DANNEGGIAMENTO INFORMATICO:
SOGGETTI E CONDOTTA
[27/12/2003]
[di
Leo Stilo]


Le similitudini strutturali e formali con il reato di danneggiamento (art. 635 c.p.) consentono di utilizzare nell'opera di interpretazione della nuova figura, dedicata in modo precipuo al danneggiamento informatico, molte delle conclusioni che la giurisprudenza e la dottrina hanno raggiunto nell'esame pratico e teorico del suddetto reato.

In primo luogo, "...come nel danneggiamento, oggetto della tutela non è soltanto la proprietà in senso tecnico, ma lo è ogni diritto sulla cosa che nel caso concreto abbia un rilievo sociale maggiore o anche paragonabile a quello che eventualmente spetti al soggetto attivo. Entro questi limiti, può trattarsi di qualsiasi diritto, reale o processuale, di godimento e di garanzia" [16].

In questa prospettiva, il soggetto passivo coincide nei vari casi ipotizzabili con il titolare di uno dei predetti diritti. Inoltre, "se concorrono più diritti spettanti a più soggetti diversi, ciascuna di tali persone sarà soggetto passivo. Non ha importanza se si tratti di persona fisica o giuridica"[17].

A questo punto è opportuno specificare che anche per l'individuazione del soggetto attivo il punto di partenza imprescindibile diviene il rapporto sussistente tra l'agente e la res danneggiata.

E' necessario, appunto, che i sistemi informatici o telematici ovvero i programmi, le informazioni o i dati siano altrui. Ossia che il soggetto attivo nella situazione concreta non possa vantare uno dei diritti in precedenza indicati.

Per quanto riguarda la condotta, il reato di danneggiamento ex art. 635 bis c.p. è diretto a punire "chiunque distrugge deteriora o rende in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui..."[18].

Il punto nodale della descrizione delle diverse modalità di realizzazione del reato è il fine a cui tali condotte sono dirette.

L'evento offensivo, in realtà, è rappresentato proprio dal danneggiamento dei predetti beni; a ben osservare, la stessa condotta, diretta alternativamente a danneggiare sistemi informatici o telematici ovvero programmi, informazioni o dati, acquista pieno significato solo in rapporto all'oggetto danneggiato.

Continuando ad osservare la norma, mantenendo la predetta angolatura, si nota che i modi di realizzazione del danno (distruzione, deterioramento, rendere inservibile) "..devono essere rapportati all'oggetto della tutela, che si presenta, per la verità, come fortemente eterogeneo.

Se, in effetti, la distribuzione ed il deterioramento risultano configurabili sia per i sistemi informatici o telematici che per programmi, informazioni o dati, è difficile ipotizzare come dati o informazioni possano essere resi "inservibili""[19].

Discutendo della condotta, infine, è utile rileggere parte delle motivazioni di una interessante sentenza del 1996 delle sezioni Unite della Corte di Cassazione[20]:

"Sotto il profilo giuridico si deve ribadire la tesi espressa dal Pretore e dai giudici di appello, secondo la quale la cancellazione di dati dalla memoria di un computer in modo tale da renderne necessaria la creazione di nuovi significa rendere inservibile parzialmente, mediante, cioè un bene mobile, donde la configurabilità del delitto di danneggiamento previsto dall'art.635 c.p.. Né in contrario avviso può indurre l'analoga fattispecie criminosa nella materia de qua prevista dall'art.635 bis c.p., introdotto con l'art. 9 della l. 23.12.1993 n. 547 in materia di criminalità informatica, poiché la nuova ipotesi di reato, punita più gravemente di quella di cui all'art. 635 ha lo scopo di rafforzare la tutela penale nella specifica materia per le necessità imposte dalla frequenza dei comportamenti illeciti nel campo dell'informatica e dei danni che ne derivano agli autori e ai fruitori dei sistemi di base e applicativi. Il rapporto tra le due norme incriminatrici è dunque esclusivamente di successione di leggi nel tempo, disciplinato dall'art. 2 c.p.".

 


NOTE

[16] PAGLIARO, Principi di diritto penale - Parte speciale III - I delitti contro il patrimonio, Milano, 2003, 286.

[17] PAGLIARO, Principi di diritto penale, op.cit., 286 e 287.

[18] La condotta è descritta in forma corrispondente a quella del reato di danneggiamento (art.635 c.p.), ad eccezione dell'ipotesi della dispersione.

[19] PARODI-CALICE, Responsabilità penali e Internet, Milano, 2001,61

[20] Cassazione penale, sez. Unite, del 13 dicembre 1996 (09 ottobre 1996), n. 1282 - Pres. LA TORRE - Rel. MORELLI - P.M. (Conforme) TOSCANI.

Leo Stilo