.G. conclude per il rigetto
del ricorso.
Il ricorso è infondato.Premesso che
non è contestata la sussistenza del fumus delicti, ma solo
quella delle esigenze probatorie, ricorda il Collegio che, in
tema di riesame delle misure cautelari reali, è stato anche
recentemente affermato (SS.UU. 28 gennaio 2004, n. 5876) che nella
nozione di "violazione di legge" - per cui soltanto
può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art.
325, comma 1, c.p.p. - rientrano la mancanza assoluta di motivazione
o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate
all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità
manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità
soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di
cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice.
Tanto premesso in diritto, ritiene il Collegio che
l'ordinanza impugnata contenga, in punto sussistenza delle esigenze
probatorie, motivazione adeguata e corretta col richiamo alla
necessità di verificare la provenienza delle immagini pedo
- pornografiche acquisite agli atti (se dalla memoria fissa del
computer o da altri supporti, e quali) e transitate alle utenze
telematiche di terzi "utenti". Pertanto la doglianza
è priva di fondamento perché di una motivazione,
ed anche adeguata, è fornita la gravata ordinanza.
La Corte ritiene sufficientemente motivato anche
il decreto di sequestro perché individua esattamente ed
in modo dettagliato in punto di fatto le condotte, particolarmente
gravi, attribuibili all'indagato, la norma violata ex art. 603
comma 3 cod. pen., i beni sottoposti a sequestro e le ragioni
della misura, giustificate non solo con la natura di corpo del
reato, ma in relazione alla loro funzione strumentale di collegamento
alla rete dei produttori, distributori e divulgatori di materiale
intrinsecamente pedo - pornografico (rapporto pertinenziale tra
le cose ed il reato configurato). Il decreto del P.M. fa anche
riferimento al contenuto del verbale di sequestro della Polizia
Giudiziaria, recependone espressamente il contenuto quale "parte
integrante" e da tale verbale emergono le concrete modalità
con cui l'indagato ha divulgato in rete i file ad esplicito contenuto
pedo pornografico e come sono stati acquisiti dalla Polizia che
agiva sotto copertura, nell'opera doverosa di contrasto.
Questa Corte ha (con sentenza 1-12-2004 n. 1484)
già ritenuto legittimo il sequestro probatorio con riferimento
alle ipotesi di reato di cui all'art. 14, comma 1 legge 3-VIII-1998
n. 269, con riferimento al delitto di cui all'art. 603 ter c.p..
L'insegnamento delle Sezioni Unite Penali (sentenza
28-1-2004, n. 5876, Bevilacqua), che si condivide, fa riferimento
all'ipotesi - che non ricorre nel caso in esame - di una assoluta
inerzia del P.M. pure nel contraddittorio del procedimento di
riesame e di un ruolo sostitutivo del giudice di riesame, con
una arbitraria opera di supplenza attraverso urta motivazione
integratrice.
Tuttavia si osserva che pure nella distinzione dei
ruoli, non può essere inibito al giudice del riesame che
è giudice di merito di trarre argomenti dai fatti storici
enunciati, risultanti dagli atti, per un corretto inquadramento
giuridico ed una migliore giustificazione delle esigenze cautelari.
In relazione alla nozione di corpo del reato si
osserva che essa conserva la sua valenza nel sistema per giustificare
il sequestro probatorio, ma essa non ubbidisce ad una sorta di
automatismo, richiedendo un sia pur sobrio ancoraggio ai fatti,
per giustificare sia il fumus commissi delicti, che le esigenze
cautelari. È questo - ad avviso di questo Collegio - lo
spirito dell'orientamento delle Sezioni Unite.
Per quanto attiene al materiale pornografico questa
Corte ha correttamente individuato la natura di reato di pericolo
nel commercio (Cass. Sez. Unite 16-5-1995 n. 5) ancora prima della
emanazione della normativa più rigorosa introdotta con
la legge richiamata n. 269/98, sicché il sequestro probatorio
appare legittimo allorché sussista l'esigenza di conservare
la prova di immagini e filmati a contenuto pedo - pornografico,
nonché della loro circolazione sulla rete di pedofilia
tramite internet, che minaccia in modo grave i minori.
Nel caso in esame poi occorre tener conto della
contestazione non del mero possesso (pure esso reato ex art. 600
quater c.p.), ma della distribuzione e divulgazione, ex art. 600
ter c.p., nonché della previsione della confisca obbligatoria
ex art. 600 septies c.p..
P.Q.M. La Corte Rigetta il ricorso e condanna
il ricorrente al pagamento delle spese processuali.