2. "Lista facoltativa":
elenco di comportamenti e fatti ritenuti non eccessivamente
offensivi, ma che tuttavia richiedevano un intervento
del legislatore nazionale [4] .
Il fatto che, nei vari Stati membri,
non vi sia un numero elevato di procedimenti penali tesi
all'accertamento ed alla repressione dei c.d. crimini
informatici che riesca ad andare a "buon fine",
non vuol dire che tali violazioni non siano perpetrate
in modo diffuso. E' vero, presumibilmente, il contrario;
infatti, in numero elevato, ad esempio, sono violate le
norme indicate all'art. 615 ter e quelle relative alla
tutela penale della privacy da parte di chi, inserendo
all'interno di programmi generalmente freeware ed adware
software di tipo spyware, monitorizza e raccoglie dati
personali all'insaputa dell'internauta. Il tema della
c.d. "cifra nera" dei reati informatici realmente
perpetrati si presenta come un fenomeno di interesse globale
ed esponenzialmente in crescita che, purtroppo, le autorità
statali (governative, legislative e giudiziarie) non riescono
ad arginare. La diffusione di particolari software facilmente
reperibile on-line permette a "pseudo-hacker",
senza alcun bagaglio tecnico di grado elevato, di poter
attuare impunemente comportamenti offensivi contro la
privacy e la sicurezza dei sistemi informatici e telematici
di istituzioni pubbliche, aziende private o semplicemente
di un personal computer bersaglio. Bisogna prendere coscienza,
quindi, che le violazioni informatiche, in particolare
quelle relative alla violazione del diritto all'autoderminazione
informativa e del c.d. domicilio informatico, sono poste
in essere ad un ritmo e con una cadenza del tutto simile
a quelle relative alle più comuni violazioni del
codice della strada.
Il vero dramma risiede nel silenzio
che la vittima dell'avvenuto attacco, dell'accesso abusivo,
della frode informatica, spesso un'importante azienda
commerciale e finanziaria, mantiene anche nei confronti
delle forze dell'ordine. Molte società preferiscono,
ad esempio, incassare il colpo e rivolgersi, per porre
rimedio all'insicurezza del loro sistema, a consulenti
tecnici privati capaci di migliorare la protezione dei
loro dati e delle strutture più riservate. Il rischio
legato alla pubblicizzazione della notizia del crimine
è quello di determinare un grave danno, superiore
a quello già subito, all'immagine e al profitto
della stessa società-vittima.
" In effetti, la società
che ha subito un accesso abusivo - affrontando dei costi
- tenterà di rendere maggiormente sicuro il proprio
sistema, anche se verosimilmente l'autore di tale forma
di reato, andato a buon fine senza conseguenze giudiziarie,
potrà avere un forte stimolo psicologico a riprovare
l'esperienza, così vanificando di fatto l'aggiornamento
dei sistemi di sicurezza" [5] .
L'aumento vertiginoso della c.d.
cifra nera dei reati informatici è determinato,
inoltre, dalla mancanza di una diffusa consapevolezza
dell'estrema vulnerabilità di un sistema informatico
rispetto ad attacchi portati a termine da soggetti esperti.
Gli autori dei computer crimes,
normalmente, dopo aver compiuto il reato tendono a dedicare
particolare cura alla cancellazione delle tracce lasciate
nel sistema-bersaglio.
Questo modo di procedere determina,
in modo paradossale, il fatto che gli attacchi o gli accessi
abusivi più eclatanti e pubblicizzati, spesso dagli
stessi autori, siano meno gravi e pericolosi di quelli
attuati in modo silente, perché perpetrati da soggetti
che non hanno intenzione di violare il sistema per fini
ludici o ideologici [6], ma
semplicemente per scopi criminali.
Il legislatore penale italiano,
dietro impulso dell'Europa, ha deciso di affrontare e
risolvere, almeno in parte, i problemi legati all'uso
delle nuove tecnologie informatiche e telematiche varando
la legge n. 547 del 1993 recante "modificazioni e
integrazioni delle norme del codice penale e del codice
di procedura penale in materia di criminalità informatica".
Con tale legge si è effettuata
una duplice operazione: da una parte un innesto di nuove
fattispecie nel vecchio tronco dell'impianto codicistico;
dall'altro si è proceduto alla modifica di preesistenti
fattispecie penali.
Questa operazione di "chirurgia
legislativa" è stata attuata con il chiaro
intento di stigmatizzare i nuovi e dilaganti fenomeni
di criminalità informatica.
La repressione dei c.d. reati informatici
non venne perseguita solo con l'approvazione del contenuto
della predetta legge, ma anche con altri puntuali provvedimenti
normativi.
"Gli anni Novanta saranno
senza dubbio ricordati per la massiccia opera legislativa
nel campo dei c.d. computer crimes, soprattutto se si
considera tale ambito in senso lato." [7]
In estrema sintesi, gli interventi
possono così riassumersi [8]:
1) il D.L. n. 143 del 1991, convertito nella legge n.197
del 1991 in materia di documenti elettronici; 2) il D.Lgs.
n. 518 del 1992 in materia di software; 3) la legge n.
547 del 1993; 3) la legge n. 675 del 1996 in tema di dati
personali; 4) il D.P.R. 513 del 1997 e il D.P.R. n. 445
del 2000; la legge n. 269 del 1998 in tema di lotta alla
pedofilia e alla pedopornografia; il D.Lgs. n.169 del
1999 e la legge n. 248 del 2000 in tema di diritto d'autore.
Per terminare questa breve introduzione
sul tema dei computer crimes, una riflessione da sussurrare
al legislatore italiano ed europeo: correre verso la
penalizzazione dei comportamenti illeciti perpetrati con
e sulle nuove tecnologie al fine di arginare fenomeni
dilaganti e, in qualche modo, inarrestabili nella loro
diffusione trasversale nel tessuto sociale è la
via giusta da seguire?
Dilatare l'area del penalmente
rilevante in un terreno così poco conosciuto e
determinabile che muta ad un ritmo che le classiche fonti
di produzione del diritto penale non riescono a sostenere,
presenta una qualche utilità nel lungo periodo
o serve solo come semplice simbolo ?
Il diritto penale, si ricorda,
è uno strumento che ha un'altissima precisione
nel colpire mali particolarmente gravi, percepiti dalla
società come maligni e d'eccezionale virulenza,
però allo stesso tempo si presenta poco efficace
per sconfiggere ed arginare situazioni non ben definite
e generalizzate.
Non si può pretendere di
prosciugare un oceano, tutti gli accessi abusivi ad un
sistema informatico e telematico o il fenomeno delle c.d.
copie "pirata" o contraffatte, con una cannuccia
di pochi millimetri di diametro.
Con lo stesso strumento, però,
quando è utilizzato da mani esperte, si può
asportare un tumore particolarmente grave avvertito come
tale dalla generalità dei consociati.
Il fatto di reato è quindi
la descrizione di un singolo e puntuale fatto offensivo
che rappresenta normativamente una modalità d'aggressione
ad un bene giuridico fondamentale per la coesistenza pacifica
della società e l'ipertrofia che si sta sviluppando
all'interno del diritto delle nuove tecnologie, purtroppo
ancora una volta, tende a svilire tale strumento che dovrebbe
essere utilizzato con parsimonia e solo in casi di extrema
ratio.