Il processo di neovascolarizzazione informatica ha interessato
già da tempo ogni settore dellattività
umana divenendo un aspetto onnipresente nella quotidianità
degli ambienti lavorativi e privati. Un esempio per tutti
è luso dei computer non solo come strumenti
di lavoro e svago ma anche come veri e propri mezzi di
comunicazione. La diffusione di queste realtà ha
fatto aumentare in modo esponenziale le informazioni che
vengono create, comunicate ed archiviate in forma digitale.
I computer e le altre apparecchiature elettroniche divengono
così, sempre con maggiore frequenza, protagonisti
e fedeli testimoni del delitto.
I soggetti istituzionalmente chiamati
ad indagare sul crimine devono fare i conti, non facili,
con questo nuovo e delicato materiale probatorio. Il terreno
su cui operare non è dei più semplici in
quanto per una corretta manipolazione del materiale informatico
sono necessarie delle particolari conoscenze tecniche.
Come mette ben in evidenza il Dott. Gerardo Costabile,
Guardia di Finanza di Milano e Member of The International
Association of Computer Investigative Specialists, in
Italia non esistono formali standardizzazioni delle procedure
e delle modalità operative di approccio alle c.d.
prove digitali presenti nella scena criminis1.
Questa carenza di comuni e preordinati
protocolli operativi determina un approccio alle suddette
prove rilasciato alle singole professionalità dei
soggetti che di volta in volta si trovano ad essere i
protagonisti dellinvestigazione. La necessaria padronanza
di una materia complessa e in costante evoluzione è
elemento essenziale per poter garantire una corretta ricerca
ed archiviazione del materiale probatorio spendibile in
sede processuale.
Le prove digitali sono caratterizzate,
quindi, da una intrinseca fragilità che rende le
stesse facilmente soggette ad alterazioni e danneggiamenti
anche da parte degli stessi investigatori che se non adeguatamente
preparati possono compromettere ed inquinare, anche inconsapevolmente,
la scena criminis.
Per la polizia giudiziaria la fase
più delicata, alla luce di quanto affermato, è
quella relativa al reperimento e allacquisizione
degli elementi di prova di natura informatica. Queste
difficoltà operative si ripercuotono inevitabilmente
sullinterpretazione e sullapplicazione dei
diversi istituti giuridici che normalmente vengono utilizzati
per acquisire e conservare le prove di un crimine. A ben
osservare, la prova informatica può essere definita
come la rappresentazione di un insieme di informazioni
relative ad un determinato evento criminoso espressa in
linguaggio informatico; ossia, in un linguaggio non immediatamente
interpretabile dalluomo attraverso i suoi sensi.
Il primo passo logico da compiere
è quello di considerare lelemento informatico
di prova come una rappresentazione astratta
di informazioni che può essere resa concreta
utilizzando gli strumenti tecnici opportuni.
Questo modo di procedere non rappresenta
un inutile bizantinismo ma una necessaria premessa per
comprendere la dimensione digitale che la
prova sempre con maggiore frequenza assume nelle indagini
relative alla ricerca dellautore del reato.
Nel momento in cui si adotta la
tecnologia informatica, memorizzando su supporti ottici
o magnetici il contenuto informativo (astratto)
di un qualsiasi documento2, diviene necessario distinguere
tra contenuto e contenitore.
Il salto logico da realizzare diviene
così quello di superare il binomio, un tempo ritenuto
imprescindibile, supporto materiale / contenuto informativo
del documento.
In questa dimensione il contenuto
dellelemento di prova prescinde dalla sua realtà
materiale in quanto questultima ne rappresenta solo
il suo contenitore occasionale.
A questa considerazione bisogna
aggiungere anche il fatto che gli elaboratori elettronici
riescono a comunicare tra loro e a memorizzare le informazioni
solo attraverso la traduzione delle informazioni
in una lunga serie di bit (0 o 1).
Ogni informazione elaborata da
un computer deve necessariamente essere tradotta in simboli
binari.
In questa prospettiva, quindi,
una prova digitale non è altro che
uninformazione tradotta in un linguaggio comprensibile
alla macchina ma non immediatamente percepibile dalluomo
che avrà bisogno di uno strumento mediatore
(traduttore) per comprenderne il contenuto.
Quello che accade, come in precedenza
osservato, è una netta separazione tra linformazione
astratta (il contenuto) e il supporto materiale che di
volta in volta potrà contenerla e rappresentarla
in forma intelligibile allessere umano.
La traduzione, da sequenza di bit
a forma umanamente comprensibile, può essere attuata
attraverso vari modi, si pensi ad esempio ad una rappresentazione
del contenuto di un documento digitale su video o su un
foglio stampato dalla periferica di stampa. Appare chiaro
che linformazione memorizzata dal computer non è
direttamente utilizzabile dallessere umano divenendo
per questultimo, senza il computer mediatore, unentità
astratta.
Tuttavia, come si evince chiaramente
da quanto detto, la caratteristica principale dellelemento
di prova in questione è quello di essere una realtà
facilmente manipolabile ed alterabile.
In virtù di queste particolari
caratteristiche la prova informatica per essere tale (prova)
in sede processuale dovrà possedere alcune rilevati
ed imprescindibili caratteristiche, tra le quali un ruolo
di particolare rilevanza è rivestito dallintegrità.
Quanto descritto rappresenta il terreno fluido ed in un
certo senso immateriale che caratterizza sempre più
la ricerca della prova e la stessa scena criminis.
Come messo in evidenza, i momenti
critici ruotanti attorno allutilizzo processuale
di queste prove riguardano principalmente la fase della
raccolta e della loro conservazione, oggetto spesso di
contestazioni e successive verifiche.
Lorigine di queste problematiche,
anche di natura squisitamente processuale, risiede nel
fatto di lavorare su realtà delicate e spesso invisibili
alle persone senza specifiche conoscenze in materia. Si
pensi, ad esempio, non tanto al caso in cui si deve constatare
la presenza o meno su un determinato hard-disk di materiale
illecito ma al caso in cui la tracce si trovano relegate
nei file di log o nella ram di computer.
In queste condizioni è facile,
anche solo per disattenzione della stessa vittima, alterare
le già esigue tracce in modo irreversibile.
Gli accorgimenti che devono essere
adottati riguardano nella generalità dei casi la
predisposizione di un sistema idoneo a garantire lintegrità
e la non alterabilità della prova acquisita in
modo da poterla usare con sicurezza nellambito dellevolversi
dellindagine.
A queste misure si aggiungono,
nel quotidiano approccio alla prova informatica, un secondo
tipo di accorgimenti tecnici tendenti a realizzare delle
copie dei supporti originali su cui sono presenti degli
elementi di interesse.
Occorre però precisare che
non si tratta di semplici copie ma di immagini che riproducono
esattamente il contenuto, espresso in formato digitale,
del supporto di memorizzazione oggetto dindagine.
Si tratterà, quindi, di avere a disposizione una
copia non solo fisica ma anche logica del supporto in
modo da poter liberamente esaminare anche le eventuali
parti di esso che risultano vuote ma che in realtà,
ad un esame più approfondito, potrebbero celare
file o parti di essi cancellati rilevanti ai fini dellindagine.
Si può comprendere, anche
da questa breve e lacunosa descrizione, che la necessità
di elaborare e fissare normativamente dei protocolli operativi
comuni da utilizzare in sede di ricerca e conservazione
della prova è unesigenza non più procrastinabile.
A questa considerazione, infine,
si deve aggiungere anche quella relativa allesigenza
di riformulare molte delle norme del codice di procedura
penale tenendo in considerazione la natura particolare
delle prove informatiche.
La disponibilità di strumenti
operativi specifici si configura come un momento necessario
non solo per consentire alla pubblica autorità
di ricercare e conservare la prova informatica in modo
da garantirne lutilizzabilità processuale
ma anche per lo stesso soggetto indagato al fine di disporre
di un punto di riferimento normativo idoneo a verificare
che linvasione della sua sfera personale e privata
non sia stata attuata oltre i limiti necessari e consentiti.
LEO STILO