Selezione di testi giurisprudenziali a cura di Leo Stilo

Cass. pen., sez. III, sentenza del 15 marzo 2005 (10 febbraio 2005), n. 10058 - Pres. Vitalone; Rel. Postiglione

Massima 1

E' legittimo il sequestro probatorio, in relazione all'ipotesi delittuosa di cui all'art. 600 ter cod. pen., relativa alla produzione, distribuzione e divulgazione di materiale pedo-pornografico, allorché sussista l'esigenza di conservare la prova di immagini e filmati a contenuto pedo - pornografico, ovvero la prova della circolazione sulla rete degli stessi.


TESTO DELLA SENTENZA

...Omissis...

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il P.M. presso il Tribunale di Rimini, con decreto 17/8/2004, disponeva il sequestro probatorio di vario materiale informatico (computer, hard disk, masterizzatore, C.D., floppy disk, videocassette), rinvenuto il 21/6/2004 da personale della Squadra Mobile di Rimini e della Polizia Postale di Ferrara nell'abitazione di L. P. L., ipotizzando a carico dello stesso il reato di cui all'art. 600 ter, comma 3, c.p..

Di tale provvedimento chiedeva il riesame l'indagato e il Tribunale di Rimini, con l'ordinanza indicata in premessa, rigettava l'istanza, ritenendo sussistente sia il fumus delicti che le esigenze probatorie.

Ricorre per cassazione l'indagato, contro l'ordinanza del Tribunale e contro il decreto del P.M., deducendo violazione degli artt. 253, comma 1, e 125, comma 3, c.p.p. in relazione all'art. 606, comma 1 lett. c), c.p.p., in quanto il decreto non fornirebbe alcuna motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze probatorie e l'ordinanza si limita ad affermare la regolarità dello stesso, sebbene tutto il materiale informatico sequestrato sia "del tutto indifferente" rispetto alle indagini in corso.
All'odierna udienza camerale, il P.G. conclude per il rigetto del ricorso.

Il ricorso è infondato.Premesso che non è contestata la sussistenza del fumus delicti, ma solo quella delle esigenze probatorie, ricorda il Collegio che, in tema di riesame delle misure cautelari reali, è stato anche recentemente affermato (SS.UU. 28 gennaio 2004, n. 5876) che nella nozione di "violazione di legge" - per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, c.p.p. - rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice.

Tanto premesso in diritto, ritiene il Collegio che l'ordinanza impugnata contenga, in punto sussistenza delle esigenze probatorie, motivazione adeguata e corretta col richiamo alla necessità di verificare la provenienza delle immagini pedo - pornografiche acquisite agli atti (se dalla memoria fissa del computer o da altri supporti, e quali) e transitate alle utenze telematiche di terzi "utenti". Pertanto la doglianza è priva di fondamento perché di una motivazione, ed anche adeguata, è fornita la gravata ordinanza.

La Corte ritiene sufficientemente motivato anche il decreto di sequestro perché individua esattamente ed in modo dettagliato in punto di fatto le condotte, particolarmente gravi, attribuibili all'indagato, la norma violata ex art. 603 comma 3 cod. pen., i beni sottoposti a sequestro e le ragioni della misura, giustificate non solo con la natura di corpo del reato, ma in relazione alla loro funzione strumentale di collegamento alla rete dei produttori, distributori e divulgatori di materiale intrinsecamente pedo - pornografico (rapporto pertinenziale tra le cose ed il reato configurato). Il decreto del P.M. fa anche riferimento al contenuto del verbale di sequestro della Polizia Giudiziaria, recependone espressamente il contenuto quale "parte integrante" e da tale verbale emergono le concrete modalità con cui l'indagato ha divulgato in rete i file ad esplicito contenuto pedo pornografico e come sono stati acquisiti dalla Polizia che agiva sotto copertura, nell'opera doverosa di contrasto.

Questa Corte ha (con sentenza 1-12-2004 n. 1484) già ritenuto legittimo il sequestro probatorio con riferimento alle ipotesi di reato di cui all'art. 14, comma 1 legge 3-VIII-1998 n. 269, con riferimento al delitto di cui all'art. 603 ter c.p..

L'insegnamento delle Sezioni Unite Penali (sentenza 28-1-2004, n. 5876, Bevilacqua), che si condivide, fa riferimento all'ipotesi - che non ricorre nel caso in esame - di una assoluta inerzia del P.M. pure nel contraddittorio del procedimento di riesame e di un ruolo sostitutivo del giudice di riesame, con una arbitraria opera di supplenza attraverso urta motivazione integratrice.

Tuttavia si osserva che pure nella distinzione dei ruoli, non può essere inibito al giudice del riesame che è giudice di merito di trarre argomenti dai fatti storici enunciati, risultanti dagli atti, per un corretto inquadramento giuridico ed una migliore giustificazione delle esigenze cautelari.

In relazione alla nozione di corpo del reato si osserva che essa conserva la sua valenza nel sistema per giustificare il sequestro probatorio, ma essa non ubbidisce ad una sorta di automatismo, richiedendo un sia pur sobrio ancoraggio ai fatti, per giustificare sia il fumus commissi delicti, che le esigenze cautelari. È questo - ad avviso di questo Collegio - lo spirito dell'orientamento delle Sezioni Unite.

Per quanto attiene al materiale pornografico questa Corte ha correttamente individuato la natura di reato di pericolo nel commercio (Cass. Sez. Unite 16-5-1995 n. 5) ancora prima della emanazione della normativa più rigorosa introdotta con la legge richiamata n. 269/98, sicché il sequestro probatorio appare legittimo allorché sussista l'esigenza di conservare la prova di immagini e filmati a contenuto pedo - pornografico, nonché della loro circolazione sulla rete di pedofilia tramite internet, che minaccia in modo grave i minori.

Nel caso in esame poi occorre tener conto della contestazione non del mero possesso (pure esso reato ex art. 600 quater c.p.), ma della distribuzione e divulgazione, ex art. 600 ter c.p., nonché della previsione della confisca obbligatoria ex art. 600 septies c.p..

P.Q.M. La Corte Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.