Il legislatore ha previsto una
serie di ipotesi aggravate nel secondo comma dell'art.
635 bis c.p., tutte punite con la pena della reclusione
da uno a quattro anni, che si affiancano all'ipotesi base
descritta al primo comma e in precedenza analizzata.
Le prime fattispecie aggravate
sono individuate tramite rinvio a quelle contenute nel
secondo comma dell'art. 635 c.p.
Leggendo il contenuto di quest'ultimo
comma si possono immediatamente rilevare le difficoltà
interpretative legate ad un generico rinvio che il legislatore
compie ad una serie eterogenea di circostanze che male
si adattano alla realtà informatica[21].
Naturalmente, il tutto può
essere superato dal buon senso degli interpreti, ma questo
non solleva da critiche il legislatore che ben poteva,
nel caso specifico, prestare maggiore attenzione nella
formulazione della fattispecie individuando puntualmente
le diverse ipotesi aggravate.
Indubbiamente, le altre circostanze
individuate tramite rinvio (art. 635, comma secondo nn.
1, 2 e 3, c.p.) assumono una precisa collocazione sistematica
in quanto il legislatore ha compiuto per il danneggiamento
informatico, commesso attraverso violenza su cose e persone
o in altre particolari situazioni, un ragionamento analogo
a quello che ha determinato la scelta di aggravare la
risposta sanzionatoria nella classica figura del danneggiamento.
Continuando nell'esame dell'art.
635 bis c.p., di particolare rilevanza è la circostanza
descritta nell'ultima parte del secondo comma.: "...ovvero
se il reato è commesso con abuso della qualità
di operatore del sistema[22]...".
Il punto su cui porre maggiore
attenzione è il rapporto che sussiste tra la particolare
posizione del soggetto attivo e il bene oggetto della
tutela. Infatti, nel caso in cui il reato di danneggiamento
sia commesso da un operatore del sistema bisogna considerare
che tale soggetto, in qualche modo, riveste un ruolo di
custode del bene difeso dalla norma e che contro le condotte
offensive di quest'ultimo, in genere, le difese opponibili
sono nella pratica nulle o quasi.
L'aumento della pena, quindi, è
frutto di un bilanciamento complessivo dell'offesa perpetrata;
si precisa che l'operatore del sistema non cagiona solo
un danneggiamento particolarmente "qualificato",
ma determina anche e soprattutto una frattura di quel
particolare rapporto di fiducia che lo legava, temporaneamente
o in modo stabile, al bene tutelato e al soggetto passivo.
Per usare le parole di un autorevole
studioso della materia:
"La ratio dell'aggravante speciale va ricercata nel
fatto che chiunque opera nell'ambito di un sistema ha
una "speciale opportunità" nella commissione
del reato, e quindi è facilitato rispetto ad un
estraneo: essa costituisce il pendant di quella prevista
dall'art. 61 n.11 c.p. "[23].
Da quanto analizzato si può
dedurre che l'art. 635 bis c.p. è un reato di evento
in cui le stesse condotte elencate dal legislatore acquistano
rilevanza e carattere in rapporto allo stesso evento offensivo.
Infine, sempre per quanto riguarda
la condotta si devono compiere, seppure in modo superficiale,
due ulteriori considerazioni:
1. ai sensi dell'articolo 40 cpv
c.p., il danneggiamento informatico può essere
commesso mediante omissione quando il soggetto ha l'obbligo
giuridico di impedire l'evento;
2. ai sensi dell'art. 56 c.p. è
configurabile il tentativo, se l'evento non si realizza,
nel momento in cui vengono posti in essere atti idonei,
diretti in modo non equivoco, a commettere il danneggiamento
informatico[24].