Il punto di partenza per orientarsi
nell'interpretazione pratica dell'art. 600 ter è
quello illustrato dalla Suprema Corte, nella sentenza
n. 5397 del 2002 (Pres. Malinconico, Rel. D'Amelio):
non è sufficiente per
la realizzazione del reato di cui al terzo comma dell'art.
600 ter c.p. il semplice fatto che il materiale pedo-pornografico
sia "veicolato" attraverso Internet.
La Rete, infatti, è costituita
da una gamma eterogenea di modalità di interconnessione
e la necessità di determinare l'esatta natura di
quella in concreto utilizzata deriva dall'esigenza di
discriminare tra fattispecie penali di diversa gravità.
Naturalmente, il problema dell'esatta
individuazione delle caratteristiche tecniche nel caso
concreto e la loro riconduzione entro la corretta fattispecie
penale non dovrebbe sorgere nei casi più evidenti,
come ad esempio:
1) quando il materiale illecito
(immagini, video) è contenuto in un sito liberamente
accessibile da un numero indeterminato di persone che
può scaricarne il contenuto, con relativa certezza,
si può affermare che la fattispecie penale chiamata
in causa è quella prevista dall'art. 600 ter, terzo
comma, c.p.;
2) quando il materiale è
allegato ad una e-mail inviata ad una o più persone
determinate, invece, è l'art. 600 quater c.p. "Detenzione
di materiale pornografico ad entrare in causa.
Il problema sorge, purtroppo, in
quelle zone di confine in cui la costante e tumultuosa
evoluzione informatica rende difficile l'identificazione
del caso concreto e la corretta interpretazione della
norma interessata.
Quando il materiale, ad esempio,
è inviato attraverso gruppi di discussione, chat,
o software p2p si deve, infatti, ulteriormente indagare
se la cessione è avvenuta nei confronti di uno
o più soggetti determinati oppure se lo strumento
utilizzato si presenta aperto e fruibile da un numero
indeterminato di persone .
Di particolare interesse, al fine di individuare una prima
chiave interpretativa per orientarsi in queste mutevoli
realtà informatiche, è la parte della motivazione
in cui la Corte indica come "sintomi" della
realizzazione di una cessione di materiale pornografico
(ex quarto comma dell'art. 600 ter c.p.), anziché
dell'ipotesi più grave prevista dal terzo comma
dell'art. 600 ter c.p., i seguenti elementi:
a) l'instaurazione di una comunicazione
diretta e in qualche modo "privata o privilegiata"
tra colui che cede il materiale incriminato e colui che
lo riceve;
b) la presenza di un "meccanismo
informatico" utilizzato dal soggetto cedente, capace
di operare una efficiente selezione dei soggetti che con
esso vengono in contatto in modo da poter controllare
e dominare le singole cessioni.