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PORNOGRAFIA
MINORILE ED INTERNET:
LA NORMATIVA ITALIANA
[03/03/2003]
- [ modif. il 22/06/2003]
[di Leo
Stilo]
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L'aumento del numero di notizie
di reati perpetrati attraverso lo sfruttamento sessuale
di minori ha profondamente sconvolto in questi ultimi
anni l'opinione pubblica [1]
provocando un aumento dell'attenzione della stessa verso
un problema che appare sempre meno consumato nel buio
di una solitaria e personale deviazione sessuale e sempre
più un fenomeno di vaste dimensioni che vede coinvolte
organizzazioni criminali complesse e fornite di strutture
"cellulari" a carattere transnazionale[2].
Al fenomeno di violenza diretta
sui minori (dal singolo episodio criminale al "turismo
sessuale" verso paesi ricchi di povertà e
miseria) si affianca quello concernente il mercato clandestino
di materiale pornografico realizzato attraverso lo sfruttamento
sessuale di minori; ed è proprio tale mercato a
destare particolare interesse alla luce dell'enorme volume
d'affari che riesce a generare attraverso l'utilizzo della
Rete Internet e delle nuove tecnologie informatiche.
Appare necessario, prima di procedere
oltre, premettere e circoscrivere l'oggetto di questo
breve scritto: il commento di alcune "forme"
di delitti contro minori consumati, principalmente, attraverso
l'uso delle nuove tecnologie informatiche e comunemente
ricondotte all'interno della definizione "pedofilia
telematica".
L'enorme diffusione delle reti
telematiche, tra tutte Internet, sempre più intese
come insostituibili strumenti di lavoro e utili momenti
di distrazione, ha favorito la nascita di organizzazioni
criminali dedite a diversi tipi di attività illecite
di carattere transnazionale [3].
Tra queste attività un ruolo
rilevante è occupato dalla commercializzazione
di materiale pedo-pornografico. La possibilità
di scambiare informazioni in modo veloce, riservato e
per molti versi anonimo, infatti, ha costituito l'elemento
chiave che ha persuaso diverse organizzazioni criminali,
a preferire come fonte privilegiata di reperimento e commercializzazione
del materiale illecito la Rete delle reti.
"Su Internet sarebbero oltre
30.000 i siti a contenuto pedofilo denunciati alle polizie
di tutto il mondo negli ultimi tre anni, ma secondo le
ultime stime ne nascerebbero più di 3000 al mese.
L'epicentro della pedofilia in rete - secondo il Telefono
Arcobaleno - è rappresentato dagli Stati Uniti,
che ospitano il 55% dei server con immagini pedofile.
Seguono, nell'ordine, il Giappone (20%), i Paesi dell'Est
(13%) e quelli europei. Più indietro i Paesi mediorientali
(5%)"[4].
Dalle dimensioni citate si può
facilmente dedurre che lo sviluppo delle nuove tecnologie
consente di distribuire il materiale incriminato con estrema
facilità e con costi irrilevanti in rapporto al
giro d'affari del mercato della pedofilia.
Da tale ragionamento deriva il
motivo per il quale imponenti organizzazioni criminali,
articolate e ben attrezzate, si siano decise ad interessarsi
a tale settore e ad acquisire in esso posizioni di vertice[5].
A questa considerazione si deve aggiungere l'estrema facilità,
sotto il profilo tecnico ed economico, con cui è
possibile creare e gestire siti web dislocati in qualsiasi
luogo della Terra e attraverso cui cedere o semplicemente
scambiare materiale pornografico realizzato con lo sfruttamento
di minori.
Con quanto detto non si vuole affermare
l'attuale inesistenza di un mercato che può essere
definito, in rapporto a quello on-line, cartaceo; semplicemente,
si vuole evidenziare come oggi questa seconda "fonte"
sembra destinata ad esaurirsi o comunque a divenire un
fenomeno estremamente marginale rispetto all'oceano di
materiale reperibile "comodamente" e in modo
anonimo on-line.
La Rete è un luogo in cui
i c.d. "pedofili" di tutto il mondo possono,
anche grazie all'uso di un vero e proprio linguaggio convenzionale
che si è andato formando nel corso del tempo, scambiarsi
materiale in forma più o meno riservata: tra i
tanti canali spiccano quelli rappresentati dalle "chat
" o da altri canali di discussione in cui non solo
è possibile inviare e ricevere materiale pedo-pornografico,
ma tentare di adescare le future giovani vittime.
La legge del 3 agosto del 1998,
n. 269 [6], intitolata
"Norme contro lo sfruttamento della prostituzione,
della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori,
quali nuove forme di riduzione in schiavitù",
introduce nel tessuto del codice penale nuove figure di
reato tese a reprimere in modo specifico quello che comunemente,
ed impropriamente, è definito il reato di "pedofilia".
Prima di analizzare gli aspetti
"autenticamente" giuridici della questione si
riportano alcune definizioni "cliniche" del
fenomeno al fine di affrontare l'argomento partendo da
una descrizione, il più possibile scientifica,
di una patologia conosciuta (nella gran parte dei casi)
solo attraverso le notizie di cronaca divulgate dai mezzi
di informazione di massa, spesso non corrispondenti alla
situazione concreta del soggetto attivo coinvolto nella
vicenda enfaticamente pubblicizzata:
"Il termine pedofilia è
la categoria assegnata generalmente ai maschi adulti attratti
da individui giovani e considerevolmente più giovani
di loro: la definizione più usata è comunque
"attrazione sessuale per individui in età
pre-puberale" (FEIERMAN, 1994).
Essa si distingue dalla efebofilia,
che significa "attrazione sessuale per individui
in età puberale". In ogni caso, pedofilia
e efebofilia sono esempi di parafilia, cioè "una
condizione, che si verifica in uomini e donne, di compulsiva
ed obbligata dipendenza da uno stimolo personalmente e
socialmente inaccettabile, percepito o immaginato, per
il conseguimento ed il mantenimento dell'eccitazione sessuale
e/o dell'orgasmo" (MONEY, 1986)" [7];
"Letteralmente il termine
pedofilia significa amore per i bambini (pais = bambino,
filia = amore) ma già da tempo è stata definita
come una perversione, una deviazione dal normale atto
sessuale. Da un punto di vista nosografico, la collocazione
della pedofilia nei trattati psichiatrici più recenti,
come il DSM IV (Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi
Mentali, 1996), è all'interno delle parafilie.
Secondo i criteri dl DSM IV, per potere parlare di pedofilia
è necessario che il minore coinvolto nell'attività
abbia meno di tredici anni, che sia prepubere, mentre
il soggetto con pedofilia deve avere almeno cinque anni
più del bambino...(omissis)..."
[8].
Dopo aver esaminato la definizione
"clinica" di "pedofilo" è necessario
ora ritornare sul terreno del fatto empiricamente tangibile
e parlare di diritto penale e di fatti previsti dalla
legge come reato.
Le diverse fattispecie contenute
nel codice penale, è necessario ricordarlo, non
rappresentano delle liste di patologie sanzionate penalmente
(sarebbe un'eresia giuridica ed un triste ritorno al temibile
diritto penale d'autore) ma piuttosto una puntuale descrizione
di fatti e circostanze che il legislatore ha ritenuto
"tipici" e meritevoli di pena[9].
Il diritto penale non è
diretto a punire il "pedofilo", quale soggetto
portatore di particolari patologie (psicologiche o addirittura
genetiche) ma è volto a tutelare i minori attraverso
la predisposizione di idonei meccanismi giuridici contro
terribili forme di violenza e di sfruttamento[10].
In ossequio, infatti, ad una logica
di politica criminale più attenta a reprimere e
prevenire fenomeni criminali che vedono coinvolti minori,
si è avvertita l'esigenza di istituire nuovi dispositivi
atti a combattere questo particolare tipo di delitti sul
terreno che più di altri oggi sembra essere una
fertile e feconda fonte di illeciti guadagni: Internet.
"Internet è sicuramente
un potente mezzo di comunicazione che se da un lato può
migliorare la qualità della vita, dall'altra espone
i piccoli utenti ad alcuni rischi che non possono e non
devono essere sottovalutati. Intanto, l'anonimato che
la rete è in grado di fornire può favorire
soggetti con pedofilia che spacciandosi per coetanei dei
"piccoli", possono ottenere foto, raccogliere
informazioni e, a volte, organizzare incontri con le potenziali
vittime"[11].
Per tale ragione il legislatore
italiano ha deciso di creare, ritagliandole dalle classiche
istituzioni di polizia, strutture investigative ed organi
tecnici di coordinamento altamente specializzati[12].
Sul piano dell'investigazione e
della ricerca della prova, inoltre, si sono raggiunti
traguardi importanti e considerevoli; basti pensare all'istituzione,
mutuata dalla lotta contro altri fenomeni criminali, del
c.d. agente provocatore: figura che consente agli agenti
di polizia di poter procedere all'acquisto simulato di
materiale pornografico o perfino di poter creare dei siti
"civetta" al fine di procedere all'arresto di
quanti hanno, con esso, preso contatto e scambiato materiale;
il tutto allo scopo di poter precostituire delle prove
spendibili, con profitto, in un eventuale processo[13].
La predetta legge diviene così
un fondamentale momento di "adattamento" dell'ordinamento
italiano al contenuto della Convezione sui diritti del
fanciullo firmata nel 1989 a New York e ratificata con
la legge 27 maggio 1991, n. 176, in cui si è messo
in evidenza il diritto del bambino ad essere protetto
contro ogni forma di comportamento atto a colpire il suo
onore, la sua reputazione; inoltre, con la stessa Convenzione
gli Stati si sono impegnati ad impiegare mezzi e strutture
(legislative, amministrative e sociali) per impedire e
perseguire ogni forma maltrattamento di minori e in particolare
ogni forma, diretta o indiretta, di sfruttamento sessuale
degli stessi.
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NOTE
[1] SARZANA, Informatica,
internet e diritto penale, II edizione (riveduta, corretta
ed ampliata), Milano, 2003, 379: "La pubblicizzazione
dei gravissimi reati commessi nell'ambito sessuale nei
confronti dei minori ha rinfocolato in Italia e nel mondo
il dibattito sul perseguimento di comportamenti di tipo
pedofilo nelle reti telematiche. A questo proposito va
ricordato che l'argomento relativo alla diffusione di
contenuti illegali o dannosi su Internet, è da
tempo, con specifico riguardo alla pornografia minorile
per via telematica, all'attenzione delle maggiori organizzazioni
internazionali (Unione Europea, OCSE, Consiglio d'Europa,
Nazioni Unite) che si sono occupate o si stanno occupando
attivamente del problema".
[2]
STILO, L'influenza delle nuove tecnologie informatiche
sull'originale archetipo "criminalità organizzata",
in Diritto della Gestione Digitale delle Informazioni,
"Il Nuovo Diritto", n. 4, 2003, 17: "Le
tecnologie informatiche, influenzando la vita dei soggetti
comuni che in esse trovano nuovi modi di comunicare e
lavorare, hanno contribuito a mutare sostanzialmente i
vecchi archetipi organizzativi delle strutture criminali.
Gli effetti di queste influenze si sono avvertiti, in
modo immediato, sul piano della realizzazione e della
messa in atto dell'intento criminoso e, in modo mediato,
sulla stessa struttura organizzativa che si è dovuta
adattare alle diverse "urgenze" create dall'esigenza
di perseguire e ottenere nuovi e più incisivi risultati.
Per quanto riguarda il primo aspetto, si assiste ad una
rivoluzione copernicana del classico rapporto che lega
la criminalità organizzata al territorio, classico
oggetto di dominio diretto e tangibile. Per quanto riguarda
il secondo punto, si assiste all'abbandono delle vecchie
e monumentali strutture verticistiche non più idonee,
in una società in cui tutto si muove ad estrema
velocità e dove le stesse forze dell'ordine controllano
in modo efficace le principali autostrade dell'informazione,
a garantire la sopravvivenza del gruppo criminale. La
criminalità organizzata, nelle sue varie e mutevoli
forme, si è, necessariamente, adattata ad un nuovo
tessuto sociale ed economico che pone al centro dei propri
interessi una nuova fonte di ricchezza, simbolo essa stessa
di nuova era: l'informazione".
[3]
Di particolare interesse sul punto appare il capitolo
XII "Criminalità organizzata e computers",
dell'opera di CARLO SARZANA DI S. IPPOLITO, Informatica,
internet e diritto penale, op.cit., 83. In particolare
l'insigne Autore sottolinea che : " da tempo negli
Stati Uniti esperti e studiosi hanno richiamato l'attenzione
del pubblico sul fatto che la criminalità organizzata
sta rivolgendo la sua attenzione all'area dei computers.
(omissis) La tesi svolta dagli investigatori è
che il crimine organizzato deve entrare nell'area dell'elettronica
se vuole mantenere i suoi profitti. Almeno in California
il computer crime, infatti, era divenuto "the most
lucrative form of theft" con una percentuale media
di guadagno di 450.000 dollari per crimine. Va segnalato
inoltre che la criminalità organizzata sta informatizzandosi
sia allo scopo di gestire meglio i propri affari (traffico
di droghe, scommesse illegali, prestiti usurari, sfruttamento
della prostituzione, riciclaggio di denaro, pornografia
e pedofili, ecc.) sia allo scopo di eludere le indagini
di polizia".
[4]
BOEZIO - D'ALESSIO, Internet e responsabili penali, in
AA.VV., Internet e responsabilità giuridiche (a
cura di VACIAGO), serie Nuove voci del diritto (a cura
di CASSANO), Piacenza, 2002, 282.
[5]
POMANTE, Internet e Criminalità, Torino, 1999,
226: " Per comprendere appieno l'interesse che le
organizzazioni criminali hanno cominciato a rivolgere
all'informatica, è sufficiente riflettere sulla
circostanza che, nel decennio 1982-1992, l'attività
della criminalità organizzata ha subito un deciso
spostamento dai settori tradizionali verso i nuovi settori
dell'informatica e della telematica. La mafia, anch'essa
terziarizzata, è divenuta una società di
servizi finanziari che ha adeguato le proprie logiche
a quelle economiche della società dell'informazione...(omissis)...la
criminalità organizzata ha dunque assunto una nuova
fisionomia, sovranazionale e informatizzata.".
[6]
SARZANA, Informatica, internet e diritto penale, op.cit.,
382; BOEZIO - D'ALESSIO, Internet e responsabili penali,
op.cit. 283.
[7] ZAPPALA',
Pedofilia e Internet, in AA.VV., Sessualità, diritto
e processo (a cura di GULLOTTA- PEZZATTI), Milano, 2002,
242.
[8]
BONIFAZI - MACRI', Pedofilia: aspetti clinici e psicosociali,
in AA.VV., Proposte di criminologia applicata 2002, (a
cura di CARLO SERRA), Milano, 2002, 269.
[9]
CAMMARATA, Internet, il bambino e l'acqua sporca, pubblicato
il 10 settembre 1998 sulla rivista telematica Interlex
(www.interlex.it): "Essere pedofilo non è
(o non dovrebbe essere, in uno Stato di diritto) un reato.
La pedofilia, come qualsiasi altra inclinazione socialmente
disapprovata, diventa reato quando danneggia un'altra
persona. ...(omissis)... Altra cosa è lo sfruttamento
sessuale dei minori a scopo di lucro. Qui siamo di fronte
a un crimine orrendo, che desta un forte allarme sociale.
Questo allarme si riflette, fra l'altro, nel suggestivo
titolo della nostra recente legge anti-pedofilia, con
l'immagine colorita della "riduzione in schiavitù".
Il losco trafficante di bambini non dovrebbe essere confuso
col pedofilo, ma purtroppo il colpevole sensazionalismo
dei mezzi di informazione non aiuta la collettività
a comprendere i termini del problema e le sue reali implicazioni".
[10] MONTI,
Non si proteggono i minori creando nuovi mostri, pubblicato
il 18 marzo del 2003 sulla rivista telematica Interlex
(www.interlex.it): " Sarebbe innanzitutto da ricordare
che la legge 269 punisce a vario titolo la diffusione
(impropriamente definita divulgazione, che in italiano
significa altro) di immagini pornografiche prodotte mediante
lo sfruttamento sessuale dei minori. Viceversa, quando
ci si riferisce a casi del genere, si utilizza il termine
"pedofilia", che ha tuttaltro significato e
che riguarda la sfera delle psicopatologie sessuali. In
altri termini si opera un pericoloso ribaltamento dei
criteri di imputazione della responsabilità, per
cui non è sanzionato il provocare un fatto tipico
e antigiuridico (come è regola nel codice penale),
ma la pura e semplice "colpa per tipo d'autore"".
[11]
BONIFAZI - MACRI', Pedofilia: aspetti clinici e psicosociali,
in AA.VV., Proposte di criminologia applicata 2002, (a
cura di CARLO SERRA), Milano, 2002, 284.
[12]
Per un approfondimento in merito alla nascita, alla struttura,
ai compiti ed alle operazioni più rilevanti del
servizio di polizia postale e delle comunicazioni si rinvia
al VI capitolo di una delle pietre angolari dell'attuale
cultura giuridica penalistica e criminologica delle nuove
tecnologie informatiche: GIANLUCA POMANTE, Internet e
criminalità, Torino, 1999, 234 e ss.
[13]
POMANTE, Internet e Criminalità, op. cit, 21: "
L'art. 14 della citata legge n. 269 del 1998, infatti,
fornisce alla Polizia giudiziaria strumenti organizzativi
ed investigativi già adottati con successo nella
lotta al traffico di sostanze stupefacenti, a conferma
del particolare rigore con il quale è stata disciplinata
la materia e della rilevanza data al bene giuridico tutelato.
Le Forze dell'ordine(in particolare, vertendosi in materia
di crimini informatici, il Servizio di Polizia Postale
e delle Comunicazioni) possono procedere, mediante utilizzo
di sistemi informatici o telematici, all'acquisto simulato
di materiale pornografico, all'effettuazione di opera
di intermediazione, all'apertura di siti contenente materiale
pornografico, ecc., con il preciso fine di individuare
i soggetti autori di tali reati".
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