1. Introduzione.
La decisione quadro
2004/68/GAI del Consiglio del 22 dicembre 2003 [1] si
colloca entro il complesso fenomeno della comunitarizzazione
del diritto penale[2].
Lultimo baluardo
del principio di sovranità statale, la legislazione
penale, sembra ormai destinato a sgretolarsi, almeno per
quanto riguarda alcune fenomenologie di reato, sotto i
colpi di unUnione europea che riesce a rendere omogenei
nei diversi Stati membri tanto gli aspetti giuridici relativi
ad elementi che hanno unimmediata ricaduta economica,
quanto taluni argomenti che solo indirettamente possono
essere ad essi riconducibili[3].
Il passo decisivo,
chiara epifania della volontà politica di andare
oltre gli aspetti squisitamente economici, è stato
il Trattato di Maastricht (1992)[4].
Lintervento
dellUnione europea, infatti, si è nel tempo
focalizzato in settori che coinvolgono sempre più
in profondità i diritti fondamentali della persona.
Tuttavia, il processo
di comunitarizzazione del diritto penale subisce inevitabilmente
i limiti e i rallentamenti derivanti dalla mancanza di
una potestà legislativa diretta in seno alle organizzazioni
internazionali, dovuta principalmente al duplice motivo:
1. dellesistenza
di una resistenza, fisiologica, dei vecchi Stati nazionali
a cedere sovranità in una materia di estremo valore
strategico e politico[5];
2. dalla presenza,
sempre più scomoda, del c.d. deficit democratico
comunitario[6].
Alla luce di quanto
affermato, lunico modo per tutelare in modo incisivo
gli interessi comunitari attraverso il diritto penale
è quello di adottare degli atti vincolanti che
possano garantire una tutela soltanto indiretta rendendo
nuovamente unici protagonisti, nella fase della formulazione
legislativa di rilevanza nazionale, gli Stati.
Questa tutela è
realizzata, generalmente, tramite la spontanea adesione
dello Stato membro a quanto disposto in sede comunitaria
in ossequio agli obblighi derivanti dai Trattati.
Le tecniche utilizzate
per realizzare della tutela indiretta sono diverse[7]
e tra queste, quella che desta maggiore interesse ai fini
della presente trattazione è la tecnica dellarmonizzazione
dei diritti penali nazionali.
Il fine perseguito
con tale procedimento è quello di dettare degli
atti di indirizzo comuni che servano come punto di riferimento
per lemanazione da parte degli Stati membri di una
normativa sostanziale e sanzionatoria quanto più
possibile omogenea.
Lobiettivo,
in estrema sintesi, è quello di identificare una
o più categorie di beni giuridici ritenuti di estrema
rilevanza e dettare le linee guida per reprimerne, in
modo uniforme, le offese più gravi nei diversi
Stati membri dellUnione.
Questapproccio
si rivela utile non solo in riferimento alla fase processuale
del giudizio penale ma anche nelle fasi necessariamente
antecedenti delle indagini e della determinazione della
soglia desercizio dellazione penale.
Nel solco tracciato
da questa linea evolutiva del diritto penale comunitario
ha assunto un ruolo determinante la disciplina contenuta
nel Titolo VI del trattato di Maastricht.
La decisione quadro
2004/68/GAI del Consiglio, rientrando nellopera
di armonizzazione del diritto penale in tema di lotta
allo sfruttamento sessuale dei bambini ed alla pornografia
infantile, si inserisce allinterno del piano dazione
del Consiglio e della Commissione teso ad attuare le norme
del Trattato di Amsterdam dirette a realizzare uno spazio
di libertà, sicurezza e giustizia in seno allUnione
Europea ed a rendere operative le conclusioni che lo stesso
Consiglio europeo ha raggiunto a Tampere.
2. Breve analisi
dei considerando.
La decisione quadro
2004/68/GAI del Consiglio[8] rappresenta unulteriore
tappa della guerra contro lo sfruttamento sessuale dei
minori, in generale, e la pornografia minorile, in particolare.
Il punto nevralgico
diviene, alla luce dellesperienza pratica e del
carattere transnazionale della criminalità, quello
di tentare di individuare delle misure minime necessarie
a garantire unomogeneità di disciplina tra
i Paesi membri dellUnione europea per meglio contrastare
un reato che nella sua intima essenza si presenta senza
frontiere.
Nel recente passato,
sono stati numerosi gli interventi in materia di tutela
dei minori e tra questi si ricordano ad esempio: lazione
comune[9] del Consiglio diretta a stabilire un programma
di incentivazione e di scambi destinato alle persone responsabili
della lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento
sessuale dei bambini; le diverse azioni comuni in materia
di collegamento e integrazione della rete giudiziaria
europea[10] e dellampliamento della collaborazione
tra magistrati[11] e forze dellordine dei vari Stati
membri; ed altre diverse iniziative tese a contrastare
in modo risoluto la tratta degli esseri umani, lo sfruttamento
sessuale dei bambini[12] e la pornografia infantile su
Internet[13].
Tuttavia, nonostante
questi interventi[14] il trend dello sfruttamento sessuale
e della pornografia minorile veicolata attraverso Internet
non ha dato segni di flessione.
LUnione europea,
alla luce di alcuni significati e preoccupanti dati statistici,
ha avvertito lesigenza di intervenire nuovamente
sullargomento cercando di rendere maggiormente omogenee
le diverse normative nazionali, nella consapevolezza che
lincisività stessa della lotta al crimine
dipende da quanto le autorità giudiziarie dei diversi
Stati riusciranno a collaborare in sintonia.
Il presupposto
logico necessario per garantire una fruttuosa collaborazione
tra Stati diviene lindividuazione del comune nemico
da combattere attraverso lindividuazione degli elementi
costitutivi delle condotte criminose dirette ad offendere
i diritti del bambino.
Un aspetto che
deve guidare lopera dei legislatori nazionali è
quello relativo allattenzione che questi ultimi
dovranno porre alla realizzazione di normative idonee
a far svolgere gli interrogatori in modo da tutelare i
minori coinvolti nelle varie fasi del procedimento penale
per non aggiungere, ad una grave offesa, unaltra
offesa non meno gravida di conseguenze negative.