Quello che si è descritto nei paragrafi precedenti
è la parte materiale (oggettiva) del fatto tipico[25],
primo elemento della struttura del reato.
Il fatto costitutivo del reato,
però, non coincide con il fatto tipico, nel suo
insieme ma rappresenta solo una sua parte; una sintesi
di elementi eterogenei che descrivono oggettivamente l'offesa,
costituendone l'oggetto che sarà colpito dal dolo[26].
Quello che rileva al fine del danneggiamento
informatico, così come per il danneggiamento ai
sensi dell'art. 635 c.p., non è solo il danno provocato
inconsapevolmente ma quello che si poteva e doveva evitare.
In ultima analisi è la partecipazione psicologica
del soggetto al fatto realizzato (il danno alla "res"
informatica) che crea l'esigenza di una reazione (la sanzione)
e non il mero danno materiale.
Il dato materiale (il danno) è
la base necessaria per poter muovere un rimprovero ai
sensi dell'art. 635 bis c.p. ma, tuttavia, non sufficiente.
Il diritto penale può agire
solo su una realtà materialmente accertabile e
valutabile e non potrà mai essere utilizzato per
punire situazioni artificialmente create che non hanno
dei referenti esterni ed empirici che possono essere valutati
ed accertati dal giudice e, prima ancora, dalla persona.
Il dolo, come coefficiente psicologico,
riveste un ruolo fondamentale non solo come oggetto nel
giudizio di colpevolezza ma anche e preliminarmente nella
stessa tipicità del fatto[27].
L'ipotesi delittuosa creata dal
legislatore, infatti, possiede non solo delle coordinate
"fisiche e materiali" ma anche delle coordinate
psicologiche senza le quali l'immagine, in bianco e nero,
non costituisce un reato.
Bisogna puntualizzare, inoltre,
che il dolo[28] richiesto
dalla fattispecie in esame è generico in quanto
non richiede una volontà specifica diretta ad ottenere
finalità ulteriori rispetto al danno in sé.
Tuttavia, nella valutazione del
caso concreto, bisogna tenere in considerazione soprattutto
la stessa struttura del reato, costruita in modo da mettere
in risalto l'estrema rilevanza dell'aspetto finalistico
della condotta che deve essere diretta a distruggere,
deteriorare o rendere, in tutto o in parte, inservibili
sistemi informatici o telematici ovvero programmi, informazioni
o dati altrui.
Il dolo del reato di danneggiamento
informatico è perfezionato anche dal soggetto che
decide di agire nel dubbio della realizzazione dell'evento
dannoso.
Naturalmente, però, continuando
a ragionare su questa particolare situazione le considerazioni
che si devono compiere si complicano poichè il
terreno in esame si presenta come una impervia zona di
confine tra il dolo (penalmente rilevante) e la colpa
(penalmente irrilevante ai sensi dell'art. 635 bis c.p.).
Queste pagine non sono il luogo
più appropriato per soffermarsi sul confine tra
dolo eventuale e colpa cosciente poiché l'argomento
necessità di un approfondimento che esula dallo
scopo di questo breve scritto; tuttavia, senza pretesa
di voler effettuare delle considerazioni di valore sistematico
si possono compiere alcune riflessioni in merito a talune
"posizioni" psicologiche che in concreto potrebbero
caratterizzare la volontà del soggetto attivo del
danneggiamento informatico.
La prima ipotesi, pacifica e di
scuola, è quella in cui il soggetto, cosciente
delle conseguenze della sua condotta, decide di agire
al fine di danneggiare il sistema o i dati informatici.
In questa ipotesi la partecipazione
psicologica del soggetto rientra pienamente e senza alcun
dubbio in quella prevista dall'art. 635 bis c.p. Una seconda
ipotesi è quella in cui il soggetto agisce essendo
cosciente che la sua condotta potrebbe realizzare in concreto
non solo una o più ipotesi non costituenti reato
ma anche l'ipotesi descritta dall'articolo 635 bis c.p.
E' in questa situazione che si
deve effettuare una ulteriore indagine tesa a rilevare
la natura della partecipazione psicologica del soggetto
attivo.
Il punto di partenza del ragionamento
è una "chiara" situazione di dubbio vissuta
dal soggetto attivo durante la rappresentazione mentale
delle varie situazioni ritenute possibili[29].
Il soggetto si rende conto della
probabile realizzazione di altre eventualità da
lui solo ipotizzate e in questa condizione l'incertezza
del conosciuto si riverbera sul momento volitivo a causa
della mancata distinzione delle coordinate che compongono
l'esatto scenario dell'azione.
Le possibili ipotesi per agire
basandosi su questa incertezza possono così essere
sintetizzate:
1. l'agente può volere che
il fatto si realizzi indipendentemente da quale delle
ipotesi, tutte possibili, si verifichi in concreto (ad
esempio: l'agente è a conoscenza del fatto che
l'installazione di un particolare software o il compimento
di determinate operazioni meccaniche o logiche su un determinato
computer possa provocare dei danni ai dati o alle informazioni
in esso contenute e nonostante tale consapevolezza decide
di procedere)[30];
2. può volere tenendo conto
della sicura realizzazione di una delle ipotesi non costituenti
reato, in astratto configurabili (ad esempio: l'agente
nel compiere determinate operazioni meccaniche o logiche
su un computer è consapevole che il suo comportamento
potrà realizzare l'una o l'altra ipotesi, però
confida nella realizzazione di quella non offensiva)[31].
L'elemento discriminante, in conclusione, diviene così
il disprezzo dimostrato dal soggetto attivo verso il bene
tutelato dalla norma penale pienamente dimostrato dall'accettazione,
consapevole, del rischio del realizzarsi del danno[32]
penalmente rilevante.