Selezione di testi giurisprudenziali e redazione di massime a cura di Leo Stilo

Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Penale, Sentenza 4 giugno 2007, n. 252

Massima 1 (non ufficiale)

600 ter, terzo comma, c.p. a mezzo p2p:
gli elementi oggettivi e di riscontro del reato.

Di seguito gli elementi oggettivi di riscontro che palesano la realizzazione del reato di cui all'art. 600 ter, terzo comma, c.p.:
1) la gran mole di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine all’utilizzo in via esclusiva, da parte dell'imputato, del computer sito nella casa familiare e posto sotto sequestro nell’ambito del procedimento in oggetto;
2) la palese natura pedopornografica delle immagini scaricate dagli operatori della Polizia Postale durante la sessione di contatto, tramite programma p2p col computer di proprietà ed uso dello stesso imputato;
3) l’allocazione dei files di riferimento, per tali immagini, in una cartella condivisa e messa a disposizione di una serie indeterminata di utenti di quello stesso programma, liberamente accessibile a tale pluralità di soggetti.

Massima 2 (non ufficiale)

600 ter c.p. a mezzo p2p:
configurabilità dell'elemento psicologico

Per la configurabilità dell'elemento psicologico del delitto di divulgazione via internet a mezzo di un programma p2p di materiale pedo-pornografico previsto dal comma terzo dell'art. 600 ter è sufficiente il generico dolo consistente nella piena coscienza e volontà di allocare i files a contenuto pedopornografico nell’apposito spazio virtuale del programma p2p, mettendoli così a disposizione di una indefinita potenzialità di utenti, unitamente alla chiara consapevolezza della peculiare natura di quelle immagini ed al disvalore giuridico della propria condotta,

Massima 3 (non ufficiale)

600 ter, terzo comma, c.p.:
il dolo nel delitto di cui al 600 ter c.p.

Il dolo generico del delitto di divulgazione via internet di materiale pedo-pornografico previsto dal comma terzo dell'art. 600 ter (piena coscienza e volontà di allocare i files a contenuto pedopornografico in una cartella a disposizione di una indefinita potenzialità di utenti) si ritiene provato dal fatto che l'imputato sia un esperto utilizzatore di programmi informatici e navigatore della Rete.

Massima 4

Delitto di divulgazione via internet di materiale pedo-pornografico:
a mezzo "file-sharing peer to peer"e "chat line"

Commette il delitto di divulgazione via internet di materiale pedo-pornografico previsto dal comma terzo dell'art. 600 ter cod. pen. e non quello di mera cessione dello stesso, prevista al comma quarto del medesimo articolo, non solo chi utilizzi programmi di "file-sharing peer to peer", ma anche chi impieghi una "chat line", spazio virtuale strutturato in canali, nella quale un solo "nickname", necessario ad accedere alla cartella-immagini o video, venga utilizzato da più persone alle quali siano state rese note l'"username" e la "password", le quali possono in tal modo ricevere e trasmettere materiale pedo-pornografico; tale sistema rende possibile trasferire il materiale pedo-pornografico a molteplici destinatari e non si differenzia perciò dalla divulgazione vera e propria, sempre che risulti provata in capo all'agente la volontà alla divulgazione, come nel caso in cui la trasmissione sia stata reiteratamente rivolta a più persone” (Cass. Pen., Sez. III, n° 593 del 07.12.2006).

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Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Penale, Sentenza 4 giugno 2007, n. 252

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto che dispone il giudizio ex art. 429 c.p.p., emesso in data 15.12.2005, previa declaratoria della contumacia dell’imputato ex art. 420 quater commi 2 e 7 c.p.p., il G.I.P. del Tribunale di Lamezia Terme disponeva il rinvio a giudizio di M.G., indicando l’udienza collegiale del 20.03.2006, dinanzi alla Sez. Pen. di questo Tribunale quale data di inizio della fase dibattimentale del processo.

Nel fascicolo del dibattimento venivano inseriti, oltre alla documentazione di rito, constante del certificato anagrafico e del casellario giudiziale dell’imputato, anche il verbale di perquisizione locale ex artt. 250 e ss. c.p.p. ed il verbale di sequestro a seguito della stessa, entrambi redatti in data 29.05.2003 da Ufficiali ed agenti della Polizia di Stato – Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni di Reggio Calabria, nei confronti del M.G..

A tale udienza il Tribunale dichiarava la contumacia dell’imputato, non comparso in aula senza addurre alcun legittimo impedimento benché ritualmente evocato in giudizio, disponendo poi rinvio per ulteriori incombenti alla successiva data del 26.06.2006, stante l’assenza del Presidente del Collegio.

In questa data il Tribunale dichiarava aperto il dibattimento invitando le parti ad avanzare le rispettive richieste istruttorie: il Pubblico Ministero chiedeva l’audizione dei testi indicati in lista e produceva documentazione come da indice; la difesa chiedeva il controesame dei testi a carico come per legge.

Il Collegio ammetteva le prove orali e documentali richieste dalle parti e, stante l’assenza giustificata dei testi citati, sospendeva il dibattimento e rinviava alla successiva udienza del 20.10.2006.

Dopo ulteriore rinvio disposto a tale data per il legittimo impedimento dei testi citati, previa sospensione del dibattimento il processo perveniva all’udienza del 12.01.2007, dove il Tribunale irrogava ammenda al teste A., regolarmente citato e non presentatosi in aula senza addurre alcun legittimo impedimento.

Il processo veniva poi aggiornato all’udienza del 02.04.2007, nella quale altra ammenda per ingiustificata assenza veniva irrogata ai testi G.R. e C.M., disponendosi poi ulteriore rinvio alla successiva data del 04.06.2007.

Alla odierna udienza venivano quindi escussi i testi G.R. ed A.M., previa revoca delle ammende loro comminate da parte del Collegio e, all’esito delle loro deposizioni veniva acquisita agli atti la consulenza tecnica redatta dall’A.; il Pm dichiarava poi di rinunciare all’escussione dell’ulteriore teste C.M. e, nulla osservando la difesa, il Collegio revocava l’ordinanza istruttoria nella parte in cui ammetteva tale teste.

Ulteriormente il PM produceva il verbale di perquisizione domiciliare a carico dell’imputato, redatto in data 29.05.2003 da Ufficiali ed agenti delle Polizia di Stato–Compartimento Polizia Postale di Reggio Calabria, che veniva acquisito al fascicolo dibattimentale.

Dopo tale acquisizione il Presidente del Collegio dichiarava chiuso il dibattimento ed utilizzabili ai fini della decisione gli atti contenuti nel relativo fascicolo, dopo di che le parti passavano alla discussione, rassegnando le conclusioni in epigrafe indicate; il processo veniva quindi definito con lettura in pubblica udienza del dispositivo di sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

M.G. è stato tratto a giudizio dinanzi a questo Tribunale per rispondere del delitto di distribuzione, divulgazione e pubblicizzazione di materiale pedopornografico inerente esibizioni di minori di anni diciotto, ex art. 600-ter, comma III, c.p., per avere, utilizzando il programma di “file-sharing” denominato WINMX, divulgato e pubblicizzato a mezzo collegamento informatico via Internet, immagini a sfondo sessuale che vedevano rappresentati minori di anni diciotto ripresi nell’atto di compiere amplessi etero ed omosessuali, masturbazioni varie o in pose inequivocabilmente lascive.

Accadeva che in data 03.08.2002 gli operatori della Polizia Postale di Milano, nel corso di una operazione di monitoraggio via Internet avente l’obiettivo di individuare cessioni e/o divulgazioni in atto di materiale a contenuto pedopornografico tramite programmi di scambio files (c.d. “peer to peer”), venissero in contatto, attraverso l’utilizzo del programma denominato “WINMX”, con un’utenza informatica cui corrispondeva un IP di accesso alla Rete riferito al numero telefonico utilizzato nella casa di abitazione dell’imputato, numero attraverso il quale veniva attuato il collegamento ad Internet da quella postazione remota, sita appunto, come appurato in seguito, a Lamezia Terme in ….

Da questo contatto, effettuato una sola volta attraverso una sessione di utilizzo del programma di scambio files sopra menzionato, gli operatori della Polizia Postale ritraevano 58 immagini a contenuto pornografico, già allocate in una cartella situata sul computer presente in casa dell’imputato, computer utilizzante per il collegamento in rete il numero telefonico ********* (numero di casa della famiglia dell’imputato) e l’I.P. xxxx, il tutto in riferimento al nick-name “xxxx” utilizzato per le sessioni WINMX dall’utente dello stesso pc, delle quali immagini ben 12, secondo il rapporto stilato dagli operatori di P.G. (cfr. annotazione in atti, depositata all’udienza del 26.06.2006 dal PM), risultavano di chiara matrice pedopornografica, raffiguranti soggetti in età preadolescenziale o adolescenziale coinvolti in attività a sfondo sessuale.

Per individuare l’esatto indirizzo I.P. dell’utente, essendo il programma WINMX supportato da una catena di “servers” che non consentono la diretta visione di tali indirizzi di riferimento delle persone collegate, gli operatori di Polizia Postale utilizzavano, con apposita sessione di MS-DOS, l’apposito programma “netstat-na”, che rendeva visibile l’I.P. riferito al computer di casa dell’imputato.

A seguito dell’acquisizione di tale materiale con le modalità sopra descritte, la Procura della Repubblica di Milano delegava alla Squadra Compartimentale di Polizia Postale di Reggio Calabria specifica perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’imputato, con atto diretto nei confronti del padre dello stesso, M. D.; nel corso della stessa M.G., dichiarandosi autore del fatto-reato (cfr. verbale di perquisizione in atti), faceva spontaneamente accedere gli operanti nella propria stanza, luogo in cui era allocato il proprio computer, procedendosi poi al sequestro dello stesso, dotato di due memorie di massa consistenti in Hard-disk estraibili; oltre alla macchina venivano sequestrati 24 Cd-Rom e 114 floppy-disk, parimenti ivi rinvenuti.

Dopo tali attività, gli atti venivano trasmessi alla Procura della Repubblica in sede, territorialmente competente in quanto la contestata condotta di diffusione e pubblicizzazione del materiale a contenuto pedopornografico risultava avvenuta partendo dall’abitazione dell’imputato, sita in Lamezia Terme; la stessa Procura conferiva incarico al dott. A.M., analista informatico, di effettuare perizia sulle memorie di massa sequestrate in casa dell’imputato, onde verificare la presenza nelle stesse di ulteriore materiale pedopornografico.

Dagli esiti di indagine la Procura in sede si determinava poi a richiedere il rinvio a giudizio dell’imputato; da qui la scaturigine dell’odierno processo a carico del M.G..

Le risultanze dibattimentali consentono di ritenere accertata la penale responsabilità dell’imputato in ordine alla contestazione mossagli in rubrica.

Invero la condotta posta in essere dal M.G. concretizza l’elemento materiale del delitto ascrittogli in rubrica, sussistendone tutti gli elementi.

E’ anzitutto doveroso, oltre che opportuno, illustrare sinteticamente il meccanismo funzionale dei programmi informatici c.d. “peer to peer”, comunemente usati attraverso Internet per effettuare lo scambio di files, consistenti in dati, immagini, video ed anche in altri programmi informatici, permettendo agli utenti di quel particolare programma la c.d. “condivisione” dei contenuti dell’intera memoria di massa del proprio pc, o anche solo di alcune cartelle di files (quelle in sostanza che si desidera mettere a disposizione degli altri utenti collegati), quindi fra due o più “navigatori” della Rete che utilizzino quel medesimo programma, come nel caso dell’imputato è avvenuto attraverso la sessione di contatto attraverso il sistema “WINMX”.

Tali programmi consentono di poter effettuare il c.d. “download” (tecnicamente l’accesso e la materiale apprensione e trasferimento dei dati, dal computer remoto in cui sono allocati al proprio) ed anche l’”upload” (tecnicamente l’apertura e la messa a disposizione dei propri dati ad utenti che ne chiedano l’accesso attraverso il sistema), dei dati di vario genere che si desideri mettere a disposizione di terzi, i quali ovviamente devono essere utilizzatori del medesimo programma in esecuzione per tale potenziale condivisione e devono necessariamente aprire una apposita sessione dello stesso per porre in essere le due attività sopra descritte.

Attraverso un normale collegamento ad Internet, indipendentemente dalla velocità di connessione di cui si disponga (che incide naturalmente solo sul tempo che può impiegarsi ad effettuare lo scarico o il caricamento da e nei pc dei files che vengono immessi nel “circuito” di riferimento), lanciando l’apposito programma e digitando in una stringa di ricerca all’interno dello stesso apposite parole-chiave (fra cui titoli di films o di brani musicali, espressioni particolari legate al mondo della pornografia, nomi di giochi per pc e così via), si entra in contatto con tutti gli altri utenti sparsi per la Rete che in quel momento abbiano acceso il proprio computer, attivato una connessione ad Internet e lanciato in esecuzione quello stesso programma; una volta immessa la parola-chiave prescelta verranno visualizzati in una finestra del programma tutta una serie di cartelle o di files che abbiano nella loro denominazione quella parola chiave o una parte di essa, files e cartelle allocati nelle memorie dei computer di alcuni fra tutti gli utenti in quel momento connessi, dopo di che basta cliccare sul link (contatto visivo sullo schermo del computer) di riferimento di ognuno di essi per effettuare il “download” dei dati così richiesti sul proprio pc.

L’utente che invece voglia mettere a disposizione di terzi il contenuto di files o cartelle in suo possesso già allocati nella memoria del suo pc, andrà ad immettere, sempre attraverso un apposito comando presente in una delle finestre del programma, quelle cartelle e quei files in una sorta di “deposito” virtuale posto a disposizione degli altri utenti del programma prescelto, consentendo a questi ultimi di ritrarre una copia di quegli stessi dati attraverso il collegamento informatico venutosi ad attuare.

Comunemente tali programmi vengono denominati di “file-sharing” (dall’inglese “to share”, che può tradursi condividere), ed i più famosi ed utilizzati sono i noti BEARSHARE ed E-MULE, da tempo ormai entrati nel bagaglio informatico della gran parte dei navigatori di Internet; il programma WINMX, all’epoca dei fatti utilizzato dall’imputato per porre in essere la condotta contestatagli, rappresenta l’antesignano di tali prodotti, avente caratteristiche tecnico-funzionali un po’ più arcaiche e segnatamente rilevanti in ordine alla sussunzione di tale condotta nello schema astratto di cui all’art. 600 ter, comma III, c.p..

Infatti, aspetto di fondamentale importanza per quel che attiene alla valutazione della condotta posta in essere dal M.G., mentre Bearshare ed E-mule consentono, mediante appositi comandi, di eliminare la funzione di “upload”, impedendo così il prelievo di copie dei propri files, negando l’accesso agli altri utenti, temporaneamente o meno, anche alle cartelle di files che in precedenza si fosse scelto di condividere (creando così una sorta di sospensione o interruzione della condivisione in uscita dei dati in proprio possesso), le caratteristiche tecniche di WINMX non consentono il blocco, la sospensione o l’interruzione dell’upload, per cui una volta immessi i dati in proprio possesso nella virtuale disposizione degli altri utenti del programma, non è più possibile impedirne l’eventuale apprensione da parte dei terzi.

L’elemento materiale del delitto contestato si configura perciò, a carico del M.G., in base a tre fondamentali rilievi: 1) la gran mole di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine all’utilizzo in via esclusiva, da parte sua, del computer sito nella casa familiare e posto sotto sequestro nell’ambito del procedimento in oggetto; 2) la palese natura pedopornografica di 16 delle 58 immagini scaricate dagli operatori della Polizia Postale di Milano durante la sessione di contatto, tramite WINMX, col computer di proprietà ed uso dello stesso M.G.; 3) l’allocazione dei files di riferimento, per tali immagini, in una cartella condivisa e messa a disposizione di una serie indeterminata di utenti di quello stesso programma, liberamente accessibile a tale pluralità di soggetti.

Relativamente al primo punto, dalla relazione depositata dal dott. A., consulente del PM escusso quale teste all’odierna udienza, emerge che il nome dell’imputato (M.G.) risulta associato a 2264 menzioni in tutto lo spazio degli “hard disks” analizzati dal consulente ed installati sul computer posto sotto sequestro; anche il nome “M.G.” compare ben 983 negli stessi, ed è inoltre rapportabile all’indirizzo e-mail utilizzato per l’invio e la ricezione di posta elettronica sul pc (unico account di posta elettronica, fra l’altro, utilizzato su quella postazione), ossia xxxx.it; l’imputato inoltre svolge la professione di consulente informatico presso la C. di Lamezia Terme, si occupa di creazione e manutenzione di siti internet per alcune piccole aziende locali ed è studente di Ingegneria Informatica presso l’Università della Calabria; nessuno dei familiari con lui conviventi (il padre M.D., il fratello M.G.G. e la madre C.N. – cfr. stato di famiglia agli atti), possiedono la stessa dimestichezza e cognizione dell’imputato coi programmi informatici, per cui non paiono esservi soverchi dubbi sull’attribuibilità materiale allo stesso della condotta contestata, evidenza corroborata anche dalle dichiarazioni confessorie rilasciate dal M.G. e riportate nel verbale di perquisizione locale del 29.05.2003 in allegato (cfr. verbale agli atti).

Per quanto attiene al secondo aspetto si evidenzia come, nel novero delle immagini acquisite agli atti e scaricate, come detto, dagli operatori di Polizia Postale durante la sessione del 03.08.2002 dal computer del M., le n. 39, 40, 41, 42, 43, 46, 49, 50, 51, 55, 57, 61, 72, 80, 82, 88 (così numerate nel fascicolo documentale prodotto dal PM all’udienza del 26.06.2006), ossia 16 fra quelle copiate dal pc dell’imputato a seguito del collegamento, ritraggano soggetti indiscutibilmente minorenni per chiare fattezze e caratteristiche fisiche, impegnati in varie attività a sfondo sessuale quali amplessi a carattere etero ed omosessuale, masturbazioni anche di gruppo e pose lascive varie (cfr. foto versate nel fascicolo dibattimentale).

In relazione al terzo aspetto, come confermato dal teste G.R. nel corso della sua deposizione, attivando una sessione di WINMX con apertura di un collegamento in Rete si consente a tutte le persone potenzialmente collegate tramite Internet ed utilizzanti quello stesso programma l’accesso e la condivisione (quindi ovviamente il “download”) di tutti i files contenuti nelle cartelle messe a disposizione dei terzi, quindi non si attua un semplice trasferimento diretto verso soggetti ben specificati, ma una vera e propria divulgazione e pubblicazione di tutto il materiale informatico che si sia in tal modo approntato.

Tale interpretazione di questa risultanza di fatto è per di più avallata da autorevole e costante giurisprudenza, dal cui indirizzo questo Tribunale non rileva motivi per discostarsi nel caso di specie, secondo cui: “Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 600 ter, comma III, c.p. non è sufficiente la cessione di detto materiale a singoli soggetti, ma occorre che esso sia propagato ad un numero indeterminato di persone” (Cass. Pen., Sez. III, n° 12372 del 17.03.2003), o anche: “Sussiste il delitto di cui all’art. 600 ter c.p. qualora il soggetto inserisca foto pornografiche minorili in un sito accessibile a tutti ovvero quando le propaghi attraverso usenet, inviandole ad un gruppo o lista di discussione da cui chiunque le possa scaricare” (Cass. Pen., Sez. III, n° 5397 dell’11.02.2002); da rilevare poi che la stessa giurisprudenza è chiara ed esplicita nell’affermare che “Laddove, invece, il prelievo avvenga solo a seguito della manifestazione di volontà dichiarata nel corso di una conversazione privata, si versa nella più lieve ipotesi di cui all’art. 600 ter, comma IV, c.p.” (Cass. Pen., Sez. V, n. 4900 del 03.02.2003).

Non v’è dubbio infatti che, dal monitoraggio e dal controllo effettuato dagli operatori di Polizia Postale all’atto dell’accesso alle cartelle messe a disposizione dal M. sul programma WINMX, lo scambio e la diffusione del materiale pedopornografico in esse contenuto non si sia appuntato su specifici e predeterminati soggetti in un contatto diretto ed univoco, ma sulla messa a disposizione di tale materiale nei confronti di una indistinta comunità di potenziali utilizzatori di quel particolare programma di “file-sharing”.

Tali circostanze, pienamente confermative di quanto riportato negli allegati verbali di resoconto delle operazioni di accesso al programma WINMX e di produzione delle immagini scaricate, di perquisizione e di sequestro e riscontranti i contenuti degli stessi, sono state ulteriormente confermate in dibattimento dalle deposizioni dei testi G. ed A..

Il primo ha ribadito come la connessione da lui stesso attivata in data 03.08.2002 (all’epoca dei fatti il G., in servizio presso il Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni della Lombardia, era stato l’operatore tecnico esperto incaricato del monitoraggio via Internet sullo scambio di materiale pedopornografico attraverso il programma WINMX), abbia portato al contatto con il computer presente in casa dell’imputato, dal quale sono state ritratte le immagini le cui copie sono state versate agli atti nella produzione documentale del 26.06.2006 (cfr. immagini in allegato), confermando sia il numero telefonico che l’I.P. riferibile al pc ed all’account Internet del M.; ha inoltre confermato la circostanza dell’allocazione delle cartelle contenenti le immagini “de quo” proprio sullo spazio-dati messo a disposizione per il download da parte di tutti gli altri potenziali utenti, tramite WINMX, da parte del M.G., senza alcuna “forzatura” per l’accesso ai contenuti del pc (quindi senza alcuna intrusione non autorizzata nella banca dati informatica del M.G.), nonché la possibilità di percezione, da parte dell’imputato, mediante l’utilizzo del programma di cui sopra, di quanti utenti stessero scaricando dal suo hard disk i dati così condivisi (cfr. pp. 4, 5, 7, 11, 12, 14, 15, 18 e 22 del verbale di deposizione del teste all’odierna udienza).

Il secondo, confermando pienamente i contenuti della propria relazione tecnica, successivamente acquisita agli atti, ha confermato la presenza fisica sul pc dell’imputato, all’atto della sua analisi, di ben 5 dei files a contenuto pedopornografico già scaricati dalla Polizia Postale di Milano dallo stesso nella sessione di contatto del 03.08.2002, nonché di altri a medesimo contenuto presenti nei due hard disks della macchina; ha inoltre evidenziato tutta la serie di circostanze relative ai gravissimi, precisi e concordanti indizi attorno all’utilizzo esclusivo del pc da parte del M.G. già messi in luce in precedenza, nonché il fatto che i suindicati cinque files, scaricati a suo tempo dalla Polizia Postale fossero ancora inseriti in cartelle suscettibili di condivisione tramite WINMX, programma fra l’altro installato in entrambi gli hard disk sequestrati all’imputato ed analizzato dal consulente tecnico escusso (cfr. pp. 24, 25, 26, 28 e 40 del verbale di deposizione del teste all’odierna udienza).

Entrambi i testi escussi sono apparsi chiari, precisi e concordanti nelle loro deposizioni, dovendo ritenersi gli stessi pienamente attendibili e degni della massima credibilità, viste anche le loro indiscusse competenze tecniche in campo informatico.

Deve poi ritenersi sussistente, a carico dell’imputato, anche l’elemento psicologico del contestato delitto, rappresentato dal generico dolo consistente nella piena coscienza e volontà di allocare i files a contenuto pedopornografico nell’apposito spazio virtuale del programma WINMX, mettendoli così a disposizione di una indefinita potenzialità di utenti, unitamente alla chiara consapevolezza della peculiare natura di quelle immagini ed al disvalore giuridico della propria condotta, aspetti fra l’altro da ritenersi ampiamente rappresentabili “ante” ad un esperto utilizzatore di programmi informatici e navigatore della Rete come il M.G..

Anche sotto tale aspetto, afferente la volontà e consapevolezza della divulgazione, il Collegio ritiene di dovere aderire al preciso indirizzo giurisprudenziale secondo cui: “Commette il delitto di divulgazione via internet di materiale pedo-pornografico previsto dal comma terzo dell'art. 600 ter cod. pen. e non quello di mera cessione dello stesso, prevista al comma quarto del medesimo articolo, non solo chi utilizzi programmi di "file-sharing peer to peer", ma anche chi impieghi una "chat line", spazio virtuale strutturato in canali, nella quale un solo "nickname", necessario ad accedere alla cartella-immagini o video, venga utilizzato da più persone alle quali siano state rese note l'"username" e la "password", le quali possono in tal modo ricevere e trasmettere materiale pedo-pornografico; tale sistema rende possibile trasferire il materiale pedo-pornografico a molteplici destinatari e non si differenzia perciò dalla divulgazione vera e propria, sempre che risulti provata in capo all'agente la volontà alla divulgazione, come nel caso in cui la trasmissione sia stata reiteratamente rivolta a più persone” (Cass. Pen., Sez. III, n° 593 del 07.12.2006).

Tenuto conto di questo e dei criteri indicati nell’art. 133 c.p. appare congruo ed equo, per l’adeguamento alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, condannare M.G. alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione ed euro 4.500,00 di multa.

In favore dell’imputato possono poi riconoscersi circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis, in considerazione della sua totale incensuratezza e della contenuta entità quantitativa del fatto, così riducendosi la pena inflitta ad anni uno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa.

In considerazione di quanto stabilito all’art. 535 c.p.p., quale conseguenza della inflitta condanna, devono essere poste a carico del condannato le spese processuali.

Sussistono i presupposti di legge, ai sensi degli artt. 163 e 175 c.p., per concedere all’imputato i benefici della sospensione condizionale della pena, dovendosi ritenere che lo stesso si asterrà per il futuro dal commettere ulteriori azioni delittuose (previsione fondata sull’assoluta incensuratezza dello stesso), e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 240 c.p., considerata l’indubbia funzionalità e destinazione dell’apparecchiatura in sequestro ai fini della commissione del ritenuto delitto, deve disporsi la confisca e successiva distruzione del personal computer in sequestro e di tutto il materiale informatico in esso contenuto, delegando allo scopo l’organo di P.G. già effettuante il sequestro stesso.

Ricorrono, infine, valide ragioni per indicare in novanta giorni il termine per il deposito della motivazione della sentenza, ai sensi dell’art. 544, comma III, c.p.p.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,

dichiara M.G. colpevole del delitto lui ascritto in rubrica e, concesse le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 163 e 175 c.p.,

ordina la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

Visto l’art. 240 c.p.,

ordina la confisca e distruzione del personal computer in sequestro, delegando allo scopo l’organo di P.G. già procedente.

Visto l’art. 544 c.p.p. indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Lamezia Terme, lì 04.06.2007

IL PRESIDENTE

IL GIUDICE ESTENSORE

CARMINE DE ROSE

Fonte: Il testo della sentenza è tratto da www.altalex.it