IL RAPPORTO DELL'ART. 635 BIS CON GLI ARTICOLI
420, 615 TER E 615 QUINQUIES DEL CODICE PENALE.

[27/12/2003][di Leo Stilo]



L'articolo 635 bis c.p. contiene una clausola diretta ad escludere l'applicazione dello stesso nel caso in cui "il fatto costituisca un reato più grave".

Con questa precisazione il legislatore rende palese l'impedimento di una doppia responsabilità per reati diversi nel momento in cui il fatto concreto integri contemporaneamente l'ipotesi di danneggiamento informatico e quella di un altro reato più grave[33].

La prima fattispecie da analizzare è contenuta nell'articolo 420 c.p. "Attentato a impianti di pubblica utilità", così come modificato dalla legge n. 547 del 1993.

Come si può notare sin da una prima lettura, il nuovo articolo 420 c.p. è costruito, essenzialmente, come un delitto di attentano in cui la soglia della consumazione è anticipata sino alla commissione degli atti diretti a cagionare un danno o a distruggere impianti di pubblica utilità.

Con il secondo comma il legislatore inserisce nel corpo dell'articolo una specifica figura di reato di reato:

"La pena di cui al primo comma si applica anche a chi commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero dati, informazioni o programmi in essi contenuti o ad essi pertinenti".

Naturalmente i sistemi e i dati danneggiati o distrutti devono rivestire una rilevanza tale da rappresentare un pericolo per l'ordine pubblico.

Il terzo comma del 420 c.p. contiene un'ipotesi aggravata diretta a punire con la pena della reclusione da tre a otto anni le ipotesi previste dai precedenti commi se da esse deriva "la distruzione o il danneggiamento dell'impianto o del sistema, dei dati, delle informazioni o dei programmi ovvero l'interruzione anche parziale del funzionamento dell'impianto o del sistema...".

Per quel che rileva ai fini del rapporto con l'art. 635 bis c.p. è evidente che il legislatore con il secondo e terzo comma dell'art. 420 c.p. ha deciso di sanzionare con maggiore gravità le condotte astrattamente riconducibili e sovrapponibili al reato di cui all'art. 635 bis c.p.[34] quando queste ultime siano dirette a provocare (secondo comma), o provocano (terzo comma), danni ai sistemi informatici e telematici di pubblica utilità ovvero ai dati, informazioni o programmi in essi contenuti o pertinenti.

Le ipotesi "sussidiarie" dell'art. 635 bis c.p. si possono sovrapporre con alcune ipotesi previste dall'art. 615 ter c.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)[35].

Quest'ultimo reato è diretto a punire chiunque si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico e chi vi si mantiene contro la volontà (esplicita o tacita) di chi ha il diritto di escluderlo.

Il reato in oggetto non è caratterizzato dall'effrazione dei sistemi protetti, ma dalla contravvenzione alle disposizioni del titolare che può legittimamente disporre degli stessi.

Ritornando alla possibile sovrapposizione con l'art. 635 bis c.p., le ipotesi dell'art. 615 ter c.p. che rilevano si trovano tra quelle aggravate: la prima è contenuta nel n. 3) del secondo comma[36] mentre la seconda nel terzo comma[37].

Sul punto si condivide l'opinione di chi ipotizza l'applicabilità dell'art. 615 ter c.p. solo quando il danneggiamento si realizzi come conseguenza immediata e strettamente connessa all'accesso abusivo.

Nel momento in cui il danneggiamento del sistema o dei dati informatici è realizzato in un momento successivo all'accesso si deve applicare il reato di danneggiamento informatico ed, eventualmente, se ricorrono gli estremi dell'art. 615 ter c.p. anche quest'ultimo in concorso[38] .

L'ultimo reato, oggetto della presente comparazione, è l'art. 615 quinquies c.p. "Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico."

Con l'introduzione di questo reato si è voluto colpire in modo specifico l'allarmante e capillare diffusione dei virus informatici[39] e di software diretti a danneggiare un sistema informatico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

La fattispecie in esame è quindi diretta a punire la diffusione, la comunicazione o consegna di un software che è geneticamente preordinato ad avere come effetto diretto o indiretto della sua attivazione il danneggiamento di sistemi, programmi e dati informatici o l'alterazione del loro funzionamento.

Il rapporto con l'art. 635 bis c.p. non appare, quindi, di sovrapposizione ma eventualmente di causa/effetto con l'ovvia e possibile configurazione, nel caso in cui il danno sia realizzato attraverso la diffusione di tali programmi, del concorso di entrambi i reati.

In conclusione, dopo aver esaminato gli elementi costitutivi della fattispecie e il loro rapporto con altre figure di reato si può affermare che l'oggetto di tutela del reato di danneggiamento di cui all'art. 635 bis c.p. è l'integrità di un particolare aspetto del patrimonio definibile, per usare la terminologia del codice, "informatico"[40].

Quest'ultimo a causa della sue particolari caratteristiche, della sua fragilità e della estrema rilevanza che ha acquisito nella moderna società si presenta non perfettamente omogeneo e riconducibile alle res tutelate dall'articolo 635.

Il legislatore, alla luce delle predette caratteristiche, ha inteso così prevedere una norma specifica ed idonea a difendere tutti gli aspetti costitutivi e caratteristici dei nuovi beni.

Tuttavia, il diritto penale (extrema ratio dell'ordinamento giuridico) tutela il "bene informatico" contro quelle aggressioni che appaiono maggiormente aggressive e cariche di disvalore sociale; per questo motivo il legislatore, in modo analogo a quanto disposto per il tradizionale delitto di danneggiamento, ha deciso di non sanzionare penalmente le ipotesi colpose di danneggiamento informatico, lasciando ad altre branche del diritto la soluzione delle eventuali controversie da queste ultime nascenti.


NOTE

[33] PAGLIARO, Principi di diritto penale, op.cit., 289 .

[34] PARODI-CALICE, Responsabilità penali e Internet, op.cit., 62.

[35] STILO, Accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico,Il Nuovo Diritto, n. 11, 2002, (supplemento).

[36] Art. 615 ter, secondo comma n. 3), c.p. : "se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti".

[37] Art. 615 ter, terzo comma, c.p.:" Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni".

[38] PARODI-CALICE, Responsabilità penali e Internet, op.cit., 63.

[39] POMANTE, Internet e criminalità, Torino, 1999, 41.

[40] In questa definizione rientrano gli oggetti descritti dallo stesso legislatore nell'art. 635 bis c.p. : sistemi informatici (telematici), programmi e dati informatici.

Leo Stilo