L'articolo 635 bis c.p. contiene una clausola diretta
ad escludere l'applicazione dello stesso nel caso in cui
"il fatto costituisca un reato più grave".
Con questa precisazione il legislatore
rende palese l'impedimento di una doppia responsabilità
per reati diversi nel momento in cui il fatto concreto
integri contemporaneamente l'ipotesi di danneggiamento
informatico e quella di un altro reato più grave[33].
La prima fattispecie da analizzare
è contenuta nell'articolo 420 c.p. "Attentato
a impianti di pubblica utilità", così
come modificato dalla legge n. 547 del 1993.
Come si può notare sin da
una prima lettura, il nuovo articolo 420 c.p. è
costruito, essenzialmente, come un delitto di attentano
in cui la soglia della consumazione è anticipata
sino alla commissione degli atti diretti a cagionare un
danno o a distruggere impianti di pubblica utilità.
Con il secondo comma il legislatore
inserisce nel corpo dell'articolo una specifica figura
di reato di reato:
"La pena di cui al primo
comma si applica anche a chi commette un fatto diretto
a danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici
di pubblica utilità, ovvero dati, informazioni
o programmi in essi contenuti o ad essi pertinenti".
Naturalmente i sistemi e i dati
danneggiati o distrutti devono rivestire una rilevanza
tale da rappresentare un pericolo per l'ordine pubblico.
Il terzo comma del 420 c.p. contiene
un'ipotesi aggravata diretta a punire con la pena della
reclusione da tre a otto anni le ipotesi previste dai
precedenti commi se da esse deriva "la distruzione
o il danneggiamento dell'impianto o del sistema, dei dati,
delle informazioni o dei programmi ovvero l'interruzione
anche parziale del funzionamento dell'impianto o del sistema...".
Per quel che rileva ai fini del
rapporto con l'art. 635 bis c.p. è evidente che
il legislatore con il secondo e terzo comma dell'art.
420 c.p. ha deciso di sanzionare con maggiore gravità
le condotte astrattamente riconducibili e sovrapponibili
al reato di cui all'art. 635 bis c.p.[34]
quando queste ultime siano dirette a
provocare (secondo comma), o provocano (terzo comma),
danni ai sistemi informatici e telematici di pubblica
utilità ovvero ai dati, informazioni o programmi
in essi contenuti o pertinenti.
Le ipotesi "sussidiarie"
dell'art. 635 bis c.p. si possono sovrapporre con alcune
ipotesi previste dall'art. 615 ter c.p. (Accesso abusivo
ad un sistema informatico o telematico)[35].
Quest'ultimo reato è diretto
a punire chiunque si introduce abusivamente in un sistema
informatico o telematico e chi vi si mantiene contro la
volontà (esplicita o tacita) di chi ha il diritto
di escluderlo.
Il reato in oggetto non è
caratterizzato dall'effrazione dei sistemi protetti, ma
dalla contravvenzione alle disposizioni del titolare che
può legittimamente disporre degli stessi.
Ritornando alla possibile sovrapposizione
con l'art. 635 bis c.p., le ipotesi dell'art. 615 ter
c.p. che rilevano si trovano tra quelle aggravate: la
prima è contenuta nel n. 3) del secondo comma[36]
mentre la seconda nel terzo comma[37].
Sul punto si condivide l'opinione
di chi ipotizza l'applicabilità dell'art. 615 ter
c.p. solo quando il danneggiamento si realizzi come conseguenza
immediata e strettamente connessa all'accesso abusivo.
Nel momento in cui il danneggiamento
del sistema o dei dati informatici è realizzato
in un momento successivo all'accesso si deve applicare
il reato di danneggiamento informatico ed, eventualmente,
se ricorrono gli estremi dell'art. 615 ter c.p. anche
quest'ultimo in concorso[38] .
L'ultimo reato, oggetto della presente
comparazione, è l'art. 615 quinquies c.p. "Diffusione
di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema
informatico."
Con l'introduzione di questo reato
si è voluto colpire in modo specifico l'allarmante
e capillare diffusione dei virus informatici[39]
e di software diretti a danneggiare un
sistema informatico, dei dati o dei programmi in esso
contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione,
totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.
La fattispecie in esame è
quindi diretta a punire la diffusione, la comunicazione
o consegna di un software che è geneticamente preordinato
ad avere come effetto diretto o indiretto della sua attivazione
il danneggiamento di sistemi, programmi e dati informatici
o l'alterazione del loro funzionamento.
Il rapporto con l'art. 635 bis
c.p. non appare, quindi, di sovrapposizione ma eventualmente
di causa/effetto con l'ovvia e possibile configurazione,
nel caso in cui il danno sia realizzato attraverso la
diffusione di tali programmi, del concorso di entrambi
i reati.
In conclusione, dopo aver esaminato
gli elementi costitutivi della fattispecie e il loro rapporto
con altre figure di reato si può affermare che
l'oggetto di tutela del reato di danneggiamento di cui
all'art. 635 bis c.p. è l'integrità di un
particolare aspetto del patrimonio definibile, per usare
la terminologia del codice, "informatico"[40].
Quest'ultimo a causa della sue
particolari caratteristiche, della sua fragilità
e della estrema rilevanza che ha acquisito nella moderna
società si presenta non perfettamente omogeneo
e riconducibile alle res tutelate dall'articolo 635.
Il legislatore, alla luce delle
predette caratteristiche, ha inteso così prevedere
una norma specifica ed idonea a difendere tutti gli aspetti
costitutivi e caratteristici dei nuovi beni.
Tuttavia, il diritto penale (extrema
ratio dell'ordinamento giuridico) tutela il "bene
informatico" contro quelle aggressioni che appaiono
maggiormente aggressive e cariche di disvalore sociale;
per questo motivo il legislatore, in modo analogo a quanto
disposto per il tradizionale delitto di danneggiamento,
ha deciso di non sanzionare penalmente le ipotesi colpose
di danneggiamento informatico, lasciando ad altre branche
del diritto la soluzione delle eventuali controversie
da queste ultime nascenti.