1. Reati relativi
allo sfruttamento sessuale dei bambini.
Dopo aver chiarito
nel primo articolo gli elementi di base delle successive
disposizioni, la decisione quadro, con il secondo e terzo
articolo, si sofferma a descrivere le condotte che dovranno
essere oggetto di intervento legislativo nazionale[15].
La prima fattispecie
descritta è diretta a rendere punibile la condotta
intenzionale di chi costringe (lett. a) e induce (lett.
b) un bambino alla prostituzione o alla produzione di
spettacoli a carattere pornografico.
Si tratta della
descrizione delle condotte più gravi perpetrate
ai danni di un minore e in cui la stessa violenza diviene
elemento prodromico per la realizzazione di unignobile
attività lucrativa.
Lelemento
che caratterizza le diverse ipotesi è rappresentato
dal comportamento di chi costringe, attraverso luso
di violenza (fisica e/o psicologica) o minacce, il minore
a prostituirsi o a prendere parte a spettacoli pornografici.
Sono altresì
da punire anche le condotte di chi intenzionalmente «trae
profitto» dalle predette condotte o comunque le
«sfrutta sotto qualsiasi forma a tali fini».
La decisione quadro
tende così a far punire dagli Stati membri tutte
quelle condotte poste in essere da chi direttamente o
indirettamente trae profitto dallo sfruttamento sessuale
dei bambini.
Infine, lultima
condotta presa in considerazione è quella diretta
a punire il comportamento di chi partecipa ad attività
sessuali con un bambino, laddove
«i) faccia uso di coercizione, forza o minaccia;
ii) dia in pagamento denaro,o ricorra ad altre forme di
remunerazione o compenso in cambio del coinvolgimento
del bambino in attività sessuali; oppure
iii) abusi di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità
o influenza nel bambino».
2.Reati di pornografia
infantile: definizioni minime ed eccezioni.
Larticolo
3 delinea, a sua volta, le figure di illecito rientranti
nella definizione di Reati di pornografia infantile.
Ciascuno Stato
membro deve adottare le misure necessarie affinché
le suddette condotte intenzionali, attuate o meno per
mezzo di un sistema informatico, siano rese punibili come
reato, quando queste non siano autorizzate.
Rientrano nella
definizione data tutte le condotte che ruotano attorno
allo sfruttamento del materiale pornografico infantile
dal momento della produzione, passando per la distribuzione,
diffusione o trasmissione per giungere sino allacquisto
o al semplice possesso.
A queste ipotesi
si devono aggiungere anche quelle contenute nellart.
4 che impone ladozione delle misure necessarie a
rendere punibili listigazione, il favoreggiamento,
il concorso nelle predette ipotesi di reato relative allo
sfruttamento sessuale dei bambini ed alla pornografia
infantile.
Per quanto riguarda
la previsione del tentativo questo è ammesso per
le ipotesi di produzione, distribuzione, diffusione o
trasmissione di pornografia infantile (art. 3, par. 1
lett. a e b).
Di estrema rilevanza
appaiono, inoltre, le disposizioni, contenute nel secondo
comma dellart. 3, dirette a delineare delle eccezioni
che gli Stati membri possono adottare per escludere la
responsabilità penale di alcune condotte connesse
alla pornografia infantile.
Si tratta di ipotesi
in cui lo Stato membro può decidere di escludere
la responsabilità penale.
Con la prima si
crea uneccezione a quanto disposto nellart.
1, lett. b, punto ii), in tema di pornografia infantile
c.d. apparente, definendo come non responsabile
penalmente il soggetto che mette in atto delle condotte
relative ai reati di pornografia infantile quando la persona
reale ritratta, nonostante appaia un bambino, abbia in
realtà 18 anni o unetà superiore.
La seconda eccezione
è relativa sia alle ipotesi classiche di cui allart.
1 lett. b), punto i) e sia a quelle di più recente
istituzione contenute nel punto ii) e in precedenza analizzate.
Anche in questi casi, trattandosi di produzione e possesso,
le immagini devono essere state prodotte e detenute per
uso privato con il consenso degli stessi soggetti ritratti[16].
La terza eccezione
adottabile dagli Stati membri si riferisce alle ipotesi
di cui allart. 1 alla lett. b, punto iii) relative
alla pornografia infantile c.d. virtuale[17].
In questultima
ipotesi si ritiene non penalmente responsabile il soggetto
che dimostra di aver prodotto o detenuto il suddetto materiale
solo per uso privato, «
purché per la
produzione di tale materiale non sia stato utilizzato
materiale pornografico di cui all'articolo 1, lettera
b), punti i)e ii),e purché l'atto non comporti
rischi quanto alla diffusione del materiale».