1. Premessa
Il 24 settembre 2004 si è
tenuto a Roma il Convegno Levoluzione
del documento e della posta elettronica certificata nella
Società dellInformazione: aspetti normativi
e pratici.
Gli organizzatori e promotori del
Convegno, il Centro
Studi Informatica Giuridica
[1] e la società EUR SpA, hanno
saputo riunire in un unico evento numerosi esperti della
materia offrendo ai presenti non solo lopportunità
di apprendere nuovi aspetti della materia ma, anche e
soprattutto, loccasione di compiere alcune riflessioni
critiche in merito ai classici strumenti di approccio
speculativo alle questioni giuridiche nella società
dellinformazione.
Lintento di questo scritto
è quello di ripercorrere alcuni momenti del convegno,
affiancando ad essi delle considerazioni di carattere
generale, al fine di offrire una descrizione, seppure
breve, delle questioni giuridiche attualmente aperte,
in una società in cui linformatica è
un elemento compiutamente integrato nelle diverse realtà
fenomeniche dellagire umano.
2. Il documento amministrativo
elettronico nella Pubblica Amministrazione
Lintervento del Prof. Avv.
Aldo Loiodice si è incentrato sullesame normativo
della disciplina del documento amministrativo con particolare
attenzione alle problematiche relative alla sicurezza
del documento informatico.
Il riferimento al tema della sicurezza
ha offerto lopportunità di soffermarsi sulla
necessaria presenza di alcune imprescindibili qualità[2]
che dovrebbero essere sempre presenti in qualunque documento
amministrativo informatico.
Lesigenza di garantire la
presenza delle suddette caratteristiche minime, sia da
un punto di vista giuridico che tecnico, ha determinato
lintroduzione, nelle dinamiche del procedimento
amministrativo, della firma digitale.
Una breve riflessione è
stata dedicata dalloratore alla necessaria presenza
di unulteriore caratteristica, che coinvolge non
solo il documento in sé ma anche i diversi apparati
ed uffici in cui si diparte la P.A.: la disponibilità
del contenuto informativo del documento amministrativo
informatico.
Per garantire la piena disponibilità,
fruibilità, del documento informatico, infatti,
è necessaria una piena e capillare compatibilità
delle tecnologie, software ed hardware, utilizzate dalle
diverse ed eterogenee realtà che costituiscono
la P.A.
Degna di particolare attenzione
è stata, inoltre, la brillante considerazione sul
fatto che lintroduzione delle nuove tecnologie informatiche
da un lato ha facilitato il lavoro delle persone che operano
allinterno della Pubblica Amministrazione ma dallaltro
ha creato, in capo agli stessi soggetti, lobbligo
di un supplemento dattenzione.
La massiccia informatizzazione
della P.A., afferma chiaramente Loiodice, produce come
effetto immediato un esplicito richiamo alla responsabilità
di tutti gli operatori che vengono coinvolti nel procedimento.
Se il documento cartaceo offriva,
o poteva offrire, in caso di errore o trascuratezza una
via di fuga anche allultimo minuto, con lutilizzo
del documento informatico e della firma digitale questo
non sarà più possibile.
3. Sicurezza, riservatezza e
comportamenti a rischio: dalla carta ai bits.
Lintervento del dott. Gerardo
Costabile, Guardia di Finanza di Milano[3],
in tema di sicurezza può essere idealmente suddiviso
in due fasi.
Il primo momento di riflessione
sopraggiunge a chiusura dellintervento del Prof.
Loiodice, e riguarda la considerazione che nellarticolo
491 bis c.p. è presente quella che può essere
definita una sorta di incrostazione culturale del diritto
penale (sostanziale e processuale) di legare il contenuto
informativo del documento informatico al supporto materiale
e tangibile che ne costituisce solo un semplice contenitore
occasionale.
Naturalmente, il discorso sugli
articoli del codice penale si riverbera sulla disciplina
dellacquisizione e della conseguente utilizzazione
processuale della prova informatica.
Il secondo momento di riflessione
attiene, in modo precipuo, al contenuto dellintervento
programmato in tema di riservatezza e comportamenti a
rischio. In questa prospettiva il dott. Costabile si sofferma
a puntualizzare come il concetto di sicurezza informatica
sia strettamente legato e determinato dallagire
umano.
Le azioni, le omissioni ma anche
semplicemente lapproccio culturale alle tecnologie
informatiche da parte delle persone chiamate in concreto
ad utilizzarle diventa un elemento determinante in qualunque
discorso in tema di sicurezza informatica. Il fattore
umano, per usare un termine caro agli esperti della materia,
è in sé una vulnerabilità di difficile
contenimento.
Ladozione delle più
recenti ed affidabili tecnologie di sicurezza non è
sufficiente a garantire un livello ottimale di sicurezza.
Lanello debole della catena, luomo, rappresenta
sempre e comunque un fattore di rischio difficilmente
contenibile.
Da quanto affermato, si desume
che la sicurezza informatica non è una dimensione
esclusivamente materiale, software ed hardware dei più
evoluti, ma anche e soprattutto un complesso di procedure
in cui devono essere costantemente coinvolti, in unincessante
opera di formazione, i soggetti chiamati ad operare sui
sistemi informatici. Basta dare unocchiata allo
stato della sicurezza di molte aziende per avere unidea
dellentità del problema.
In queste ultime, infatti, non
è raro trovare una tecnologia estremamente avanzata
ed attenta a tutte le novità; purtroppo, non appena
si entra in contatto con le risorse umane dellazienda
ponendo alcuni quesiti in merito alla custodia o alla
gestione delle password o alle politiche di sicurezza
adottate in merito allutilizzo, e riutilizzo, dei
supporti informatici contenenti dati personali, o altri
dati di estrema rilevanza per lazienda, ci si rende
conto del basso livello di attenzione che la stessa azienda
ha dedicato alla formazione.
4. Analisi del rischio e standard
BS7799 per la sicurezza delle informazioni.
Il dott. Massimo Di Giacobbe, Senior
Security Consultant Gfi-OiS [4],
ha descritto le linee generali dello standard per la Sicurezza
delle Informazioni BS7799. Questultimo, germogliato
nel mondo dellimpresa e della finanza inglese, è
stato compilato per rispondere allesigenza di sicurezza
proveniente dai settori dell'industria, del commercio
e della Pubblica Amministrazione.
Il fine è stato quello,
in estrema sintesi, di creare un tessuto di regole comuni
di gestione della sicurezza idoneo ad aumentare, a seguito
di una sua capillare applicazione, la fiducia nei rapporti
interaziendali.
Oggi il suddetto standard è
accettato a livello internazionale come un fondamentale
punto di riferimento per la realizzazione di sistemi di
sicurezza delle informazioni. Nello standard BS7799 sono
identificabili due parti ben distinte: nella prima sono
elencate le c.d. best practice, dirette ad implementare
un piano di sicurezza delle informazioni; nella seconda,
vengono puntualizzati i requisiti per la costruzione,
e la verifica di efficacia, di un Information Security
Management System (ISMS).
In questa politica di gestione
della sicurezza una fase fondamentale è rappresentata
dallanalisi dei rischi. Il rischio, inteso come
la possibilità di subire perdite a seguito
del verificarsi di un evento dannoso, rappresenta
il punto nodale dellintero processo tecnico e procedurale
diretto alla realizzazione di un sistema di sicurezza
degli asset aziendali.
La rilevanza dellanalisi consiste, infatti, nellidentificare
i rischi e nel fissare gli obiettivi, di breve e lungo
periodo, che dovranno essere raggiunti attraverso ladozione
delle opportune contromisure dirette a ridurre le vulnerabilità
del sistema.
Tra le diverse metodologie di analisi
dei rischi, Di Giacobbe, si è soffermato, brevemente,
sulla metodologia CRAMM, anchessa di origine inglese.
Utilizzando la predetta metodologia
di analisi si riesce a calcolare il rischio in base ai
seguenti parametri: minaccia, vulnerabilità, impatto.
Lo standard BS7799, in conclusione,
è uno strumento di gestione della sicurezza che
attraverso unattenta pianificazione degli aspetti
organizzativi e procedurali ed unattenta gestione
del fattore umano tende a governare, attraverso una pianificazione
preventiva, il rischio di futuri danni.
5. Il documento elettronico,
firma digitale, archiviazione ottica.
Il dott. Stefano Arbia, Funzionario
Ministero per lInnovazione e le Tecnologie, ha svolto
una sintetica ed efficace descrizione degli aspetti di
carattere teorico e pratico attinenti alla disciplina
del documento informatico ed alla tecnologia relativa
allutilizzo della firma digitale[5].
Nonostante la pluralità
degli argomenti trattati, loratore ha messo in evidenza
diverse problematiche relative a problemi di approccio
ed adattamento culturale alle tecnologie più che
alla complessità dellutilizzo degli stessi
strumenti.
Per questo motivo si coglie loccasione
per riproporre brevemente alcuni concetti che costituiscono
la base logica e tecnica necessaria per comprendere le
potenzialità degli strumenti in esame.
Il documento può essere
definito come la rappresentazione di un insieme di informazioni
espressa in un linguaggio comprensibile a più individui.
Nel momento in cui si adotta la
tecnologia informatica, memorizzando su supporti ottici
o magnetici, il contenuto informativo (astratto)
del documento diviene necessario distinguere tra contenuto
e contenitore.
I computer hanno la peculiarità
di riuscire a memorizzare e gestire uningente quantità
di dati in tempi brevi e con poco dispendio di energie.
Tuttavia, gli elaboratori elettronici riescono a comunicare
tra loro e a memorizzare le informazioni solo attraverso
la loro traduzione in una lunga serie di bit.
Ogni informazione elaborata da un computer deve necessariamente
essere tradotta in simboli binari.
In tale prospettiva, un documento
informatico non è altro che un documento
tradotto in un linguaggio comprensibile alla macchina
ma non immediatamente percepibile dalluomo che avrà
bisogno di uno strumento mediatore (traduttore)
per comprenderne il contenuto. Così facendo si
separa linformazione astratta (il contenuto) dal
supporto materiale che di volta in volta potrà
contenerla e rappresentarla in forma intelligibile allessere
umano. Appare chiaro, quindi, che linformazione
memorizzata dal computer non è direttamente utilizzabile
dallessere umano divenendo per questultimo,
senza il computer mediatore, unentità astratta.
La lunga serie di bit che rappresenta
il contenuto del documento informatico si presenta estremamente
fluida e, per quel che rileva ai fini della originalità
del contenuto, senza valide garanzie contro possibili
contraffazioni o alterazioni.
Alla luce di questi rischi il documento
dovrebbe possedere, a seconda delle diverse esigenze,
le seguenti caratteristiche:
A) Riservatezza, in quanto il contenuto del documento
non deve poter essere interpretabile da persone non autorizzate;
B) Integrità, in quanto un malintenzionato potrebbe
modificarne una parte in modo da poter trarre un qualche
vantaggio in una sua eventuale comunicazione a distanza;
il destinatario, quindi, deve avere la possibilità
di accertarsi che il messaggio ricevuto sia esattamente
quello che gli è stato inviato;
C) Autenticazione, in quanto un soggetto non autorizzato
potrebbe inviare messaggi con notizie false spacciandosi
per un altro soggetto (per scongiurare simili eventualità
deve essere possibile legare in modo certo un documento
ad una ben precisa persona fisica o giuridica);
D) Non ripudiabilità, in quanto deve essere impossibile
per il mittente negare di aver inviato un documento e
per il destinatario affermare di non averlo ricevuto;
E) Certificazione temporale, in molti campi è necessario
riconoscere con assoluta certezza la data e l'ora in cui
è stato redatto un documento.
E' importante notare che ciascuna
delle proprietà elencate può essere ottenuta
separatamente dalle altre. Questa caratteristica permette
di ottenere diversi livelli di protezione, a seconda dell'importanza
dei dati e delle situazioni specifiche di utilizzo. A
volte potrebbe essere necessario assicurare l'autenticazione
e l'integrità di un documento ma non la sua riservatezza.
Altre volte invece potrebbe essere importante la sola
integrità ma non l'autenticazione e la riservatezza.
Lo strumento tecnico maggiormente
utilizzato per garantire tutte o una parte delle predette
qualità del documento informatico è,
da un punto di vista tecnico e giuridico, la firma
elettronica. Le origini della tecnologia in argomento
si devono rintracciare nella ricerca di un sistema di
crittografia che riuscisse a risolvere i problemi messi
in evidenza dallutilizzo della tecnologia della
c.d. "crittografia convenzionale". Questa soluzione
venne trovata nella seconda metà degli anni '70
da due studiosi: Diffie ed Hellman, i quali proposero
l'utilizzazione di un sistema che in seguito verrà
denominato Crittografia Asimmetrica o a Chiave
Pubblica, le cui principali caratteristiche possono
essere così riassunte:
1. lutilizzo di una coppia di chiavi di codifica
(Chiave Privata e Chiave Pubblica);
2. il fatto che il documento possa essere cifrato indifferentemente
sia con la chiave privata che con quella pubblica;
3. la possibilità che la codifica di un messaggio
possa essere effettuata con una (qualsiasi) delle due
chiavi e di conseguenza che la decifrazione possa essere
portata a termine esclusivamente utilizzando la chiave
complementare della coppia.
A questo si deve aggiungere che
un punto cruciale nell'uso della crittografia risiede
nella gestione delle chiavi. Infatti, al termine della
generazione delle chiavi una delle due è resa pubblica
mentre l'altra è tenuta segreta. Da questa segretezza
dipende l'efficacia di tutto il meccanismo denominato
firma digitale[6].
6. La posta elettronica certificata:
soluzioni pratiche
Lintervento del Dott. Giovanni
Utili (Actalis S.p.A. Ente Certificatore riconosciuto
CNIPA)[7] è stato
diretto ad illustrare gli aspetti tecnici legati allutilizzo
della posta elettronica certificata.
Lutilizzo di questo strumento
è diretto a sostituire i tradizionali mezzi di
comunicazione utilizzati per garantire la sicurezza della
comunicazione e della sua effettiva realizzazione. Quello
che consente, in estrema sintesi, il servizio di posta
certificata è la trasmissione di un documento informatico
per via telematica con lassicurazione dellavvenuta
consegna dello stesso.
Si tratta di
un servizio
basato sulla posta elettronica, come definito dallo standard
SMTP e sue estensioni, che consenta la trasmissione di
documenti prodotti mediante strumenti informatici nel
rispetto dellarticolo 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Il Centro Tecnico per la RUPA ha
dettato le linee guida in materia dirette ad identificare
gli aspetti più rilevanti del servizio[8].
Tra i diversi obblighi imposti ai gestori del servizio
vi è quello di utilizzare, in modo dedicato
ed esclusivo, uno o più domini DNS (Domain Name
Server) per il servizio di posta elettronica certificata.
Linvio da parte del mittente
di un messaggio di posta elettronica certificata equivale
allutilizzo dei classici sistemi di inoltro dei
documenti, con ricevuta di ricezione, per mezzo del servizio
postale.
Lobiettivo che si prefigge
lutilizzatore della posta elettronica certificata
è, infatti, quello di ricevere/dare certezza in
merito allinoltro, dalla casella di posta del mittente,
ed alla ricezione, nella mailbox del destinatario, del
messaggio attraverso la certificazione dei tempi e delle
modalità in cui tale processo è iniziato
e si è concluso. I soggetti che entrano in scena
nellambito del servizio di posta elettronica certificata,
possono essere così identificati: mittente, destinatario,
gestore/i del servizio. La trasmissione del messaggio
di posta elettronica certificata tra il primo e il secondo
avviene, dunque, mediante linvio dello stesso da
parte del gestore del mittente con firma elettronica.
Tutte le fasi del trattamento del
suddetto messaggio sono memorizzate in specifici registri.
E dovere dei gestori fornire al mittente la ricevuta
di accettazione (generata dal gestore di riferimento del
mittente) e di avvenuta consegna (generata dal gestore
di riferimento del destinatario) con lindicazione
dei dati di certificazione attestanti linvio e lavvenuto
recapito presso la casella di posta del destinatario.
Alla luce di alcuni dubbi sollevati in merito alla ricevuta
di avvenuta consegna, è necessario puntualizzare
che la stessa è rilasciata contestualmente alla
avvenuta disponibilità del messaggio nella casella
di posta del destinatario, non rilevando a tal fine leffettiva
lettura dello stesso.
Il contenuto della ricevuta contiene,
ricapitolando quanto affermato, necessariamente la certificazione
dellavvenuto recapito, della data e dellora
dellevento (marcatura temporale). Infine, come ha
messo ben in evidenza Utili è necessario precisare
che possono essere gestori del servizio di posta elettronica
certificata solo dei soggetti particolarmente qualificati.
Il richiedente liscrizione
nellindice dei gestori di posta elettronica certificata,
oltre a dover possedere la natura giuridica di società
di capitali deve dimostrare laffidabilità
organizzativa e tecnica necessaria per svolgere lattività
in questione, impiegando idonee garanzie anche rispetto
al personale ed ai mezzi tecnici e procedurali impiegati
al fine di dimostrare il pieno rispetto della normativa
in materia.
7. La responsabilità
civile dellutente e del certificatore
LAvv. Francesco Di Ciommo
ha illustrato, in modo chiaro ed incisivo, alcuni aspetti
problematici della disciplina della responsabilità
civile dellutente e del certificatore.
Al fine di compiere alcune riflessioni di più ampio
respiro, Di Ciommo ha evidenziato la crisi del classico
concetto di responsabilità di fronte alle nuove
realtà tecnologiche e sociali[9].
Non si tratta, tuttavia, di una
crisi tesa ad eliminare questo fondamentale concetto di
civiltà giuridica. Ancora oggi, infatti, il principio
di responsabilità appare essere uno degli ultimi
collanti capaci di tenere assieme una società
in cui i fattori economici e tecnologici appaiono prevalere
sullaspetto personale dellordinamento giuridico.
E la stessa società
dellinformazione, con le numerose problematiche
sollevate dalle tecnologie informatiche nel campo della
comunicazione e della sicurezza, a rinnegare, in un certo
senso, la classica dimensione personale della responsabilità.
Quello che si avverte è, in altre parole, la crisi
di una particolare visione del suddetto principio alla
luce della obiettiva difficoltà di individuare,
nelle nuove dinamiche relazionali, dei soggetti responsabili
ed una dimensione effettiva del danno risarcibile.
Levoluzione tecnologica richiede
una nuova lettura delle regole relative alla responsabilità
civile e del rapporto tra creazione del danno,
fonte primaria dellobbligazione, ed il sorgere dellobbligo
di risarcire questultimo al danneggiato. Nel momento
in cui, si assiste al passaggio da forme di responsabilità
con colpa a forme di «responsabilità oggettiva»,
la stessa funzione della responsabilità assume
una nuova dimensione e degli obiettivi ulteriori rispetto
a quelli classici della c.d. responsabilità aquiliana.
In questa prospettiva evolutiva
del concetto di responsabilità, simbolicamente
culminante nella individuazione del tipo di
responsabilità dei provider rispetto ai danni causati
a terzi (D.lgs. n. 70 del 2003) e dei titolari del trattamento
dei dati personali rispetto ai danni cagionati agli interessati
(D.lgs. n. 196 del 2003), probabilmente, con le dovute
differenziazioni, si dovranno ricercare le soluzioni alle
questioni relative al confine tra la responsabilità
civile dellutente e del certificatore per danni
cagionati a terzi.