1. L'articolo 12 del decreto
legge n. 143 del 1991.
Il legislatore italiano, conscio
della necessità di creare un supporto di norme
penali tese a tutelare e rafforzare il delicato "equilibrio"
di fiducia posto alla base dell'utilizzo dei moderni strumenti
di pagamento, ha introdotto alcune rilevanti figure di
reato nell'ambito di un quadro di provvedimenti di più
ampio respiro diretto a contrastare il fenomeno del riciclaggio
del denaro proveniente da attività illecite attraverso
una politica tesa a limitare l'utilizzo del contante e
dei titoli al portatore.
Le norme da esaminare sono quelle
contenute nell'art. 12 del Decreto Legge n. 143 del 1991,
convertito dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, "Carte
di credito, di pagamento e documenti che abilitano al
prelievo di denaro contante" [1].
Nell'ambito di tale articolo si
possono intravedere tre ipotesi di reato:
a) la prima tesa a punire "chiunque,
al fine di trarne profitto per sé o per altri,
indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte
di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento
analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto
di beni o alla prestazione di servizi";
b) la seconda tesa a punire chiunque,
"al fine di trarne profitto per sé o per altri,
falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi
altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro
contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di
servizi";
c) la terza, infine, tesa a punire
chiunque "possiede, cede o acquisisce tali carte
o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati
o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti
con essi".
Le diverse fattispecie, così brevemente descritte,
rappresentano, come si evince dalla lettura dell'articolo,
tre distinte figure di reato.
La loro autonomia, infatti, è
stata messa in evidenza dalla Corte di cassazione attraverso
la constatazione che la condotta di chi indebitamente
usa una carta di credito non assorbe la previsione di
una acquisizione illecita della stessa[2]
e che una interpretazione diversa contrasterebbe con la
disciplina e i principi del concorso formale di reati
(art. 81, primo comma, c.p.)[3].
Prima di analizzare, nel dettaglio,
l'argomento dell'indebito utilizzo di carta di credito
realizzato attraverso Internet appare opportuno soffermarsi
su un ultimo problema di carattere generale: cosa si debba
intendere per "carte di credito, di pagamento, ovvero
qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo
di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione
di servizi".
"La distinzione effettiva
tra credito e pagamento appare piuttosto labile, anche
se nell'insieme risulta evidente come il legislatore abbia
inteso prevedere una specifica tutela di uno strumento
di matrice bancaria particolarmente diffuso, nelle sue
più varie forme; la ratio della norma è
proprio la tutela dell'incorporazione in un documento
di beni "ulteriori" rispetto al valore del medesimo,
per facilitarne la circolazione, siano essi denaro (come
nel caso del prelievo del contante), altri beni (di qualsiasi
natura, quindi anche generi alimentari, ovvero benzina)
e soprattutto servizi: da quelli telefonici, alla possibilità
di fruizione di autostrade, agli impianti sportivi"
[4].
2. Carte di credito on-line.
I diversi modi attraverso cui è
possibile realizzare via Internet il reato previsto dall'art.
12, primo comma, del d.l. n. 143 del 1991, convertito
dalla l. n. 197 del 1991, inducono necessariamente a compiere
alcune riflessioni preliminari.
L'utilizzo della carta di credito
è andato nel tempo affermandosi come il mezzo di
pagamento più diffuso negli acquisti effettuati
in Rete. E' opportuno chiarire, però, che i maggiori
rischi legati alla sottrazione illecita dei numeri e delle
altre coordinate necessarie ad effettuare un indebito
utilizzo della carta di credito provengono, statisticamente,
non tanto dalla Rete o da sofisticate operazioni informatiche
quanto da una "classica" attività illecita
tesa a carpire subdolamente i suddetti dati durante, o
subito dopo, l'utilizzo quotidiano del predetto mezzo
di pagamento (si pensi, ad esempio, al numero di operazioni
che vengono effettuate negli esercizi commerciali utilizzando
la carta di credito).
A tale considerazione si deve aggiungere
il fatto che una parte rilevante di questa casistica è
legata, molto spesso, a quelle che si possono definire
delle "cattive abitudini" dell'utilizzatore
della carta di credito. Si pensi, ad esempio, all'attenzione
che viene generalmente dedicata alla custodia dello scontrino
consegnato al momento del pagamento, alla luce del fatto
che dallo stesso un malintenzionato potrebbe ben ricavare
delle informazioni utili e "spendibili" on-line.
Inoltre, a queste situazioni di
vita quotidiana si aggiungono, naturalmente, quelle in
cui i criminali sono gli stessi titolari, o dipendenti,
dell'esercizio in cui viene utilizzata la carta di credito
con l'ovvia considerazione che in questo caso la futura
vittima può mettere in atto ben poche "misure"
preventive.
Ritornando al mondo dell'informatica
non si può non ricordare la diffusione di numerosi
software capaci di generare, in modo automatico, dei numeri
"credibili" di carte di credito ed in "astratto"
idonei a trarre in inganno un sistema che, sebbene convenzionato,
si limita a svolgere solo un preventivo controllo formale
delle coordinate prima di effettuare l'operazione.
Si ricorda, infine, che le informazioni
necessarie per compiere l'indebito uso della carta di
credito possono rappresentare il prezioso bottino della
violazione di un sistema informatico (sia esso, ad esempio,
quello dell'istituto di credito emittente oppure quello
di un precedente esercizio in cui sono stati archiviati
gli estremi di una lecita transazione commerciale).
3. La sentenza della Corte di
cassazione n. 37115 del 2002.
Dopo aver introdotto ed esaminato,
anche se in modo superficiale, la disciplina contenuta
nell'art. 12 della l. 5 luglio 1991, n. 197 è giunto
il momento di analizzare il contenuto della sentenza n.
37115 del 2002 della Corte di cassazione.
La vicenda, in breve, trae origine
dall'accusa, mossa contro l'imputato, di aver acquistato
via Internet alcuni beni, previa immissione dei dati di
una valida carta di credito abilmente acquisiti.
Lo stesso imputato ha proposto
ricorso, deducendo l'inosservanza e l'erronea applicazione
dell'art. 12 della l. 5 luglio 1991, n. 197, poiché
non aveva mai avuto il possesso della carta di credito
della vittima, ma si era limitato a generare automaticamente
dei numeri corrispondenti a quelli della medesima. Per
tale motivo, ribadisce la difesa dell'imputato, non essendo
il ricorrente mai venuto nel possesso materiale di detto
documento, non avrebbe commesso l'illecito in questione,
attribuitogli mediante una inammissibile interpretazione
analogica della norma.
Tralasciando i problemi legati
alle incongruenze presenti nelle ricostruzioni dei fatti
compiute dai diversi organi giudicanti[5],
il punto nodale dell'intera pronuncia
appare quello in cui la Corte afferma che la realizzazione
del reato in esame prescinde dal possesso materiale della
carta o del documento, concentrandosi sul rapporto giuridico
ed economico posto alla sua base.
Per usare le parole della Cassazione:
"Una delle condotte incriminate dal citato art. 12
attiene all'indebito utilizzo, da parte di chi non è
titolare, di carte di credito o di pagamento: l'espressione
usata per indicare il comportamento illecito individua
la lesione del diritto incorporato nel documento, del
quale il solo titolare può disporre in modo esclusivo".
L'ipotesi in esame, dunque, prescinde dal possesso della
carta o del documento e si realizza con l'addebito in
banca a carico del titolare del documento e il contestuale
raggiungimento del profitto dell'utilizzatore.
Tra gli argomenti affrontati dalla
Cassazione in altre sentenze, sul tema dibattuto, è
interessante citare, per avere un quadro più completo
della fattispecie in esame, quello relativo all'interpretazione
dell'espressione "fine di trarne profitto per sé
o per altri" presente come elemento caratterizzante
il dolo della predetta figura di reato.
Per la Suprema Corte tale profitto
non si deve necessariamente realizzare poiché si
deve "ritenere verificata l'ipotesi consumata quando
(omissis) sia stata posta in essere la condotta tipica
che la suddetta norma individua nell'indebito utilizzo
del documento, mentre sotto tale profilo non si richiede
il conseguimento del fine di profitto che la norma stessa
chiaramente prevede come dolo specifico (a differenza
della norma incriminatrice della truffa, ipotesi delittuosa
che può concorrere con quella in esame, che prevede
il conseguimento del profitto come elemento la cui realizzazione
è necessaria per l'esistenza del reato).
Nel concetto di "utilizzo"
cui l'ipotesi delittuosa contestata nel caso di specie
fa riferimento non può dunque farsi rientrare (omissis)
il raggiungimento dell'utilità che la carta può
offrire, ma deve ritenersi sufficiente ad integrarne gli
estremi - come nelle ipotesi similari di cui agli artt.
465 (uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese
di trasporto) e 489 c.p. (uso di atto falso) (omissis)
- qualsiasi modo di avvalersi del documento, anche con
la semplice esibizione, per lo scopo conforme alla sua
natura..."[6].
Di estremo interesse, inoltre,
è la possibilità di estendere le conclusioni
raggiunte dalla Cassazione nella sentenza del 6 febbraio
1998, n. 1456 a chi, essendo stato titolare di una carta
di credito, fa comunque uso dei dati della stessa, nonostante
la consapevolezza che il rapporto contrattuale con l'istituto
di credito sia estinto o sospeso, per compiere degli acquisti.
Naturalmente, in quest'ultimo caso
è necessario, come puntualizza la Corte, che il
soggetto sia consapevole dell'avvenuta revoca dell'autorizzazione
ad utilizzare lo strumento di credito.
In conclusione, la casistica indicata
e gli argomenti trattati non hanno la pretesa, nella loro
estrema sintesi, di mettere in evidenza tutte le problematiche
relative alla realizzazione del reato in esame.
Quello che si è cercato di far percepire, oltre
alle linee generali della disciplina legislativa, è,
in realtà, il semplice fatto che molto spesso l'uso
indebito di una carta di credito attraverso Internet presuppone
un'attività tesa a carpire o generare i dati che,
in un secondo momento, verranno "spesi" on-line
e che tale attività può essere realizzata
non solo attraverso reati "informatici" ma anche,
e soprattutto, attraverso le forme "classiche"
del crimine.