Lesercizio
dellazione penale.
Larticolo
8 detta alcune linee guida per la determinazione della
giurisdizione e per lesercizio dellazione
penale. Nelle ipotesi di reato di cui allart. 2
(Reati relativi allo sfruttamento sessuale dei bambini),
3 (Reati di pornografia infantile) e 4 (Istigazione, favoreggiamento,
complicità e tentativo) gli Stati membri si devono
premunire di adottare le misure necessaria per stabilire
la propria competenza.
Le ipotesi descritte
si riferiscono:
a) al reato commesso,
anche parzialmente, sul territorio statale;
b) al reato commesso
fuori dal territorio statale.
Ladozione
di questultima circostanza è facoltativa
(sia in merito al se che al come)
[1], nei limiti in cui l'autore sia un cittadino dello
Stato interessato ed in cui il reato sia commesso a beneficio
di una persona giuridica che ha la sua sede nel territorio
di tale Stato membro.
Lo Stato membro,
nel cui ordinamento giuridico non è consentita
lestradizione allestero dei propri cittadini
che commettono i reati in esame, deve porre in essere
tutte quelle misure idonee a perseguirli nel proprio territorio
stabilendone la competenza giurisdizionale.
Il legislatore
nazionale dovrà, inoltre, in questa particolare
condizione perseguire comunque i propri cittadini che
pur non trovandosi fuori dal proprio territorio commettono
i reati di cui allart. 2, 3 e 4.
Per quanto riguarda
la c.d. pedofilia telematica, ossia i reati di pornografia
infantile previsti dallart. 3[20, ciascuno Stato
membro si deve preoccupare di garantire la propria competenza
giurisdizionale ogniqualvolta il reato sia stato «
commesso a mezzo di un sistema informatico a cui l'autore
ha avuto accesso dal suo territorio,a prescindere dal
fatto che il sistema si trovi o no su tale territorio».
In argomento di
esercizio dellazione penale di particolare interesse
è la disposizione contenuta nel primo paragrafo
dellart. 9.
Questa norma pone
a carico degli Stati il dovere di organizzare le procedure
relative alle indagini e allazione penale in modo
da non far dipendere il loro avvio da una necessaria denuncia
o accusa da parte della persona offesa.
La procedibilità
dufficio deve essere garantita almeno per le ipotesi
più gravi contenute negli articoli 2 ,3 e 4.
In conclusione,
la vittima deve essere considerata come un soggetto estremamente
vulnerabile e il cui intervento nel procedimento penale
deve essere circondato da norme dirette a garantirne lincolumità
fisica e psichica.
In questo quadro,
gli Stati membri devono porre attenzione anche alla famiglia
della vittima sia in senso assistenziale che in merito
alla ricerca di eventuali responsabilità penali.
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[1] Nel caso in
cui gli Stati membri decidano di avvalersi della facoltà
indicata devono informare il Segretariato generale del
Consiglio e la Commissione,specificando in che modo e
in che misura intendono adeguarsi alle disposizioni di
cui al paragrafo 1,lettere b)e c).
[2] Ai reati di
cui allart. 3 si devono associare anche le ipotesi
di istigazione, concorso e tentativo di cui allart.
4.