DECISIONE QUADRO 2004/68/GAI
DEL CONSIGLIO DEL 22 DICEMBRE 2003.
PERSONE GIURIDICHE: RESPONSABILITA' E SANZIONI APPLICABILI.
[13/03/2004]
[di
Leo Stilo]

[DECISIONE QUADRO 2004/68/GAI DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 2003
]

Persone giuridiche: responsabilità e sanzioni applicabili.

Nella decisione quadro è dedicato ampio spazio alle ipotesi di reato esplicitate negli articoli 2, 3, 4 quando in esse siano coinvolte persone giuridiche.

Il presupposto essenziale per attribuire alle persone giuridiche una responsabilità penale è individuato nel fatto che le stesse ricevano dalle suddette condotte un «vantaggio».

Per quanto riguarda l’autore materiale dei reati in precedenza citati, la responsabilità della persona giuridica è riconosciuta innanzitutto quando la persona fisica (soggetto attivo) ha un ruolo di rilevanza nell’ambito amministrativo e decisionale.

Questo ruolo di preminenza si può manifestare, ad esempio, in seno ad un organo con potere decisionale attraverso il potere di rappresentanza, decisionale o di controllo.

Nella decisione quadro, inoltre, sono prese in considerazione (articolo 6, paragrafo 2) le condotte omissive.

In queste ipotesi, sorge una responsabilità in capo alla persona giuridica quando i soggetti che potevano e dovevano esercitare un controllo non hanno ben vigilato, permettendo ad una persona a loro sottoposta di compiere i reati di cui agli articoli 2, 3 e 4.

Naturalmente, è specificato che la responsabilità della persona giuridica non esclude, in alcun modo, l’avvio dei procedimenti a carico delle persone fisiche che abbiano commesso i suddetti reati, istigato a compierli o concorso nel realizzarli.

Per quanto riguarda le sanzioni l’approccio della decisione quadro rispecchia l’impronta differenziata data nell’individuazione della responsabilità.

Sanzioni meno pesanti, la cui determinazione è rilasciata agli Stati membri, sono previste per i reati in cui i soggetti adibiti al controllo che non hanno svolto, con la dovuta attenzione, il loro compito.

Un numero minimo di sanzioni più incisive e determinate nella specie sono previste, invece, per i reati di cui all’art. 6, paragrafo 1.

Le sanzioni per le ipotesi più gravi possono giungere sino all’amputazione del ramo dell’azienda che li ha commessi e addirittura alla stessa morte della persona giuridica attraverso il suo scioglimento o divieto permanente di esercitare un’attività commerciale18.

Come si può notare il nucleo sanzionatorio minimo che gli Stati membri devono adottare risulta particolarmente incisivo nei confronti della persona giuridica ritenuta responsabile di uno dei reati di cui all’art. 6.




Leo Stilo