L'art. 615 ter c.p., norma simbolo
della lotta contro i c.d. crimini informatici, necessita
per essere compresa, nella sua reale valenza, di alcune
premesse terminologiche e convenzionali che lo stesso
legislatore utilizza per meglio delimitarne il campo operativo[1].
Le prime espressioni da analizzare
ed esplicitare, procedendo in modo logico e consequenziale,
sono: "l'accesso" ad un sistema informatico
e telematico e "l'abusività" dello stesso.
Innanzitutto, con il termine "accesso"
il legislatore vuole riferirsi, come si evince dallo stesso
contesto letterale del primo comma, all'azione di chi
si introduce in un sistema informatico.
L'accesso, a cui si riferisce il
legislatore, non appare essere quello relativo al semplice
collegamento fisico, ma a quello logico in cui è
possibile instaurare un dialogo con l'elaboratore; situazione
questa ottenibile generalmente dopo aver superato le barriere
erette a sicurezza dell'inviolabilità dello stesso
sistema.
Infatti, con la semplice espressione
"accesso ad un sistema" si intende indicare
qualunque attività che, prescindendo dal superamento
di barriere e muri di sicurezza, mette in comunicazione
un computer chiamante con un computer risponditore.
Quello che rileva ai fini dell'art.
615 ter c.p. è solo l'accesso che consente un dialogo
più ampio e profondo con il sistema, tale da poter
far agire come dominus dello stesso l'agente che può
così copiare, eliminare, inserire o semplicemente
modificare i dati e le informazioni contenute nel sistema
violato.
A questo discorso si collega il
concetto di abusività dell'accesso: non tutti gli
accessi con cui si riesce ad instaurare una stretta comunicazione
con la macchina sono rilevanti ex art. 615 ter c.p., rilevando
penalmente solo quelli, in ampio senso, non autorizzati.
Per quanto riguarda gli elementi
costitutivi della fattispecie, il primo punto da esaminare
è l'individuazione di cosa s'intenda indicare con
l'espressione "sistema ... protetto da misure di
sicurezza".
La dottrina più attenta
nota che: "la precisazione era senza dubbio doverosa:
l'assenza di una fisicità direttamente percepibile
e la possibilità di connettersi con estrema facilità
con sistemi di varia natura e portata ha imposto al legislatore
di definire l'antigiuridicità degli accessi, limitandola
a quelli posti in essere in presenza di sistemi di sicurezza"[2].
La premessa logica è rappresentata,
quindi, dalla volontà palese e manifesta del titolare
del diritto di escludere i terzi da un'area informatica
che lo stesso ritiene di proprio esclusivo dominio[3].
.
In altre parole, non è sufficiente
il semplice accesso ad un sistema per la venuta in essere
del reato di cui all'art. 615 ter c.p., ma è necessario
un quid pluris[4] che
metta "in guardia" i soggetti che potrebbero
venire, per svariati motivi leciti e illeciti, a contatto
con il "muro, più o meno spesso, di sicurezza"
eretto a difesa della zona informatica di esclusivo dominio.
Altro elemento degno di nota, perché
oggetto di numerose critiche, è quello relativo
alla condotta: "chiunque abusivamente si introduce
in un sistema informatico o telematico protetto da misure
di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà
espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo,
è punito...".
Il primo comma prevede come fulcro
del momento offensivo del fatto di reato, in estrema sintesi,
l'attraversare abusivamente la soglia del sistema protetto
sfondandone, virtualmente, la "porta chiusa".
Naturalmente, il semplice fatto
di entrare in un sistema protetto contiene in sé
un carattere meno offensivo di chi, riuscendo a violare
la sicurezza, si introduce nel sistema distruggendone
o danneggiandone parzialmente o totalmente i dati e le
informazioni in esso contenute (art. 615 ter c.p., comma
2, n. 2).
Rilevante è il problema
dell'identificazione del luogo in cui il reato di accesso
abusivo si ritiene consumato. In genere questo reato è
commesso da un soggetto che tramite un collegamento via
modem, o di altro tipo, si mette in comunicazione, trovandosi
in un luogo fisico posto anche a notevole distanza, con
il sistema da violare[5].
Il reato deve considerarsi realizzato
e perfezionato nel luogo dove ha sede il sistema bersaglio
e non nel luogo in cui il soggetto agente si trovi fisicamente
ad operare.
La sentenza della Corte di Cassazione
(V Penale) del 6 dicembre 2001 si occupa di scandagliare
e riportare in superficie la stessa natura delle protezioni
di sicurezza rilevanti ex art. 615 ter.
Le protezioni poste come barriera
esterna assumono rilevanza in quanto manifestazione chiara
della volontà concreta di chi dispone del sistema
di escluderne terzi dall'accesso e dal contenuto in esso
custodito.
Il reato non fossilizza l'attenzione
sul disvalore prodotto dall'effrazione, ma, come si evince
dal testo della norma, sul fatto di contravvenire alle
disposizioni del titolare.
Quest'ultimo assunto, però,
non deve indurre ad equiparare la tutela dell'art. 615
ter c.p. a quella della violazione di domicilio, perché
come la Corte stessa puntualizza:
"L'art. 615 ter comma 1 c.p.
punisce non solo chi s'introduce abusivamente in un sistema
informatico, ma anche chi "vi si mantiene contro
la volontà esplicita o tacita di chi ha il diritto
di escluderlo". Ne consegue che la violazione dei
dispositivi di protezione del sistema informatico non
assume rilevanza di per sé, bensì solo come
manifestazione di una volontà contraria a quella
di chi del sistema legittimamente dispone. Non si tratta
perciò di un illecito caratterizzato dall'effrazione
dei sistemi protettivi, perché altrimenti non avrebbe
rilevanza la condotta di chi, dopo essere legittimamente
entrato nel sistema informatico, vi si mantenga contro
la volontà del titolare. Ma si tratta di un illecito
caratterizzato appunto dalla contravvenzione alle disposizioni
del titolare, come avviene nel delitto di violazione di
domicilio, che è stato notoriamente il modello
di questa nuova fattispecie penale, tanto da indurre molti
a individuarvi, talora anche criticamente, la tutela di
un "domicilio informatico"... ma deve ritenersi
che, ai fini della configurabilità del delitto,
assuma rilevanza qualsiasi meccanismo di selezione dei
soggetti abilitati all'accesso al sistema informatico,
anche quando si tratti di strumenti esterni al sistema...destinati
a regolare l'ingresso stesso nei locali in cui gli impianti
sono custoditi".
Per concludere, la Corte, prendendo
spunto dalla disciplina dettata in tema di violazione
di domicilio, giunge ad affermare che commette il reato
di cui all'art. 615 ter chi, autorizzato all'accesso per
una o più determinate finalità utilizzi
"il titolo di legittimazione" per uno scopo
diverso da quello pattuito e a cui era subordinato l'accesso.