Le similitudini strutturali e formali
con il reato di danneggiamento (art. 635 c.p.) consentono
di utilizzare nell'opera di interpretazione della nuova
figura, dedicata in modo precipuo al danneggiamento informatico,
molte delle conclusioni che la giurisprudenza e la dottrina
hanno raggiunto nell'esame pratico e teorico del suddetto
reato.
In primo luogo, "...come nel
danneggiamento, oggetto della tutela non è soltanto
la proprietà in senso tecnico, ma lo è ogni
diritto sulla cosa che nel caso concreto abbia un rilievo
sociale maggiore o anche paragonabile a quello che eventualmente
spetti al soggetto attivo. Entro questi limiti, può
trattarsi di qualsiasi diritto, reale o processuale, di
godimento e di garanzia" [16].
In questa prospettiva, il soggetto
passivo coincide nei vari casi ipotizzabili con il titolare
di uno dei predetti diritti. Inoltre, "se concorrono
più diritti spettanti a più soggetti diversi,
ciascuna di tali persone sarà soggetto passivo.
Non ha importanza se si tratti di persona fisica o giuridica"[17].
A questo punto è opportuno
specificare che anche per l'individuazione del soggetto
attivo il punto di partenza imprescindibile diviene il
rapporto sussistente tra l'agente e la res danneggiata.
E' necessario, appunto, che i sistemi
informatici o telematici ovvero i programmi, le informazioni
o i dati siano altrui. Ossia che il soggetto attivo nella
situazione concreta non possa vantare uno dei diritti
in precedenza indicati.
Per quanto riguarda la condotta,
il reato di danneggiamento ex art. 635 bis c.p. è
diretto a punire "chiunque distrugge deteriora o
rende in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici
o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o
dati altrui..."[18].
Il punto nodale della descrizione
delle diverse modalità di realizzazione del reato
è il fine a cui tali condotte sono dirette.
L'evento offensivo, in realtà,
è rappresentato proprio dal danneggiamento dei
predetti beni; a ben osservare, la stessa condotta, diretta
alternativamente a danneggiare sistemi informatici o telematici
ovvero programmi, informazioni o dati, acquista pieno
significato solo in rapporto all'oggetto danneggiato.
Continuando ad osservare la norma,
mantenendo la predetta angolatura, si nota che i modi
di realizzazione del danno (distruzione, deterioramento,
rendere inservibile) "..devono essere rapportati
all'oggetto della tutela, che si presenta, per la verità,
come fortemente eterogeneo.
Se, in effetti, la distribuzione
ed il deterioramento risultano configurabili sia per i
sistemi informatici o telematici che per programmi, informazioni
o dati, è difficile ipotizzare come dati o informazioni
possano essere resi "inservibili""[19].
Discutendo della condotta, infine,
è utile rileggere parte delle motivazioni di una
interessante sentenza del 1996 delle sezioni Unite della
Corte di Cassazione[20]:
"Sotto il profilo giuridico
si deve ribadire la tesi espressa dal Pretore e dai giudici
di appello, secondo la quale la cancellazione di dati
dalla memoria di un computer in modo tale da renderne
necessaria la creazione di nuovi significa rendere inservibile
parzialmente, mediante, cioè un bene mobile, donde
la configurabilità del delitto di danneggiamento
previsto dall'art.635 c.p.. Né in contrario avviso
può indurre l'analoga fattispecie criminosa nella
materia de qua prevista dall'art.635 bis c.p., introdotto
con l'art. 9 della l. 23.12.1993 n. 547 in materia di
criminalità informatica, poiché la nuova
ipotesi di reato, punita più gravemente di quella
di cui all'art. 635 ha lo scopo di rafforzare la tutela
penale nella specifica materia per le necessità
imposte dalla frequenza dei comportamenti illeciti nel
campo dell'informatica e dei danni che ne derivano agli
autori e ai fruitori dei sistemi di base e applicativi.
Il rapporto tra le due norme incriminatrici è dunque
esclusivamente di successione di leggi nel tempo, disciplinato
dall'art. 2 c.p.".