DECISIONE QUADRO 2004/68/GAI DEL CONSIGLIO
DEL 22 DICEMBRE 2003:
PENE E CIRCOSTANZE AGGRAVANTI.

[13/03/2004]
[di Leo Stilo]

[DECISIONE QUADRO 2004/68/GAI DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 2003
]

1. .Pene e circostanze aggravanti.

Le sanzioni previste nella decisione quadro per i reati di sfruttamento sessuale dei minori e per quelli di pornografia infantile sono essenzialmente di 3 tipi: 1. pene dirette a privare il responsabile della libertà personale, 2. pene di natura interdittiva, 3. sanzioni di carattere non penale. Per quanto concerne le pene dirette a privare il responsabile della libertà personale le pene sono suddivise in due macrocategorie:

1) nella prima rientrano i reati di cui agli articoli 2, 3 e 4 punibili con sanzioni privative della libertà personale di durata massima compresa «tra almeno 1 e 3 anni»;

2) nella seconda rientrano i reati punibili con sanzioni privative della libertà personale di durata massima compresa «tra almeno 5 e 10 anni»:

2.1) di cui all'articolo 2, lettera a) che consistono nel «costringere un bambino alla prostituzione o alla produzione di spettacoli a carattere pornografico »;

2.2) i reati di cui all'articolo 2, lettera c), punto i) commessi da chi partecipa ad attività sessuali con un bambino,laddove « faccia uso di coercizione, forza o minaccia»;

2.3 ) i reati di cui all'articolo 2, lettera a) che consistono nel «trarre profitto o sfruttare il bambino sotto qualsiasi forma a tali fini » e i reati di cui all'articolo 2, lettera b) commessi da chi induce un bambino alla prostituzione o alla produzione di spettacoli a carattere pornografico quando in entrambe le ipotesi si verifichi almeno una delle seguenti circostanze:

2.3.1) «la vittima sia un bambino che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale prevista dalla legislazione nazionale»

2.3.2) «l'autore del reato,deliberatamente o per negligenza,ha messo in pericolo la vita del bambino»

 

2.3.3) «il reato è stato commesso ricorrendo a violenze gravi o ha causato al bambino un pregiudizio grave»

2.3.4) «il reato è stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale ai sensi dell'azione comune 98/733/GAI a prescindere dal livello di sanzione previsto in detta azione comune»

 

2.4) i reati di cui all'articolo 2, lettera c), punti ii) e iii), commessi rispettivamente da chi partecipa ad attività sessuali con un bambino facendo uso di coercizione, forza o minaccia e all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c), commessi rispettivamente da chi, con o senza l’utilizzo di un sistema informatico, produce, distribuisce, diffonde o trasmette e acquista o possiede materiale pornografico infantile nei casi in cui :

2.4.1) la vittima sia un bambino che non abbia raggiunto l'età del consenso sessuale prevista dalla legislazione nazionale.

2.4.2) l'autore del reato, deliberatamente o per negligenza,ha messo in pericolo la vita del bambino,

2.4.3) il reato è stato commesso ricorrendo a violenze gravi o ha causato al bambino un pregiudizio grave,

2.4.4) il reato è stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale.

 

Per quanto riguarda le sanzioni interdittive, il terzo paragrafo dell’articolo 5 dispone chiaramente che gli Stati membri devono adottare tutte quelle misure necessarie per far sì che le persone che siano state condannate per i reati descritti entro l’ampia categoria dei reati di sfruttamento sessuale dei bambini e di pornografia infantile possano essere interdette (in via temporanea o perpetua) dall’esercizio dell’attività professionale che ruotano attorno alla cura dei minori.
Infine, il paragrafo 4 pone delle eccezioni a quanto disposto nelle precedenti disposizioni in argomento di pena per le condotte, in materia di pornografia infantile, di cui all’art. articolo 1, lettera b), punto iii) relative ad « immagini realistiche di un bambino inesistente implicato o coinvolto nella suddetta condotta» (pornografia c.d. virtuale»).



Leo Stilo