Il Codice dell'Amministrazione Digitale, la Magna Charta
di una nuova realtà amministrativa (BERTONI), rappresenta
il frutto maturo di una lunga e complessa riforma, in
senso strutturale e culturale, della Pubblica Amministrazione
italiana simbolicamente iniziata con la legge 7 agosto
1990, n. 241 ed ancora oggi in corso di attuazione.
La riforma digitale della pubblica amministrazione trova
fondamento nelle scoperte ed invenzioni tecnologiche nate
dalla corsa verso le nuove tecnologie belliche, offensive
e difensive realizzata durante gli anni del dopoguerra.
I momenti più significativi di questo sviluppo
tecnologico, che non ha ancora raggiunto la fase discendente
della sua parabola evolutiva, sono rappresentati: dalla
microelettronica, la cui nascita è collocabile,
simbolicamente, nel 1947 nei Bell Laboratories di Murray
Hill nel New Jersey dove venne inventato il transistor
e con esso la possibilità di trasformare gli impulsi
elettrici in un Codice binario utilizzabile, in estrema
sintesi, per comunicare con le macchine in modo rapido
e sempre più complesso; dal computer, strumento
ormai paragonabile, per diffusione ed uso, ad un comune
elettrodomestico, anch'esso concepito dalla seconda guerra
mondiale (madre di tutte le tecnologie); da Internet la
cui ideazione e realizzazione rappresenta il frutto di
una sinergica commistione tra la classica strategia militare
e l'innovazione imprenditoriale di una nuova generazione
di studiosi e ricercatori universitari. Sulla base dei
tre mattoni appena citati (microelettronica, computer,
internet) è oggi costruita la società dell'informazione
in cui la stessa pubblica amministrazione, essendone parte,
è costretta ad interagire e relazionarsi. Nel corso
di questi ultimi anni si è sempre più di
frequente considerato l'agire della Pubblica Amministrazione
come il teatro di un inconciliabile e moderno conflitto
interiore del diritto amministrativo. Tale reazione di
rigetto è causata, come già evidenziato
nelle premesse, dai principi liberali presenti nella Costituzione
e nel diritto comunitario. Si è diffusa, tra gli
studiosi e pratici del diritto, l'esigenza, quasi catartica,
di rileggere attraverso le lenti dei principi liberali
e democratici, acquisiti attraverso lunghi anni di complesse
evoluzioni culturali, l'agire della Pubblica Amministrazione.
La Pubblica Amministrazione deve rendere conto ai cittadini
del suo operato e questi ultimi devono poter controllare
l'esatto svolgersi delle dinamiche relative alla gestione
della "cosa pubblica".
Tuttavia, nel sistema giuridico/sociale italiano è
stata sempre diffusa, a partire da un livello che può
essere definito epidermico sino a quello più profondo
ed intimo, una concezione autoritaria dello Stato in sé
e del suo momento di incontro/scontro con i singoli individui
che ne costituiscono l'aspetto sociale. L'intima natura
dei rapporti tra chi detiene il potere, l'autorità
governante, e chi è oggetto dell'esercizio del
potere, i governati, in fondo non appare essere mutata
nel corso dei secoli. La stessa rivoluzione francese,
con le sue epocali conseguenze, è riuscita a colpire
solo la struttura formale dell'antico regime senza modificarne
la struttura sostanziale.
La rivoluzione è riuscita a mettere da parte
la figura del Re e la sua "sacra" icona; però,
purtroppo, non è riuscita a scalfire la forza posta
alla base della struttura rappresentativa che ha reso
lo Stato una persona giuridica portatrice di interessi
propri da realizzare attraverso forme di potere autoritario.
Questa visione dei rapporti tra governanti e governati
ha condotto inevitabilmente ad identificare lo Stato come
un'entità portatrice di interessi diversi da quelli
del singolo e della sua stessa collettività. L'atto
amministrativo si configura così nella sua intima
essenza come un chiaro momento di sintesi tra l'autorità
del soggetto Pubblica Amministrazione e l'elemento volontaristico
di derivazione privatistica comune ad ogni agire. La prima
componente dell'atto amministrativo è connessa,
per forza intrinseca e in modo indissolubile, all'idea
di autorità intesa come: "
il potere
dell'uomo sull'uomo, e quindi individua una posizione
di supremazia che consente a taluno - al portatore di
potere e dell'autorità, appunto - di imporre il
proprio giudizio e più semplicemente la propria
volontà agli altri."(SATTA). Tale processo
evolutivo appare legato alla nascita stessa dello Stato
ed alla cosciente rinuncia ad un sistema di relazioni
interpersonali di natura contrattuale, paritaria, a favore
di un complesso apparato autoritario in cui il potere
è delegato ad assemblee ristrette (oggi) o a singoli
individui (nel passato). Si crea così un'entità
nuova distaccata dalla società e dagli individui
di cui essa è espressione di volontà; tale
entità, divenendo detentrice del potere di gestire,
programmare e realizzare l'interesse collettivo, lo attua
tramite atti di volontà caratterizzati da un sacro
alone d'autorità. "Immaginificamente e schematicamente
si può dire che in un certo momento della storia,
l'autorità morale di chi promuoveva il consenso
dell'assemblea intorno alla propria proposta venne istituzionalizzata,
con la creazione di un organo, dell'assemblea e della
collettività; ma in quello stesso momento l'organo
per ferrea legge di natura, cominciò anche ad avere
vita propria, diversa e contrapposta alla vita della società."(SATTA).
Questo nuovo soggetto non si mette in relazione con la
comunità e con i suoi singoli membri utilizzando
quindi meccanismi di natura paritetica, ma adotta dei
meccanismi che sono il riflesso della posizione di superiorità
che ne costituisce l'intrinseca antica essenza. Questa
prima constatazione descrive, in modo intuitivo, solo
una faccia della medaglia: lo Stato interagisce con gli
individui (soci) attraverso strutture e con modalità
autoritarie in cui la trasparenza e la possibilità
di interazione da parte dei governati è pressoché
inesistente o totalmente rilasciata all'iniziativa pubblica.
La "personificazione" ha determinato lo scollamento
tra lo Stato, ormai "persona autonoma" dotata
di una vita e di fini propri, e la società consapevolmente
costituita da individui eteronomi. Lo Stato, a causa di
questo meccanismo culturale, viene posto ad un livello
sovraordinato ai singoli. Lo stesso soggetto che amministra
in nome dello Stato, o di una qualsiasi sua appendice
burocratica, è dotato di una "qualità",
pubblico ufficiale, che sembra elevarlo al di sopra di
una qualsiasi altra persona comune anziché considerare
tale posizione come un onere. Il diritto amministrativo,
dopo secoli d'arroganza, si trova a dover compiere un
atto d'umiltà e a ritornare ad esercitare una funzione
"modesta" al servizio della collettività.
"L'orizzonte concettuale in cui si svolge la teoria
delle funzioni pubbliche viene, così, definitivamente
spostato dallo Stato, colto nel momento in cui agisce
per il perseguimento dei propri fini, all'ordinamento
statale visto nella dinamica della sua propria attuazione.
Ciò che ora diventa il necessario punto di riferimento
per la qualificazione dell'attività pubblica non
è più l'uno o l'altro scopo dello Stato,
ma la norma fondamentale regolatrice dell'ordinamento
statale, a cui l'azione pubblica si riconnette e da cui
prende slancio e direzione. In questo senso funzione pubblica
è ogni attività che si costituisca come
realizzazione dell'ordinamento, nella logica della produzione
ed applicazione del diritto o anche di semplice obbedienza
al diritto." (MARONGIU).
La sacralità può essere considerata un
attributo solo della sovranità popolare e non dello
Stato in sé e del suo supremo e indeterminato interesse
pubblico. "Del resto, l'amministrazione negli ordinamenti
contemporanei che si reggono sul principio di legalità
non può essere nella sua essenza se non un'attività
doverosa, che in tanto si legittima in quanto tende alla
realizzazione dell'ordinamento di cui è funzione"
(MARONGIU). Questa premessa di ordine generale sulla visione
autoritaria della Stato è necessaria per poter
comprendere le difficoltà che oggi vive l'amministrazione
pubblica nel tentativo di adeguarsi ad una rivoluzione
che non è solo digitale ma anche e soprattutto
culturale. La Pubblica Amministrazione non può
più rimanere sorda alle richieste dei cittadini
ma deve e può, alla luce degli strumenti tecnologici
a sua disposizione, rendere dei servizi in modo economico
ed efficiente rispettando le norme poste a tutela della
persona e della sua dignità. I servizi pubblici
devono essere considerati appunto "servizi"
e non momenti di autorità completamente avulsi
dalla richiesta dei soggetti interessati che hanno il
diritto di riceverli in modo rapido e corretto. Tuttavia,
per modificare la visione autoritaria della Pubblica Amministrazione
e rendere la stessa efficiente è stato necessario
innovare i momenti più importanti della sua struttura
e dei suoi procedimenti. Il primo settore da innovare
necessariamente era quello dell'acquisizione, dell'archiviazione
e della gestione dei documenti: linfa vitale di ogni settore
dell'amministrazione pubblica. Quello che palesemente
apparve non più procrastinabile era il bisogno
di creare delle sinergie tra i vari settori e comparti
della Pubblica Amministrazione, troppo spesso tra loro
isolati a causa di una incomunicabilità atavica
dovuta non solo a carenze strutturali ma anche e principalmente
all'utilizzo di diversi "linguaggi" e procedure
che rendevano le stesse amministrazioni pubbliche una
comunità in cui i singoli soggetti parlavano e
scrivevano utilizzando lingue e "velocità"
diverse. È la legge 15 marzo 1997, n. 59 a rappresentare
il vero punto di rottura con il passato e l'inizio di
una profonda riforma culturale della Pubblica Amministrazione
e dei suoi meccanismi documentali. Il "mattone"
logico e giuridico su cui si è in breve tempo costruita
una nuova concezione del "documento amministrativo",
non più inscindibilmente legata ad una dimensione
cartacea ma ad una natura squisitamente informatica, è
rappresentato dall'art. 15, secondo comma, della legge
n. 59 del 1997: "Gli atti, dati e documenti formati
dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti
informatici o telematici, i contratti stipulati nelle
medesime forme, nonché la loro archiviazione e
trasmissione con strumenti informatici, sono validi e
rilevanti a tutti gli effetti di legge". Nel momento
in cui l'informatica entra nella Pubblica Amministrazione
snellendone i procedimenti e rendendo più rapide
ed efficaci le ricerche documentali il primo passo verso
un'amministrazione efficiente è stato compiuto.
Il passo successivo è sicuramente quello di implementare
l'interazione tra i diversi rami della amministrazione
pubblica, ma ancora una volta il punto cruciale rimane
quello di superare una barriera culturale che finché
si ergerà forte nella mente di chi è chiamato
a svolgere tali importanti servizi non consentirà
una piena e compiuta riforma. Il fulcro su cui fare leva
per sollecitare un rinnovamento capillare delle strutture
amministrative è il diritto riconosciuto dall'art.
3 del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 7 marzo
2005 n. 82):"I cittadini e le imprese hanno diritto
di ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni
con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici
servizi statali nei limiti di quanto previsto nel presente
Codice."