1. .Pene e circostanze
aggravanti.
Le sanzioni previste
nella decisione quadro per i reati di sfruttamento sessuale
dei minori e per quelli di pornografia infantile sono
essenzialmente di 3 tipi: 1. pene dirette a privare il
responsabile della libertà personale, 2. pene di
natura interdittiva, 3. sanzioni di carattere non penale.
Per quanto concerne le pene dirette a privare il responsabile
della libertà personale le pene sono suddivise
in due macrocategorie:
1) nella prima
rientrano i reati di cui agli articoli 2, 3 e 4 punibili
con sanzioni privative della libertà personale
di durata massima compresa «tra almeno 1 e 3 anni»;
2) nella seconda
rientrano i reati punibili con sanzioni privative della
libertà personale di durata massima compresa «tra
almeno 5 e 10 anni»:
2.1) di cui all'articolo 2, lettera
a) che consistono nel «costringere un bambino
alla prostituzione o alla produzione di spettacoli a
carattere pornografico »;
2.2) i reati di cui all'articolo
2, lettera c), punto i) commessi da chi partecipa ad
attività sessuali con un bambino,laddove «
faccia uso di coercizione, forza o minaccia»;
2.3 ) i reati di cui all'articolo
2, lettera a) che consistono nel «trarre profitto
o sfruttare il bambino sotto qualsiasi forma a tali
fini » e i reati di cui all'articolo 2, lettera
b) commessi da chi induce un bambino alla prostituzione
o alla produzione di spettacoli a carattere pornografico
quando in entrambe le ipotesi si verifichi almeno una
delle seguenti circostanze:
2.3.1) «la vittima sia
un bambino che non ha raggiunto l'età del consenso
sessuale prevista dalla legislazione nazionale»
2.3.2) «l'autore
del reato,deliberatamente o per negligenza,ha messo
in pericolo la vita del bambino»
2.3.3) «il reato è
stato commesso ricorrendo a violenze gravi o ha causato
al bambino un pregiudizio grave»
2.3.4) «il
reato è stato commesso nel contesto di un'organizzazione
criminale ai sensi dell'azione comune 98/733/GAI a prescindere
dal livello di sanzione previsto in detta azione comune»
2.4) i reati di cui all'articolo
2, lettera c), punti ii) e iii), commessi rispettivamente
da chi partecipa ad attività sessuali con un
bambino facendo uso di coercizione, forza o minaccia
e all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c),
commessi rispettivamente da chi, con o senza lutilizzo
di un sistema informatico, produce, distribuisce, diffonde
o trasmette e acquista o possiede materiale pornografico
infantile nei casi in cui :
2.4.1) la vittima sia un bambino
che non abbia raggiunto l'età del consenso
sessuale prevista dalla legislazione nazionale.
2.4.2) l'autore del reato,
deliberatamente o per negligenza,ha messo in pericolo
la vita del bambino,
2.4.3) il reato è stato
commesso ricorrendo a violenze gravi o ha causato
al bambino un pregiudizio grave,
2.4.4) il reato è stato
commesso nel contesto di un'organizzazione criminale.
Per quanto riguarda
le sanzioni interdittive, il terzo paragrafo dellarticolo
5 dispone chiaramente che gli Stati membri devono adottare
tutte quelle misure necessarie per far sì che le
persone che siano state condannate per i reati descritti
entro lampia categoria dei reati di sfruttamento sessuale
dei bambini e di pornografia infantile possano essere interdette
(in via temporanea o perpetua) dallesercizio dellattività
professionale che ruotano attorno alla cura dei minori.
Infine, il paragrafo 4 pone delle eccezioni a quanto disposto
nelle precedenti disposizioni in argomento di pena per le
condotte, in materia di pornografia infantile, di cui allart.
articolo 1, lettera b), punto iii) relative ad « immagini
realistiche di un bambino inesistente implicato o coinvolto
nella suddetta condotta» (pornografia c.d. virtuale»).
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