1. La definizione
di pornografia infantile.
Il primo punto
affrontato nel documento è quello relativo alla
necessaria delimitazione delle definizioni utilizzate
nellambito della stessa decisione quadro.
Innanzitutto, si
deve prendere atto dellestensione della definizione
di bambino sino a comprendere «ogni
persona detà inferiore a 18 anni».
Successivamente,
uno dei punti che desta maggiore interesse è la
precisazione di ciò che deontologicamente deve
rientrare nel concetto di «pornografia infantile».
Il punto da esaminare
è la definizione contenuta nel primo articolo tesa
ad identificare come materiale illecito quello che ritrae
o rappresenta visivamente «un bambino reale implicato
o coinvolto in una condotta sessualmente esplicita, fra
cui l'esibizione lasciva dei genitali o dell'area pubica».
Questultimo
inciso, nelleconomia della disposizione, assume
un valore meramente esemplificativo poiché lo stesso
legislatore premette, utilizzando lespressione fra
cui, la volontà manifesta di fornire un semplice
esempio di materiale pornografico rientrante nella precedente
definizione di carattere generale.
Tuttavia, ad unattenta
riflessione si può supporre, a parere dello scrivente
con estrema certezza, che la scelta del predetto esempio
non sia stata casuale ma al contrario sia stata diretta
a chiarire, giocando danticipo, i parametri minimi
identificativi del materiale pornografico ritraente soggetti
minori.
Il secondo punto
della lett. b) dellart. 1, inoltre, fa rientrare
nella definizione di materiale pornografico infantile
anche il materiale che ritrae o rappresenta visivamente
immagini di «una persona reale che sembra essere
un bambino implicata o coinvolta nella suddetta condotta
».
Con questa disposizione
si estende il concetto di pornografia infantile sino a
farvi rientrare anche le condotte di persone reali che
appaiono, si manifestano, come minore.
Rientra nel concetto
di materiale pedo-pornografico, secondo quanto affermato,
ogni immagine di persona ritratta che abbia le fattezze
di un minore a prescindere dalla rilevanza concreta delletà
del soggetto ritratto.
Sempre per quanto
attiene alla definizione di materiale pornografico infantile,
la decisione quadro contiene una terza specificazione:
è materiale pornografico infantile quello che ritrae
o rappresenta visivamente «immagini realistiche
di un bambino inesistente implicato o coinvolto nella
suddetta condotta». Si tratta, dunque, di dover
fare rientrare entro il concetto di pedo-pornografia anche
le rappresentazioni artificiali, che appaiono reali, di
soggetti minori coinvolti nelle condotte in precedenza
descritte.